‘Affetti’ e diritto. La libertà della nutrice

DOI : 10.54563/eugesta.323

Résumé

Dal rapporto tra la nutrice e l’infante, nella Roma repubblicana e del Principato, può derivare un intenso legame fondato sulla affectio. Tale legame, documentato nelle fonti letterarie con opinioni differenti sulla opportunità di affidare l’allattamento e la crescita del neonato ad opera della balia, orienta, talvolta, anche le soluzioni dei giuristi, come nel caso della manomissione della nutrice ad opera dell’ex-infante minore di venti anni, in deroga ai divieti stabiliti dalla legge Aelia Sentia del 4 d.C. Il rapporto nutrice-infante sviluppa legami e vincoli incentrati su dati valoriali quali pietas, adfectio, meritum, honestum, che consentono ai giuristi, sebbene con differenti sensibilità, di ‘giustificare’ l’attribuzione della libertas alla nutrice superando le restrizioni legislative.

Index

Parole chiave

nutrice, libertas, affectio, pietas, beneficium

Texte

1. Nelle famiglie della Roma tardo-repubblicana e del Principato era pratica diffusa quella di affidare i propri infanti alle nutrici, prevalentemente schiave o liberte1.

Il legame tra la nutrice ed il fanciullo era intimo e profondo e proseguiva anche nel periodo successivo ai primi anni di vita2. Lo provano numerose testimonianze, anche epigrafiche, papirologiche e iconografiche, che attestano l’intensità della relazione che si veniva a creare tra le nutrici e gli infanti e le loro famiglie.

Riguardo alla provenienza sociale, le nutrici erano spesso schiave o libertae3. Più raramente si trattava di donne nate libere, provenienti da classi sociali di bassa estrazione4. La relazione tra la nutrice e l’infante si sviluppava poi negli anni successivi della vita di entrambi, mutando il rapporto in relazione all’età. Probabilmente, la nutrice cambiava il proprio ruolo in quello di «tata» con la crescita dell’infante. Il rapporto tra i due diveniva in tal modo ancora più forte e intenso, trasformandosi in un legame affettivo che si fondava prevalentemente sul sentimento,
prescindendo, da un certo momento in avanti, dallo svolgimento di mansioni da parte della nutrice5.

Proprio la durata e la qualità del rapporto infante-nutrice faceva sì che quest’ultima venisse a ricoprire un ruolo importante all’interno della famiglia romana. Ella, in tal modo, ne diveniva un membro «non parente»6.

La tematica dell’allattamento e, più in generale quella riguardante, il rapporto fra la nutrice e l’infante era di particolare attualità, come segnalano le numerose fonti, che se ne occupano da differenti prospettive. I filosofi la prendono in considerazione guardando alle cd. norme di comportamento. I medici per ciò che attiene alla visuale terapeutica, connessa con il ruolo svolto dal «latte»7. Numerose altre testimonianze letterarie forniscono spunti in relazione alla dimensione quotidiana del rapporto nutrice-infante, con cenni contenuti anche nella letteratura giuridica8. In molte di esse, si attesta come il sentimento di affezione, in particolare quello dell’ex fanciullo divenuto ormai adulto, permanesse nel tempo ed attraversasse la vita dei protagonisti9. Cicerone, a proposito dell’amicizia, precisava come essa non andasse misurata in forza dell’anzianità del rapporto. Se così fosse stato, le nutrici ed i pedagoghi avrebbero potuto esigere il massimo della benevolenza. Essi, continuava l’arpinate, non andavano dimenticati, ma tenuti nella giusta considerazione10. Plinio riferiva di aver lasciato alla sua nutrice un appezzamento di terreno, e si premurava che un suo incaricato lo coltivasse affinché non perdesse troppo di valore11.

La relazione consolidata nel tempo ed il ruolo acquisito all’interno della famiglia, poteva ingenerare l’aspettativa della nutrice a ricevere benefici – lemma da intendere qui in senso generico12 – dal fanciullo ormai divenuto adulto o dalla sua famiglia. Quando la nutrice era una schiava, vale a dire nella maggior parte dei casi, infatti, la gratitudine della famiglia dell’infante, o di quest’ultimo una volta divenuto adulto, poteva prendere le forme della concessione della libertà, attraverso la manomissione. Il legame consolidato, infatti, poteva assicurare la promozione sociale: dalle iscrizioni funerarie, rinvenute in Italia e nelle province, risulta come moltissime nutrici recassero un nome di origine straniero, a testimoniare l’origine servile. La presenza del gentilizio segnala, poi, come più della metà di esse fosse stata manomessa13.

2. Alcune testimonianze contenute nei Digesta Iustiniani sembrano comprovare il riconoscimento del ruolo della nutrice – dalla prospettiva prima indicata di componente familiare «non parente» – in relazione a situazioni per le quali era coinvolto il momento delle regole giuridiche14.

Un passo di Ulpiano appare significativo per descrivere la rilevanza della nutrice all’interno del nucleo familiare. In D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 ad ed.), infatti, il giurista severiano sta trattando dell’‘accusatio suspecti tutoris’, vale a dire dell’accusa, rivolta al tutore, di aver agito in danno del pupillo15. Dopo aver evidenziato come il crimen suspecti derivasse dalla legge delle Dodici Tavole e quale fosse il magistrato competente a conoscere – il pretore a Roma ed il governatore in provincia, con alcune precisazioni di ordine procedurale sulla competenza –, Ulpiano identifica i destinatari della postulatio in ‘omnes tutores’. A proposito della cd. legittimazione attiva, sul presupposto che si trattasse di un’ ‘actio quasi publica’, egli afferma che a tutti sarebbe concesso di agire, persino alle donne16:

D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 ad ed.): ‘Quin immo et mulieres admittuntur, sed hae solae, quae pietate necessitudinis ductae ad hoc procedunt, ut puta mater. Nutrix quoque et avia possunt. Potest et soror, nam in sorore et rescriptum exstat divi Severi: et si qua alia mulier fuerit, cuius praetor perpensam pietatem intellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere iniuriam pupillorum, admittet eam ad accusationem’.

E’ consentito (agire in giudizio) addirittura alle donne, sebbene soltanto a quelle che lo facciano indotte dalla pietas inerente alla necessitudo, come accade per la madre. Inoltre, possono agire in giudizio la nutrice e la nonna; può farlo la sorella, come risulta anche da un rescritto di Settimio Severo. Il pretore, infine, permetterà l’accusatio a quelle donne che ritenga a loro volta mosse dalla pietas e che postulino nei limiti della verecondia, senza offendere i pupilli.

La «via» per ammettere le donne all’accusatio suspecti tutoris è la ‘pietas necessitudinis’. Non tutte le donne, infatti, sono legittimate ad agire, ma solo quelle mosse, appunto, dalla pietas inerente alla necessitudo, come nel caso della madre. Sono ammesse all’actio anche la nutrice e la nonna, nonché la sorella, come previsto in un rescritto di Settimio Severo. Oltre al «gruppo» di donne esplicitamente elencate, e dunque al di fuori della relazione parentale o quasi-parentale, Ulpiano prevede altresì che l’accusatio nei confronti del tutore sia permessa dal pretore anche a quelle donne che agiscano giudizialmente sempre mosse dalla pietas, in questo caso perpensa’, e nei limiti della verecundia, senza offendere i pupilli17.

Vale la pena soffermarci sulla ‘pietas necessitudinis’, evocata da Ulpiano18, a mio avviso, in relazione a quell’insieme di valori sociali e morali19 identificati negli officia20, dai quali si generano ‘alia vincula21.

Al riguardo, un punto di riferimento essenziale è dato dalla nota tricotomia senechiana beneficium, officium, ministerium22. La distinzione riguarda la «qualità» della relazione tra i soggetti interessati. Il beneficium si realizza tra individui non legati da vincoli; l’officium, invece, è definito come proprio ‘filii, uxoris, earum personarum, quas necessitudo suscitat et ferre opem iubet’ (del figlio, della moglie e di quelle persone che la necessitudo induce e costringe a recare aiuto)23. Il ministerium, infine, è l’atto compiuto dallo schiavo, che non crea alcuna posizione di aspettativa nello stesso nei confronti del proprio padrone, trattandosi di un atto dovuto alla sua condizione di sottomesso: ‘servus ... non praestat, sed paret’ (il servo non compie [il proprio officio], ma obbedisce). Mentre il beneficium è l’atto di colui che ‘dedit cum illi liceret et non dare’ (ha dato pur non essendo tenuto) (ben. 3.19.1), l’osservanza dell’officium attiene ai figli, alle mogli ed a tutte quelle persone che, per necessitudo, sono stimolate e obbligate a portare aiuto. Il dovere di prestare il proprio aiuto, dunque, viene identificato con la necessitudo, vale a dire il legame parentale, a sua volta rappresentata in termini di vinculum24.

Tra i valori collegati agli officia troviamo la pietas, sentimento che caratterizza, di regola, i comportamenti familiari, quelli verso la patria e gli dei25. La pietas, dunque, crea doveri e aspettative nell’ambito della famiglia, che prescindono dai rapporti di parentela agnatizia26. Si tratta di una nozione notoriamente vaga e sfuggente sul piano dei contenuti, proprio in ragione del fatto che rappresentava un «valore», rispetto al quale mancava una definizione dei comportamenti dovuti che ne scaturivano27.

La possibile recezione tra le regole giuridiche di valori intesi come vincolanti, fino ad un certo momento, sul piano etico-sociale rappresenta una tematica di grande interesse, che non può essere compiutamente affrontata in questa sede. Si è ipotizzato che gli influssi della dottrina etica, in particolare di quella stoica, possano aver contribuito alla elaborazione di una nozione etico-morale di pietas28. E’ anche possibile che – al di là di interferenze certamente intervenute tra settori culturali, che avrebbero potuto interessare i giuristi in modo differente, in relazione alle diverse «sensibilità» degli stessi –, un insieme di dati valoriali presenti nella società romana, tra i quali la pietas, rilevanti nelle relazioni familiari ed interpersonali, si siano via via inglobati sul piano della prassi giuridica, del diritto cd. «vivente», affiorando poi nelle soluzioni dei giuristi o delle cancellerie imperiali29.

Nella riflessione giurisprudenziale, in particolare in quella del tardo Principato, troviamo numerosi cenni alla ‘pietas30. Ed appare interessante, in D. 26.10.1.7, l’uso, da parte di Ulpiano, dell’espressione ‘pietas necessitudinis’, connesso con la figura della nutrice. Alla ‘necessitudo’, dunque alla «doverosità» del rapporto familiare, che implica a sua volta obblighi reciproci, primo fra tutti il senechiano ‘ferre opem’, si ricollega la ‘pietas’ – nella soluzione ulpianea estesa evidentemente a regolare anche la relazione tra la nutrice e l’infante31.

Proprio il vincolo parentale (o quasi-parentale, come nel caso della nutrice), identificato nella necessitudo, fa presumere che per determinate donne – la madre, la nutrice e la nonna, oltre alla sorella in forza del rescritto severiano – la pietas giustifichi l’intervento in giudizio per venire in aiuto del pupillo32. La menzione della nutrice a fianco della madre e della nonna – nell’elenco ulpianeo, peraltro, la nutrice segue immediatamente la madre e precede la nonna – sembra rappresentare, dunque, un «sigillo» importante sul ruolo e sulla sua appartenenza alla sfera familiare all’interno della quale si ingenerano rapporti vincolanti.

3. Se in D. 26.10.1.7 la relazione nutrice-fanciullo potrebbe inquadrarsi dalla prospettiva dell’ ‘officium pietatis’, al quale la prima è tenuta nei confronti del secondo, la rappresentazione di tale rapporto, con il fanciullo ormai adulto, ritorna nuovamente in altre testimonianze di Ulpiano. Una proviene dal commentario all’officium proconsulis:

D. 40.2.11 (Ulp. 6 de off. proc.): Si minor annis viginti manumittit, huiusmodi solent causae manumissionis recipi: si filius filiave frater sororve naturalis sit.

Se è il minore di venti anni a manomettere, si è soliti ammettere ragioni (giustificative) di tal genere: se si tratti del figlio, della figlia, del fratello o della sorella naturale.

D. 40.2.13 (Ulp. libro de off. proc.)33: Si collactaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si nutrix, vel filius filiave cuius eorum, vel alumnus, vel capsarius (id est qui portat libros), vel si in hoc manumittatur, ut procurator sit, dummodo non minor annis decem et octo sit, praeterea et illud exigitur, ut non utique unum servum habeat, qui manumittit. Item si matrimonii causa virgo vel mulier manumittatur, exacto prius iureiurando, ut intra sex menses uxorem eam duci oporteat: ita enim senatus censuit.

Se si tratti del collattaneo, dell’educatore, del pedagogo dello stesso (minore di venti anni), se si tratti della nutrice, del figlio o della figlia di coloro appena elencati, o dell’allievo, del capsario (vale a dire lo schiavo che trasporta i libri), oppure se (uno schiavo) venga manomesso a tal fine, perché sia nominato procuratore, purché non abbia meno di diciotto anni e non sia, quello da manomettere, l’unico servo. Allo stesso modo, se la fanciulla o la donna è manomessa al fine di sposarla, è necessario che il manomissore presti un giuramento prima, con il quale si obblighi a prenderla in moglie entro sei mesi. Quest’ultimo principio è stato stabilito mediante un senatoconsulto.

Il giurista si sta interessando della manomissione realizzata dal minore di venti anni e, in particolare, dell’istruttoria relativa alle cause giustificative della manumissio (probatio causae manumissionis) posta in essere, appunto, dal dominus che abbia meno di venti anni. La probatio causae, secondo le previsioni della lex Aelia Sentia, si teneva dinanzi al consilium, composto, a Roma, da cinque senatori e cinque cavalieri e, in provincia, da venti recuperatores civium Romanorum34.

L’elenco delle causae è tratto dalla prassi, come segnala l’uso del verbo ‘solere35. Ulpiano riproduce molte situazioni descritte in precedenza da Gaio36 – i figli ed i fratelli naturali, l’allievo, il pedagogo, il servo ‘procurator habendi causa’, la schiava ‘matrimonii causa’, il collattaneo –, aggiungendo le figure dell’ ‘educator’, della ‘nutrix’ e del ‘capsarius’. Precisa, inoltre, per il caso della ‘manumissio, ut procurator sit’, che il manomissore non debba avere meno di diciotto anni ed il servo da manomettere non sia l’unico in suo possesso. Per il caso della manomissione ‘matrimonii causa’, un senatoconsulto aveva stabilito che il dominus si impegnasse mediante giuramento a celebrare le nozze entro sei mesi.

Nel secondo libro del commentario alla lex Aelia Sentia, Ulpiano ritorna sulla questione della probatio causae in caso di manomissione da parte del minore di venti anni:

D. 40.2.12 (Ulp. 2 ad l. Ael. Sent.): Vel si sanguine eum contingit (habetur enim ratio cognationis).

O se è in relazione (con lo schiavo) per ragioni di parentela di sangue (infatti si ha una ragione di cognatio).

D. 40.2.16.pr. (Ulp. 2 ad l. Ael. Sent.): Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent: neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem Aeliam Sentiam credendum.

È necessario che i giudici ricordino ciò, nell’istruzione delle cause giustificative (della manomissione), che approvino cause che originano dall’affetto e non dall’eccesso; infatti dobbiamo ritenere che la legge Aelia Sentia abbia previsto di dare una libertà giusta in ragione di giuste affezioni.

Il giurista segnala, dapprima, la parentela per sangue, richiamando la ratio cognationis, quale criterio giustificativo: ‘... si sanguine eum contingit’. Prosegue, poi, invitando i componenti del consilium a tenere conto, ‘in causis probandis’, di causae che traggano origine ‘non ex luxuria, sed ex affectu’: non dagli eccessi e dall’intemperanza, dunque, ma dall’affetto, dal sentimento. Sul piano della probatio, il sentimento, l’affetto, l’amore (‘affectus’) rappresentano una ‘iusta causa manumissionis’, che si oppone al mero eccesso, all’intemperanza, alla sovrabbondanza quali eventuali ragioni della manomissione. L’uso del termine «affectus», da parte di Ulpiano, avviene, a mio avviso, in senso generico37, per indicare il sentimento da porsi alla base della manumissio, in contrappunto ad un’azione stimolata solo dalla luxuria.

Dopo aver suggerito il criterio di valutazione che il consilium dovrebbe seguire per la probatio causae, Ulpiano sembra esprimere un giudizio sulle finalità della legge. Deve ritenersi, a suo avviso, che la legge Aelia Sentia abbia inteso concedere la ‘iusta libertas’ in ragione di ‘iustae affectiones’, non dei ‘delicia’. Le intenzioni del manomissore, secondo le finalità del provvedimento, devono essere corrette, non possono rappresentare espressione di lusso e mollezza. L’uso di ‘affectio’, nella seconda parte di D. 40.2.16.pr., sembra possa riferirsi alle intenzioni ed al proposito del dominus, valutate in senso ampio, quale aspetto da ricondurre agli obiettivi che la legge intendeva perseguire. Al lemma, infatti, si affianca l’aggettivo ‘iustus’, ripetuto per qualificare la ‘libertas’ voluta dalla lex Aelia Sentia. ‘Affectus’, utilizzato da Ulpiano nella prima parte del passo a proposito della valutazione della probatio causae, indica, invece, la qualificazione in termini valoriali della affectio: il sentimento, l’affetto posto alla base del rapporto, rende iustae le affectiones che giustificano, a quel punto, l’attribuzione della libertas, a sua volta qualificabile come iusta, conforme alle intenzioni del legislatore38.

Il cenno alla relazione affettiva può essere riferito alla maggior parte delle situazioni prese in considerazione dal giurista in D. 40.2.11 e 13: oltre ai figli ed ai fratelli naturali, la cui probatio si giustifica in forza della ratio cognationis evocata in D. 40.2.12, il collattaneo, l’educatore, il pedagogo, la nutrice, l’allievo, il capsario rappresentavano l’altro «polo» di quell’insieme di relazioni «quasi» parentali che si instauravano nel corso della vita del fanciullo, dalla sua nascita in avanti.

Tra di essi, la nutrice rivestiva, probabilmente, un ruolo di primo piano. Sembrano attestarlo sia la testimonianza di Ulpiano in tema di accusatio suspecti tutoris39 sia le numerose iscrizioni funerarie rinvenute che segnalano la persistenza della relazione sino alla morte della nutrice o dell’(ex) fanciullo40.

La manomissione della propria nutrice, dunque, può rappresentare, nella prospettiva ulpianea ricostruibile dalla combinazione delle testimonianze provenienti dal de officio proconsulis e dal commentario alla lex Aelia Sentia, l’esecuzione di un officium pietatis. Se alla base c’è l’affectus, è attraverso la pietas che lega la nutrice al fanciullo, ormai adulto, che quest’ultimo compie un atto ritenuto doveroso, sebbene si collochi al di fuori della relazione parentale. Tale comportamento, dunque, deve essere considerato positivamente nel giudizio del consilium che valuta la probatio causae. La libertas attribuita, dunque, sarà iusta, conformemente alle intenzioni della legge augustea.

A tal riguardo, non pare di poco conto che proprio il giurista severiano mostri una particolare sensibilità per la pietas, valore richiamato in molteplici situazioni e contesti. E che, in tale età, l’officium pietatis rappresenti un parametro a cui ricorrere sovente per la proposizione di soluzioni giuridiche.

Da siffatta prospettiva, è possibile che il rapporto nutrice-ex infante sia stato ricondotto nell’alveo dell’officium pietatis per la prima volta in quel periodo. La soluzione potrebbe essere proprio ulpianea e l’interpretazione del giurista avrebbe allargato le «maglie» dell’ambito familiare al quale normalmente si riconducevano le relazioni doverose caratterizzate dalla pietas. Anche la mancata menzione della nutrice nell’elenco di Gai., inst. 1.19 e 3941, potrebbe rappresentare un indizio del fatto che essa non fosse presa in considerazione da Gaio o che vi fossero dissensi nell’interpretazione giurisprudenziale precedente.

Il ricorso alla pietas quale motivo posto a fondamento di tematiche giuridiche, nelle forme dei provvedimenti delle cancellerie imperiali, nonché delle soluzioni giurisprudenziali, sembra, infatti, attestarsi in modo manifesto in età severiana, in tema di rapporti fra genitori e figli o, più in generale, fra ascendenti e discendenti, tra fratelli, fra coniugi, fra zii e nipoti42.

Quel vincolo nei confronti di persone alle quali si è legati da rapporti di sangue, consuetudine e affetto, che nelle fonti retoriche troviamo de-scritto a partire dal primo secolo a.C.43, nell’età dei Severi diviene sovente criterio decisionale nonché motivo normativo44. Attraverso l’attività interpretativa dei giuristi, dunque, il ricorso alla pietas rappresenterebbe lo «strumento» per dare rilevanza ad esigenze sociali non formalizzate. Ed in tale contesto, accanto alle relazioni familiari, spicca il ruolo della nutrice, componente «non parente» della famiglia romana.

4. D’altronde, che l’‘officium pietatis’ caratterizzasse il rapporto nutrice-infante sembra emergere, oltre che dalle iscrizioni funerarie45, da alcune testimonianze letterarie.

In particolare, nel noto discorso di Favorino, riferito da Aulo Gellio46, il filosofo considerava inammissibile l’affidamento dell’infante alla nutrice, valutando tale comportamento dei genitori come un abbandono.

Favorino richiama continuamente la natura in relazione alla necessità di allattare il figlio da parte della madre. Giunge in tal modo ad escludere che essa sia ‘tota integra mater’, nel caso in cui allontani il figlio appena nato; si tratta, al contrario, di un ‘genus matris contra naturam inperfectum atque dimidiatum’ ‘genere di madre contro natura imperfetto ed a metà’47.

Il cenno alla natura prosegue mediante riflessioni medico-scientifiche a proposito del latte, che non sarebbe altro che il sangue, nutrimento del feto fino al parto, che si trasforma, attraverso un processo di respirazione e calore, nel latte materno48. Tale circostanza, prosegue Favorino, è talmente importante che sarebbe sciocco non considerarla, dal momento che la trasmissione del latte attraverso l’allattamento crea somiglianze di corpi e caratteri. Non v’è ragione, quindi, di degradare la nobiltà del corpo e dell’animo che l’uomo porta con sé dalla nascita, soprattutto se colei che viene impiegata per fornire il latte è schiava o di origine servile, straniera e barbara, disonesta, deforme, impudica, ubriacona. La prassi, infatti, è quella di ricorrere alla schiava che, nel momento della necessità, abbia latte a disposizione, senza operare una scelta oculata.

Terminate le considerazioni che coinvolgevano le convinzioni mediche, Favorino passa a quelle di natura affettiva. Il termine di riferimento è sempre la natura: il vincolo ed il legame di tenerezza e amore con il quale la natura avvince i genitori ed i figli si sarebbe interrotto o perlomeno allentato49. Distrutti i fondamenti della ‘nativa pietas’, continua il filosofo, l’amore dei figli per i genitori non sarà più ‘naturalis’, bensì ‘civilis et opinabilis50.

E’ interessante la terminologia ricorrente, che ricalca in parte quella ulpianea: ‘vinculum’, ‘adfectio’, ‘pietas’. Il ‘vinculum animi atque amoris’, la ‘adfectio animi, amoris, consuetudinis’, la ‘nativa pietas’ sono relazioni che si avviano tra l’infante e la nutrice, con l’allattamento affidato a quest’ultima. Peraltro, il rapporto che si instaura e dal quale nascono vincula, adfectiones, pietas, si costruisce sul principio di reciprocità. E’ il comportamento posto in essere che, come risulta essere determinante per la sostituzione della nutrice alla madre quale terminale affettivo, allo stesso modo genera sentimenti e doveri reciproci tra la nutrice e l’infante fondati sulla pietas, anche quando quest’ultimo abbia raggiunto un’età adulta51.

5. La particolare «sensibilità» di Ulpiano per il ruolo della nutrice è attestata in un’altra testimonianza, tratta dal ‘de omnibus tribunalis’, sulla competenza del governatore provinciale in tema di salari ed onorari non pagati52:

D. 50.13.1.14 (Ulp. 8 de omn. trib.): Ad nutricia quoque officium praesidis vel praetoris devenit: namque nutrices ob alimoniam infantium apud praesides quod sibi debetur petunt. sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur: ceterum post haec cessant partes praetoris vel praesidis.

La funzione del governatore o del pretore si rivolge anche al salario della nutrice; infatti, le nutrici richiedono quanto sia loro dovuto per il nutrimento (degli infanti) presso i governatori; ma si chiede in giudizio il salario nei limiti dell’allattamento degli infanti; al di fuori di queste specifiche spese, viene meno la competenza del pretore o del governatore.

Il giurista, nei paragrafi che precedono il § 14, propone una gerarchia, in riferimento a determinate categorie di lavoratori intellettuali, tra le diverse artes, ponendo al vertice filosofia e giurisprudenza (§ 4-5), seguite da retorica, grammatica, geometria (pr.) e medicina (§ 1), per passare poi a discipline che si realizzano ‘per litteras vel notas’, come quelle dei maestri di scuola elementare, dei copisti, degli stenografi e dei contabili (§ 6). A queste professioni, il giurista ne fa seguire altre, nelle quali prevale l’elemento materiale su quello intellettuale53.

Fra tutte le professioni elencate da Ulpiano, era permesso agire extra ordinem ad insegnanti, medici, nutrici ed avvocati. La presenza delle nutrici tra i lavoratori considerati dal giurista ha suscitato delle perplessità e sono state proposte soluzioni differenti per giustificarla54. Si è detto che l’attività dell’allattamento, alla quale nel passo si limita il diritto di agire in giudizio (‘sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur’ ‘ma si chiede in giudizio il salario nei limiti dell’allattamento degli infanti’), non potesse rientrare nell’oggetto di un contratto di locazione o di mandato e che pertanto, la richiesta dei ‘nutricia’ dovesse necessariamente passare per la procedura extra ordinem55. Ma tale circostanza, come è emerso in particolare dalle testimonianze papirologiche dell’Egitto greco-romano, è stata al contrario comprovata56. Nel Digesto, peraltro, sono presenti passi che si occupano delle richieste delle nutrici per la propria attività professionale57.

E’ un dato di fatto che, nella prospettiva ulpianea, l’attività della nutrice sia posta sullo stesso piano di quella espletata da medici e insegnanti, probabilmente in considerazione del fatto che le nutrici si occupassero del fisico e della mente degli infanti.

Ulpiano, nel principium e nel § 1, riconosce ai praeceptores studiorum liberalium di poter avanzare richieste dinanzi al governatore della provincia in ragione di una iusta causa – addirittura «più giusta» (‘nisi quod iustior’) nel caso dei medici (‘cum hi salutis hominum curam agant’ ‘trattando questi della cura della salute degli uomini’) –, occupandosi degli studi58.

Il giurista mostra attenzione per i ruoli «chiave» nella formazione e nella cura degli individui. La ‘cura salutis et studiorum hominum’ diviene ‘iusta causa’ del ‘ius dicere extra ordinem’. In tale quadro generale, con la precisazione che il punto di riferimento erano i professores (‘licet non sint professores’), si era affermato, in via di fatto (‘tamen usurpatum est’), anche il diritto di ricorrere al governatore per i maestri elementari59, a cui seguivano alcuni «tecnici», come i copisti, gli stenografi ed i contabili60.

Da tale visuale, quindi, la menzione delle nutrici, a fianco dei professori, dei medici, degli insegnanti e degli avvocati, può trovare una spiegazione61. Si tratterebbe, infatti, di lavoratori che contribuiscono, prima e insieme agli insegnanti degli studia liberalia, alla formazione degli individui. Una figura, quella della nutrice, che potrebbe peraltro inquadrarsi rispetto sia alla cura salutis sia alla cura studiorum, se intendiamo in senso ampio i termini ‘salus62 e ‘studia63.

Al contempo, il testo ulpianeo lascia intravedere uno spaccato della società romana di quel periodo, indicando ordini e ceti privilegiati, nonché professioni ritenute, sul piano socio-familiare, di particolare rilevanza64. Non si trattava solo di una prospettiva professionale, ma della rilevanza del ruolo all’interno della famiglia, secondo una scala valoriale romana.

6. La questione della manomissione del servo da parte del minore di venti anni, presa in esame da Ulpiano, è affrontata anche da Paolo, nel commentario alla lex Aelia Sentia, sebbene non venga menzionata la nutrice. La testimonianza appare, però, di particolare interesse, occupandosi, come Ulpiano, delle causae probationis. Paolo non mette in discussione che la manumissio rappresenti, in sé, un beneficium65:

D. 40.2.15 (Paul. 1 ad l. Ael. Sent.): pr. Etiam condicionis implendae causa minori viginti annis manumittere permittendum est, veluti si quis ita heres institutus sit, si servum ad libertatem perduxerit. 1. Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuvaverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debebit is, apud quem de ea re agatur.

pr. Deve esse consentita la manomissione anche al minore di venti anni istituito erede all’avveramento della condizione di affrancare il servo. 1. Dal passato, svariate possono essere le ragioni giustificative (della manomissione), come ad esempio il caso del servo che abbia aiutato il padrone in battaglia, lo abbia difeso dai briganti, lo abbia curato nella malattia, lo abbia protetto dalle insidie. L’elencazione sarebbe lunga, se si volesse proseguire, dal momento che molti sono i meriti che possono incidere, in forza dei quali risulti onesto attribuire la libertà con il provvedimento: si deve valutare caso per caso nel giudizio.

Dopo aver portato l’esempio del minore di venti anni istituito erede sotto la condizione di manomettere il servo quale causa giustificativa dell’affrancazione, nel § 1 il giurista riferisce come svariate siano le causae della probatio dinanzi al consilium recepite dal passato. L’elenco attiene a situazioni nelle quali il servo abbia arrecato un vantaggio al proprio padrone: l’aiuto in battaglia, la difesa dai briganti, la guarigione dalla malattia, la protezione dalle insidie. L’elencazione, continua Paolo, sarebbe lunga se si volesse proseguire, dal momento che ‘multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare’ (‘molti sono i meriti che possono incidere, in forza dei quali risulti onesto attribuire la libertà con il provvedimento’). Si dovrà valutare, dunque, caso per caso.

Il richiamo del dato valoriale dell’ ‘honestum’, al quale Paolo collega le diverse situazioni elencate, sembra evocare il ‘referre gratiam’ proprio del beneficium, così come delineato nel pensiero senechiano66. Il giurista, è ovvio, non vuole, con il richiamo di ‘honestum’, riferirsi alla manumissio, da intendere di per sé come un beneficium. Ciò che è ‘honestum’, per Paolo, è la causa manumissionis da sottoporre al consilium, e lo è in quanto si tratta di giustificare il superamento di un divieto legislativo attraverso l’analisi delle intenzioni del manomissore. Questo appare, a mio avviso, il momento che segna la linea di confine tra Paolo e Ulpiano: il criterio di valutazione delle intenzioni, le ‘iustae adfectiones’ di cui parlava il giurista di Tiro. Per Paolo, l’atto del ‘libertatem praestare’ passa attraverso la qualificazione del comportamento in termini di ‘honestum’, valore che può assumere tante angolature quanti siano i ‘merita’ (‘multa’) dello schiavo. Tutte queste situazioni, a suo giudizio, possono diventare ‘causae probationis’ che il consilium sarà tenuto a valutare positivamente.

Con l’associazione ‘merita’-‘honestum’, e la possibile qualificazione di quest’ultima nozione in termini di ‘referre gratiam’, Paolo sembra andare oltre la soluzione di Ulpiano, generalizzando le ‘iustae adfectiones’ di D. 40.2.16.pr. nei ‘multa merita quibus honestum sit libertatem praestare’. Lascia da parte la dimensione individuale dell’ ‘affectus’, superandola con il richiamo ai ‘merita’, non necessariamente connessi ai doveri fondati sulla ‘pietas’.

Le situazioni descritte da Paolo sembrano indicare comportamenti che probabilmente andavano al di là di quelli automaticamente riconducibili alla condizione di soggezione del servo, il cd. ministerium: la protezione del padrone, l’aiuto in battaglia, la cura nella malattia, rappresentano circostanze nelle quali lo schiavo realizza un beneficium al proprio dominus67. Né appare decisiva l’assenza di riferimenti alla nutrice nella testimonianza di Paolo. Il giurista propone un elenco con delle esemplificazioni, ma lascia intendere che le situazioni sono molteplici (‘multa’), sintetizzate nel binomio ‘merita-honestum’.

La decisione del dominus, pertanto, sarà circoscritta sempre al momento «morale», ma senza quel vincolo di ‘necessitudo’, che abbiamo ipotizzato caratterizzare, per Ulpiano, il rapporto nutrice-fanciullo. La valutazione della meritevolezza del comportamento del servo attiene al momento individuale, al dovere di riconoscenza del dominus, spinto a referre gratiam in ragione del vincolo interiore che si è determinato per il beneficio ricevuto68.

7. La possibile qualificazione di ‘honestum’, in D. 40.2.15.1, in termini di ‘referre gratiam’, sembra inquadrare la relazione nutrice-infante nell’ambito dei beneficia. Nel de Beneficiis, Seneca parlava dell’attività della nutrice, dapprima, in termini di ‘officium’, per poi qualificare l’allattamento come un ‘beneficium’ per l’infante:

ben. 3.29.7: Nisi me nutrix aluisset infantem, nihil eorum, quae consilio ac manu gero, facere potuissem nec hanc emergere in nominis claritatem, quam civili ac militari industria merui; numquid tamen ideo maximis operibus praeferes nutricis officium? Atqui quid interest, cum aeque sine patris beneficio quam sine nutricis non potuerim ad ulteriora procedere?

Se la nutrice non mi avesse allevato quando ero bambino, non avrei potuto fare alcuna attività intellettuale o fisica, né avrei potuto conseguire quella fama che con la mia attività civile e militare mi sono procacciato; tuttavia sarà questa una ragione per considerare le grandi imprese inferiori al lavoro di una nutrice? E che differenza c’è fra le due cose, dato che la mancanza del beneficio del padre o di quello della nutrice mi avrebbe in egual misura impedito di andare avanti?

Il filosofo si sta occupando della possibilità, per i figli, di compiere beneficia nei confronti dei propri genitori, maggiori di quelli ricevuti. Di qui, le riflessioni si spostano sul rapporto necessario tra ciò che precede e la sua derivazione, che non potrebbe esserci senza il precedente che ne è causa. Il richiamo della nutrice, dunque, si spiega per il suo compito di ‘alere infantem’, che la colloca a fianco del padre che ha generato il figlio. Senza i beneficia di entrambi, valutati alla stessa stregua (‘aeque’), il fanciullo non avrebbe potuto realizzare attività intellettuali e fisiche né conseguire fama.

Se officium, nel passo, va inteso come il compito al quale la nutrice è tenuta69, maggiore interesse suscita invece la presenza di ‘beneficium nutricis’, posta accanto a quello ‘patris’. L’atto in sé dell’allattamento, ovviamente, non poteva rappresentare un beneficium, in quanto si sarebbe trattato di un comportamento dovuto in ragione della funzione. Seneca non lo esplicita, ma parlando di ‘beneficium nutricis’ voleva riferirsi alle modalità di attuazione del comportamento della stessa. Possiamo prendere a termine di paragone, in chiave interpretativa, il discorso svolto a proposito del medico e del precettore in ben. 6.16.1 ss.70. Seneca distingue il debito di denaro nei loro confronti per le funzioni svolte dal debito di gratitudine che invece attiene al modo in cui medici e precettori possono esercitare il mestiere. Si deve guardare, insomma, alla ‘benigna et familiaris voluntas’ per individuare chi svolga le proprie mansioni andando oltre ciò che è dovuto. Nei confronti di costui, conclude Seneca, ‘ingratus sum, nisi illum inter gratissimas necessitudines diligo’ (‘sono un ingrato, se non lo considero fra i legami più degni di riconoscenza’).

Non dobbiamo faticare troppo, allora, per comprendere che, nel pensiero senechiano, il ‘beneficium nutricis’ rientri nelle modalità di svolgimento dell’officium nutricis, e che tale beneficio determini l’insorgere di un vincolo di riconoscenza nel beneficiario.

Nelle battute conclusive dell’opera, Seneca torna a parlare della nutrice, associata al praeceptor, parlando del beneficium che la stessa ha destinato al fanciullo. Chiedendosi se la ‘memoria beneficiorum’ sia sempre viva e se non vi siano officia nel frattempo affievoliti, il filosofo parla dei beneficia ricevuti prima dell’adolescenza, il cui ricordo sia svanito. La memoria, d’altronde, è un ‘vas fragile’, che non può contenere grandi quantità di ricordi, cancellando i più risalenti71. A quel punto, vengono chiamati in causa nutrici e precettori:

ben. 7.28.2: Sic factum est, ut minima aput te nutricis esset auctoritas, quia beneficium eius longius aetas sequens posuit; sic factum est, ut praeceptoris tibi non esset ulla veneratio; sic evenit, ut circa consularia occupato comitia aut sacerdotium candidato quaesturae suffragatur excideret.

A ciò è dovuto se l’autorità della tua nutrice è ormai minima presso di te: il suo beneficio è stato relegato indietro dal tempo che è trascorso; da ciò deriva se per il tuo precettore non serbi ormai alcuna venerazione; da ciò deriva se, essendo occupato nella campagna elettorale per il consolato o candidato al sacerdozio, ti è caduto dalla memoria chi si è adoperato per la tua elezione a questore.

La prospettiva senechiana, per la quale il ‘beneficium’ ricevuto dalla nutrice (e dal precettore) impone l’ ‘officium’ del ‘referre gratiam’ in ragione dei meriti che portano a qualificare un atto dovuto in un atto funzionale ad arrecare vantaggio al destinatario, secondo la puntuale spiegazione fornita in ben. 6.16.1 ss., sembra riecheggiare proprio nelle parole di Paolo e nel binomio ‘merita’-‘honestum’ di D. 40.2.15.1.

Diversamente, Ulpiano proponeva, in D. 40.2.16.pr., una soluzione da una prospettiva differente dal ‘referre gratiam’, costruita sul dato valoriale che si pone alla base del rapporto tra il manomissore e lo schiavo, sintetizzata nell’ ‘affectus’, da contrapporre alla ‘luxuria’: le causae che discendono dal rapporto affettivo valgono a provare una ‘iusta adfectio’ – che abbiamo ipotizzato porsi alla base dell’officium pietatis –, dalla quale può discendere una ‘iusta libertas’ come nelle intenzioni della lex Aelia Sentia.

Da tale angolo visuale, quelle che paiono delle mere elencazioni di situazioni e rapporti giustificativi della manomissione da parte del minore di venti anni, assumono un rilievo di non poco conto, rappresentando un’ampia finestra sulla società e sulla famiglia romana, nonché sulle articolate relazioni che al suo interno si andavano costruendo. Con percezioni, forse, parzialmente differenti, nelle prospettive dei singoli giuristi, come sembrano evidenziare Paolo e Ulpiano.

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Notes

1 Sull’affidamento degli infanti alle nutrici e sui risvolti di tale pratica nelle relazioni familiari e sociali romane, cfr., tra gli altri, Bradley 1991b, 14 ss., specie 19 ss.; Dasen 2010, 699 ss.; Dasen 2012, 40 ss. Quest’ultima autrice sottolinea come il fenomeno fosse particolarmente diffuso tra la fine dell’epoca repubblicana e quella imperiale. Per il periodo precedente, sembra probabile che fosse più comune l’allattamento diretto dei propri figli da parte della madre. Sulle nutrici in Grecia, cfr. Vilatte 1991, 5 ss.; Birchler-Emery 2010, 753 ss.; Pedrucci 2013, passim; Jaeggi 2019, 430 ss. (quest’ultimo sulle nutrici in Grecia e nel mondo romano). Retour au texte

2 La figura della nutrice che continua a offrire i propri servizi di cura in senso ampio all’infante ormai adulto è indicata nelle fonti con l’espressione ‘assa nutrix’. Cfr. «CIL», 6.29497. Il lemma ‘nutrix’ identifica, oltre alla donna che si occupa dell’allattamento e più in generale della prestazione delle cure all’infante, anche la madre biologica. Altre espressioni che ricorrono nelle fonti sono ‘mammula’, ‘mamma’, ‘nutricula’. Sulla terminologia indicata, cfr. Eichenauer 1988, 246 s. e Dixon 1988, 145 ss. Accanto alla nutrice donna, troviamo anche uomini indicati nelle fonti come nutritores, nutricii, tatula, tata. La funzione nutrizionale, è evidente, va intesa in senso lato. Sulla figura maschile del «nutritore», cfr. Bradley 1985, 485 ss., ora in Bradley 1991a, 37 ss.; Dixon 1988, 149 ss.; Bretin-Chabrol 2015, 21 ss., spec. 29 ss. Retour au texte

3 Cfr. Tac., Germ. 20, dial. de orat. 28 s., Quint., inst. or. 1.1.4 e 8, e Gell., noct. Att. 12.1.17. Retour au texte

4 Si vedano i numerosi contratti di baliatico rinvenuti nei papiri dell’Egitto romano, dai quali risulta come le parti regolassero nei minimi particolari il rapporto contrattuale: cfr. Manca Masciadri, Montevecchi 1984, 22 ss.; Legras 2010, 49 ss., spec. 56 ss. per i documenti risalenti all’Egitto romano; Ricciardetto, Gourevitch 2017, 67 ss., con un prezioso catalogo dei contratti di baliatico e dei documenti connessi in appendice. Vi sono poi testimonianze contenute nei Digesta Iustiniani in materia processuale che comprovano il ricorso a nutrici mercenarie: cfr. infra, nt. 14 e § 5. Retour au texte

5 Dixon 1988, 145 ss., e Bradley 1991, 25 ss. Numerose iscrizioni epigrafiche e funerarie attestano come il rapporto tra la nutrice e l’infante fosse di lunga durata: cfr., oltre al contributo di Bradley indicato, Dasen 2010, 710 ss., e Dasen 2012, 44 ss. Retour au texte

6 Bradley 1991a, 27, parla di «... nonkin member of the family» per descrivere il ruolo della nutrice nel mondo familiare del fanciullo. Oltre alle iscrizioni funerarie, numerose sono le testimonianze nelle quali la nutrice è affiancata ai componenti della famiglia. Cfr., tra le altre, Sen., ben. 3.29.7, epist. 60.1, e Plin., epist. 5.16.3. Retour au texte

7 Cfr., in particolare, Sor., Gyn. 2.19, sulla scelta della nutrice, e 2.21, sull’esame esame probatorio del latte. Sul possibile legame fra il latte materno ed il sangue, v. infra, § 4 e nt. 48 Retour au texte

8 Alcune di queste fonti sono prese in considerazione nel prosieguo del presente lavoro. Cfr. anche Dasen 2010, 699 ss.; Dasen 2012, 40 ss.; Bradley 1994, 137 ss. Retour au texte

9 La prassi di beneficiare le nutrici da parte dell’infante giunto in età adulta è confermata anche nei Digesta Iustiniani: in D. 33.2.34.1 (Scaev. 18 dig.), si discute della possibilità per le nutrici di un erede di godere dell’usufrutto di una proprietà ereditaria, in esecuzione di un fedecommesso.  Retour au texte

10 Amic. 74: ‘Omnino amicitiae corroboratis iam confirmatisque et ingeniis et aetatibus iudicandae sunt, nec si qui ineunte aetate venandi aut pilae studiosi fuerunt, eos habere necessarios quos tum eodem studio praeditos dilexerunt. Isto enim modo nutrices et paedagogi iure vetustatis plurimum benevolentiae postulabunt; qui neglegendi quidem non sunt sed alio quodam modo aestimandi’ (In generale, si devono giudicare le amicizie quando il carattere si è formato e l’età è matura. Se, da giovani, siamo stati appassionati di caccia o del gioco della palla, non dobbiamo considerare necessariamente amici i compagni che allora prediligevamo perché accomunati dalla stessa passione. In questo modo, nutrici e pedagoghi si sentiranno in dovere di esigere il massimo dell’affetto per diritto di anzianità! Noi non dobbiamo dimenticarli, ma amarli in un altro modo). Retour au texte

11 Epist. 6.3.1-2: ‘Gratias ago, quod agellum quem nutrici meae donaveram colendum suscepis-
ti. Erat, cum donarem, centum milium nummum; postea decrescente reditu etiam pretium minuit, quod nunc te curante reparabit
. ‘Tu modo memineris commendari tibi a me non arbores et terram, quamquam haec quoque, sed munusculum meum, quod esse quam fructuosissimum non illius magis interest quae accepit, quam mea qui dedi. Vale’ (Ti ringrazio perché hai preso a coltivare quel poderetto, che io avevo regalato alla mia balia. Quando glielo diedi, valeva centomila sesterzi; poi diminuendo la rendita, diminuì anche il prezzo, che ora aumenterà di nuovo grazie a te. Tu però ricordati, che io non ti raccomando gli alberi e il suolo, benché anche questi, bensì il mio piccolo dono; e che questo frutti il più che può, importa non meno a chi lo ha ricevuto, che a chi lo ha dato. Addio). Retour au texte

12 Per la nozione di ‘beneficium’ in senso tecnico, connessa ai settori culturali della filosofia e della retorica, e per le possibili implicazioni con l’ambito giuridico, si veda Mantello 1979, passim. Cfr. infra, § 2 ss. Retour au texte

13 Cfr. Bradley 1986, 201 ss.; Bradley 1991a, 14 ss.; Dasen 2010, 710 ss.; Dasen 2012, 44 ss. Retour au texte

14 Lasciamo per ora da parte le testimonianze relative alle richieste giudiziali dei propri compensi (cd. nutricia) da parte delle nutrici, per le quali Ulpiano attesta la competenza in provincia del praeses in D. 50.13.1.14 (Ulp. de omn. trib.). Sul passo, si veda infra, § 5. Cfr. anche D. 41.7.8 (Paul. 18 resp.), in cui la nutrice di una schiava chiedeva invece il rimborso dei costi di mantenimento ed allevamento di quest’ultima al dominus, ottenendone il riconoscimento. Retour au texte

15 Sul passo cfr. Viarengo 2015, 55 s. e nt. 104 e, da ultimo, Rizzelli 2018, 158 ss. Retour au texte

16 Il pensiero di Ulpiano viene riproposto nelle Istituzioni giustinianee, con una sensibile difformità: si parla di un rescritto pronunciato da Settimio Severo e Caracalla, mentre in D. 26.10.1.7 si menziona genericamente un ‘rescriptum divi Severi’. Un’altra differenza si individua nella fattispecie contemplata nel rescritto. Il provvedimento severiano menzionato da Ulpiano si riferirebbe solamente alla figura della soror; nelle Istituzioni giustinianee, al contrario, il rescritto avrebbe consentito alle donne in senso generale, ancorchè limitate ai casi di ‘mulieres ex pietatis necessitudine ductae’, di agire in giudizio: Iust. inst. 1.26.3 (‘consequens est ut videamus, qui possint suspectos postulare. Et sciendum est, quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere. Quin immo et mulieres admittuntur ex rescripto divorum Severi et Antonini, sed hae solae, quae pietatis necessitudine ductae ad hoc procedunt, ut puta mater: nutrix quoque et avia possunt, potest et soror: sed et si qua mulier fuerit, cuius praetor perpensam in pietatem mentem intellexerit, non sexus verecundiam egredientis sed pietate productam, non continere iniuriam pupillorum, admittit eam ad accusationem’ ‘Ne segue che ci occupiamo di [chi siano] coloro che possono postulare nei confronti dei [tutori] sospetti. Deve essere noto che questa azione è quasi pubblica, il chè vuol dire che è accessibile a tutti. E’ consentito [agire in giudizio] addirittura alle donne in forza di un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, ma solo a quelle che siano mosse ad agire dalla necessitudo inerente alla pietas, come nel caso della madre. Anche la nutrice e la nonna possono agire, come anche la sorella; ma il pretore permetterà l’accusatio a quelle donne che abbiano una mens vòlta con equilibrio alla pietas e che postulino nei limiti della verecondia, senza offendere i pupilli). Sulle possibili spiegazioni relative alle notizie apparentemente divergenti, cfr. Rizzelli 2018, 151 ss., con indicazione di ulteriore letteratura sul punto. Retour au texte

17 La parte finale del passo è stata considerata interpolata in ragione della generalizzazione della soluzione che precede. Sul punto, cfr. Rizzelli 2018, 150 nt. 11, con indicazione della dottrina, e 167 ss. Sembra condivisibile l’interpretazione di ‘non continere iniuriam pupillorum’ fornita dall’autore (p. 168 ss.) – vale a dire che il pretore debba considerare che l’iniziativa della donna non configuri un’iniuria, travalicando la verecundia connessa al sesso femminile di chi agisca in giudizio che non deve essere compromessa. L’espressione è stata diversamente intesa in dottrina, attribuendo a ‘continere’ il senso di ‘sustinere’, ‘tolerare’, ‘pati’, riferendo, pertanto, l’iniziativa della donna alla sua incapacità di sopportare l’iniuria patita dal pupillo. Per le diverse interpretazioni di ‘continere’, anche in recenti traduzioni del Corpus iuris di Giustiniano, v. Rizzelli 2018, nt. 88. Retour au texte

18 E’ probabile che la locuzione ‘pietate necessitudinis’ sia da ricondurre a Ulpiano e non al rescritto di Settimio Severo menzionato in D. 26.10.1.7. L’articolazione del passo, che menziona il provvedimento della cancelleria imperiale in relazione alla legittimazione della soror, può far pensare, infatti, che la riflessione sulla pietas necessitudinis quale fattore legittimante l’agire in giudizio sia propria del giurista, che richiamerebbe solo in senso rafforzativo il rescritto imperiale. Cfr., sul punto, Rizzelli 2018, 160. Retour au texte

19 Per la valenza da attribuire alle espressioni «morale» (ed «etico») nell’esperienza giuridica romana, cfr. Mantello 1996, 147 ss., specie 154 ss., ora in Mantello 2014a, 479 ss., specie 488 ss., e Falcone 2016, 248 ora, con precisazioni ed integrazioni, Falcone 2017, 183 ss. Si veda anche, più in generale sui rapporto tra etica e diritto, Nörr 1993, 267 ss. e passim. Cfr. anche Fiori 2011, 180 ss. Retour au texte

20 Sull’officium, cfr. Falcone 2003, 88 nt. 238 con ulteriori indicazioni bibliografiche, e Falcone 2017, 183 e nt. 26. Il medesimo autore, in Falcone 2010-2011, 91, qualifica gli officia come «i doveri sociali avvertiti, in forza del loro intrecciarsi in una trama di relazioni interpersonali, come tessuto connettivo fondamentale della comunità». Retour au texte

21 Con ‘alia vincula’ mi riferisco a quei doveri che impegnano con modalità differenti dai ‘vincula iuris’, identificati attraverso il parametro della (in)coercibilità giudiziale. Alcune ricerche (cfr., tra gli altri, gli autori citati supra, nt. 19 e 20) relative al rapporto tra «giuridico» e «non giuridico» hanno evidenziato che è «indispensabile non confondere la coscienza della separatezza fra ‘morale’ e ‘diritto’ con la teorizzazione d’essa separatezza» e, soprattutto, che «termini come moralis o ethicus non facessero parte del vocabolario giurisprudenziale romano e anche negli altri settori culturali non fossero correnti sostantivizzazioni tipo ‘(la) morale’ o ‘(l’) etica’» (Mantello 1996, 154 s., ora in Mantello 2014, 488 s.). L’uso di ‘moralis’, dunque, si avrebbe quale aggettivo per qualificare una parte della filosofia, volta ad occuparsi dei comportamenti, senza coinvolgere il foro interiore e spirituale (Cic., fat. 1.1). Il medesimo discorso varrebbe anche per ‘ethicus’, con l’ulteriore implicazione della sua derivazione da ἦθος, e dunque, della sua forte connessione con i «costumi», i mores (Quint., inst. or. 6.2.8 e 11). Rispetto alla tematica, Fiori 2011, 181 ss., afferma che «nel pensiero romano fossero assenti addirittura le precondizioni per l’affermarsi di una distinzione tra etica e diritto». A suo avviso, sarebbe limitante «ridurre gli sviluppi che avrebbero portato alla formazione, nella cultura occidentale, di una distinzione tra i concetti di diritto e morale a una questione di ‘teorizzazione’, ossia di espressa definizione, ipotizzando la sostanziale operatività della dicotomia in termini di ‘consapevolezza’». Con «teorizzazione», a mio avviso, non dobbiamo, però, intendere solo l’operazione di definizione espressa delle nozioni. La percezione di una differente operatività di determinate «regole» sul piano della prassi – alcune qualificate dalla esistenza di un relativo strumento processuale volto ad ottenerne il rispetto; altre, invece, rimesse alla doverosità da cui derivavano vincoli riconducibili alla dimensione sociale e familiare –, può essere intesa in termini di «coscienza» del fenomeno. Che poi i giuristi romani non trascorressero «notti in- sonni» a riflettere su tali questioni, attiene a quella che possiamo considerare la «teorizzazione» di detto fenomeno, avvenuta mediante elaborazioni di pensiero a noi più vicine (cfr. Mantello 1996, 147 ss., ora in Mantello 2014, 481 ss., e Fiori 2011, 141 ss.). La soluzione di Mantello – secondo il quale Seneca delineerebbe il concetto di ‘beneficium’ fissandone il contenuto attraverso uno schema volontaristico, vale a dire guardando «all’introspezione personale quale unica guida per dare corpo e valore al beneficio» (p. 40 ss., p. 72 ss., p. 88 ss.) – non va ridotta, a mio avviso, ad un’opposizione tra «interiorità» ed «esteriorità», riconducendo la nozione di ‘beneficium’ all’interiorità anziché ad una nozione di doverosità intesa come fenomeno sociale (così Fiori 2011, 180 ss.). La lettura della soluzione senechiana di qualificazione del beneficium in termini di voluntas tribuentis (cfr., tra gli altri, ben. 1.5.1-2; 1.6.1) è anzitutto proposta come propria della maturità di Seneca, dunque, al termine di un percorso segnato dalle note vicende personali del filosofo. Il suo atteggiamento nei confronti dell’organizzazione politica è certamente diverso da quello di Cicerone. Non si trattava di escludere che le questioni relative alla posizione economico-sociale incidessero anch’esse nella delineazione della nozione di beneficium, ma di ricollocare tale quadro ormai superato in una realtà nuova. Come precisato da Antonio Mantello (2008, 36 ss., ora in Mantello 2014, 742 ss.), l’esigenza di Seneca è quella di «meglio precisare sul piano operativo, dal concreto comportamento storico, la distinzione fra settore morale-etico e settore giuridico, attraverso un serrato confronto fra i rapporti intersoggettivi nei due settori e al di qua naturalmente delle tendenze dommatico-teoriche delle esperienze culturali più vicine a noi». Ciò anche in considerazione del fallimento del «suo» modello di esercizio del potere, quello espresso nel de clementia e nel de tranquillitate animi. Non assistiamo, pertanto, ad un rifiuto del momento politico e di quello giuridico per circoscrivere il beneficium in chiave esclusivamente introspettiva. Tale qualificazione, ovviamente, non prescinde dalla considerazione che, di quel comportamento individuale mosso dalle proprie intime intenzioni, debba avere la comunità. E non esclude che l’agire individuale, come connotato da Seneca, debba rientrare nel «codice comportamentale» che regolamenta l’insieme dei rapporti sociali a Roma. Riguardo poi alla linea di confine tra ‘creditum’ e ‘beneficium’, segnata dalla presenza o meno della coattività ad adempiere, credo che l’esigenza di definire nel modo più limpido che cosa dovesse in- tendersi per ‘beneficium’ passasse necessariamente attraverso la nozione di ‘creditum’, qualificata attraverso il parametro che andava ad «inquinare» l’essenza stessa del ‘beneficium’. Lo stesso Seneca, d’altronde, si augurava enfaticamente che tutto fosse guidato dalla correttezza e dalla lealtà, dalla buona fede e dall’equità. La realtà delle cose, però, induce a «costringere» la buona fede, piuttosto che a rispettarla (ben. 3.15.1-3). Da tale prospettiva, dunque, di- viene «necessario» ricorrere al parametro della coattività per proporre la distinzione tra ‘beneficium’ e ‘creditum’. Sulla posizione di Roberto Fiori, cfr. Falcone 2016, 248 ss. nt. 26. Sulla polarità diritto-morale nell’esperienza giuridica romana, v. da ultimo Rizzelli 2018, 158 nt. 40. Cfr. anche Finazzi 2010, 660 ss. e 692 ss. Retour au texte

22 Ben. 3.18.1: ‘Quanquam quaeritur a quibusdam, sicut ab Hecatone, an beneficium dare servus domino posuit? Sunt enim qui ita distinguunt, quaedam beneficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria; beneficium esse, quod alienus det: alienus est, qui potuit sine reprehensione cessare; officium esse filii, uxoris, et earum personarum, quas necessitudo suscitat, et ferre opem iubet; ministerium esse servi, quem conditio sua eo loco posuit, ut nihil eorum qui praestat, imputet superiori’ ‘Quantunque alcuni, come Ecatone, si domandino se un servo possa elargire un beneficio al padrone. Infatti vi sono coloro che fanno questa distinzione: alcuni sono benefici, altri doveri, altri ancora servizi e funzioni; è beneficio quello elargito da un estraneo; per estraneo si intende che poteva disinteressarsene senza essere biasimato per questo; il dovere riguarda il figlio, la moglie e quelle persone che la parentela fa agire ed obbliga a portare aiuto; il servizio è proprio del servo, che la sua condizione ha relegato in una situazione in cui non può addebitare al superiore nessuna delle sue funzioni’. Cfr. l’approfondita analisi di Mantello 1979, specialmente p. 108 ss. Si veda anche Lentano 2014, 38 ss. Non sempre i due termini ‘officium’ e ‘beneficium’ sono utilizzati secondo la rigorosa distinzione proposta in Sen., ben. 3.18.1. Cfr., a tal proposito, Chaumartin 1985, 36 nt. 35, che si occupa anche del pensiero di Cicerone sul tema. D’altronde, la pratica del beneficium è considerata essa stessa un officium. Anzi, se vogliamo, l’atto del ‘reddere beneficium’, vale a dire del ‘referre gratiam’, è considerato da Cicerone (off. 1.47) ‘officium necessarium’, identificando il vir bonus proprio in colui che contraccambia un beneficium. Cfr. altresì Fiori 2011, 183 ss. Retour au texte

23 Sulla stretta connessione tra beneficium, da un lato, ed amicitia e necessitudo, riconducibili all’officium, cfr. Falcone 2003, 86 ss., e Finazzi 2010, 692 ss. Retour au texte

24 Cfr. Falcone 2003, 88 ss. La rappresentazione della necessitudo in termini di vinculum si trova, a più riprese, nelle fonti. Per quanto attiene a Cicerone, cfr. Planc. 57 (i vincula propinquitatis et adfinitatis sono ‘causae necessitudinis’); Lig. 21, in cui le varie necessitudines tra l’oratore e Tuberone sono qualificate come ‘vinculum’. Cfr. anche Gell., noct. Att. 13.3.1-6, che riferisce la distinzione dei grammatici tra ‘necessitas’ e ‘necessitudo’, intendendo la prima come ‘vis quaepiam premens et cogens’ (una certa forza che incalza e costringe), la seconda come ‘ius quoddam et vinculum religiosae coniunctionis’ (un certo diritto e un vincolo morale-religioso). In D. 26.10.9 (Mod. l.s. de heurem.), si parla di ‘vinculum necessitudinis’. Per la relazione tra necessitudo e officium, cfr. Cic., Mur. 73, Planc. 25, div. 14, Verr. 2.5.139, Cluent. 117, reg. Deiot. 39, e fam. 13.7.5. Per il rapporto tra ‘officium’ e ‘necessitudo’ cfr., di recente, Rizzelli 2018, 154 ss., oltre a Falcone 2003, 91, Hellegouarc’h 1972, 154 e Negri 1975, 201 ss. Sulla necessitudo, cfr. Lentano 1996, 44 ss. Retour au texte

25 In Sen., ir. 2.28.2, il filosofo propone la distinzione tra la regula officiorum e quella iuris, rimarcando la maggiore estensione della prima rispetto alla seconda. Molti sono i comportamenti, che non rientrano nella regula iuris, ma sono imposti da pietas, humanitas, liberalitas, iustitia, fides. La pietas, dunque, è indicata come la prima fonte della regula officiorum. Sul passo, cfr. Mantello 1979, 84, e Lentano 2014, 56. I riferimenti alla pietas sono poi costanti nelle opere di retorica, dove essa è in genere riferita alla nozione di ‘natura’, a partire da Auct. ad Her. 2.19 e Cic., inv. 2.65-68 e 160-162. Ancora in Quint., inst. 7.4.5, a proposito della tematica degli status nel genus iudiciale, ed in particolare dello status qualitatis, la pietas è ricondotta nell’ambito della qualitas absoluta, criterio per qualificare un fatto giusto o ingiusto. La giustizia si fonda sulla natura o su una convenzione, e dalla natura nascono la pietas, la fides, la continentia ed altre. Riguardo al rapporto tra «giuridico» e «non giuridico» nonché alla consapevolezza di tale rapporto nell’attività tecnico-costruttiva da parte dei giuristi, una chiave di lettura è individuata da Mantello 1996, 168 ss., ora in Mantello 2014, 503 ss., proprio nelle dottrine retoriche che si occupano del momento equitativo, in particolare nella tematica degli status e, in tale ambito, nel profilo dello status qualitatis. Per l’analisi di queste problematiche, si veda anche Mantello 1991-1992, 363 ss., specie sui passi indicati a p. 378 s. nt. 55, ora in Mantello 2014, 369 ss., specie p. 384 s. nt. 55. Cfr. Lausberg 1960, 64 ss. Sulla pietas nelle declamazioni, cfr. il risalente, ma sempre utile lavoro di Lanfranchi 1938, 107 s.: cfr. Lentano 2014, 39 ss. e 50 ss., e Rizzelli 2017, 30 ss. e 81 ss. Retour au texte

26 Cicerone si occupa della pietas, oltre che nel de inventione (cfr. supra, nt. 25), anche in part. 78, rep. 6.16, nat. deor. 1.116 e off. 2.13. Sulla pietas nelle opere ciceroniane che precedono il 45 a.C., cfr. Wagenwoort 1980, 7 ss. Si veda anche Lentano 1996, 39 ss. Sull’attenzione rivolta dai giuristi alla pietas, cfr. Rouger-Thirion 2012, 803 ss. Retour au texte

27 Si discute anche se nella nozione di ‘pietas’ sia prevalente l’elemento della doverosità o del valore affettivo. Ritengo che entrambi gli aspetti la caratterizzassero, potendosi intendere la pietas come un «sentimento doveroso». Cfr., in tal senso, Rizzelli 2017, 81 ss. e nt. 195. Lentano 2005, 140 e nt. 42, che richiama anche Hellegouarc’h 1972, 276, e Caviglia 1999, 484 s. nt. 89, pone l’accento sulla componente di obbligo e dovere più che su quelle di spontaneità e affetto, come invece sembra proporre Traina 1988, 93 ss., che definisce la pietas «il dovere di amare e il diritto di essere riamati (in ogni tipo di rapporto)». Retour au texte

28 Cancelli 1957-58, 365 ss.; Cancelli 1960, 236 ss. Pohlenz 1967, 536 ss., identifica la pietas, nella prospettiva romana permeata della filosofia stoica, come «... il dovere religioso che impegnava l’uomo nei suoi rapporti con la divinità, la famiglia ed il prossimo». Retour au texte

29 Sul «diritto vivente», cfr. Mantello 2009, 89 ss. Sul valore degli officia sul piano della prassi giuridica in funzione della ricostruzione del diritto «vigente», cfr. Negri 1975, 208 s. Una possibile prospettiva di analisi della questione è quella che, con recenti contributi, ha posto l’attenzione sul rapporto tra il settore culturale retorico, ed in particolare quello delle scuole di declamazione a Roma, e la cd. «giuridicizzazione» dell’etica. A proposito della ‘pietas ’, Lentano 2009, 44 ss., sottolinea come sia Seneca (ir. 2.28) sia Quintiliano (inst. or. 6.10.12-13) esprimevano la convinzione che tale nozione si collocasse in quella ampia sfera di doveri privi di una vera e propria sanzione giuridica, ma non per questo percepiti come meno vincolanti dai consociati. Ad avviso dell’autore (Lentano 1999, 393) sarebbe proprio nelle scuole di retorica che si assisterebbe alla saldatura tra il mondo dell’etica, più esteso, e quello del diritto, più circoscritto, risultando la declamazione «spesso tesa a colmare tale iato, ampliando la sfera della regula iuris attraverso l’incorporazione in essa di pratiche e doveri che a Roma attenevano piuttosto nell’ambito dell’etica: essa procede in questo senso verso una formalizzazione di norme che nel codice culturale romano rimanevano viceversa affidate ai meccanismi regolativi del costume e del codice culturale». Tale processo di «giuridicizzazione» dell’etica proprio delle scuole di retorica, come definito da Lentano (cfr. anche Lentano 2014, 56, dove si qualifica tale processo più propriamente come «un passaggio di regole e principi dal campo degli officia e dei mores, cui essi appartenevano nella cultura romana, a quello delle leggi scritte») sarebbe riflesso anche nel pensiero di Seneca, vicino a quel mondo. La questione è assai complessa, non potendosi circoscrivere ad una automatica recezione «giuridica» dell’insieme valoriale attinente al campo degli officia attraverso la «lente» delle scuole di declamazione. Certamente, l’ambiente delle scuole di retorica può rappresentare un settore dal quale attingere per il tentativo di ricostruzione del rapporto tra il valore degli officia e le regole giuridiche. Ma va tenuto conto della complessità dell’esperienza giuridica romana nonché delle possibili soluzioni che diacronicamente possono essersi determinate. Un ruolo decisivo, a tal riguardo, è stato ricoperto dai giuristi, «metronomi» nell’assetto produttivo delle regole giuridiche a Roma. Da tale angolo visuale, le interferenze utili all’inclusione di valori riconducibili agli officia nelle determinazioni dei giuristi potevano provenire da svariati settori culturali. Pensiamo alla filosofia (termine da intendere nella prospettiva chiarita in Mantello 2003, 153 ss., ora in Mantello 2014, 559 ss.), che, sebbene con implicazioni differenti, soprattutto nel corso del Principato, ha rappresentato spesso il retroterra culturale alla base di numerose soluzioni giurisprudenziali, sebbene con diverse sensibilità in seno al ceto dei giuristi. Cfr., sul tema, Mantello 1996, 147 ss., ora in Mantello 2014, 481 ss. Retour au texte

30 Si veda infra, § 3. Retour au texte

31 Sul rapporto tra ‘necessitudo’ e ‘officium’, si vedano le fonti indicate supra, nt. 24. Cfr. Hellegouarc’h 1972, 72 nt. 3, 4 e 5, per le accezioni non familiari di ‘necessitudo’. Retour au texte

32 Sempre Ulpiano, d’altronde, si esprimeva, in sede di commento all’editto De postulando, per l’ammissione a postulare pro aliis anche per chi non vi fosse legittimato, come le donne, se si fosse agito in forza di un necessarium officium: Ulp. 6 ad ed. D. 3.1.6: ‘Puto [...] omnes, qui non sponte, sed necessario officio funguntur, posse sine offensa edicti postulare, etiamsi hi sint, qui non nisi pro se postulare possunt’ (credo che tutti coloro che agiscano non spontaneamente, ma per un officium necessarium, possano postulare senza recare offesa all’editto, anche coloro che non siano legittimati ad agire in giudizio per altri). Sulla testimonianza, cfr. Rizzelli 2018, 157. Retour au texte

33 L’inscriptio del fr. 13 è priva del numero del libro, ma non sembrano esservi dubbi che il frammento sia la continuazione del fr. 11 e che, pertanto, il libro dal quale proviene il passo sia il sesto. Cfr. Dell’Oro 1960, 144 nt. 145. Retour au texte

34 Così Gai., inst. 1.20: ‘Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in prouinciis autem uiginti recuperatorum ciuium Romanorum’ ‘il consiglio si avvale a Roma di cinque senatori e cinque cavalieri cittadini romani puberi; in provincia di venti recuperatores cittadini romani’. Gaio tratta della composizione del consilium e delle modalità da seguire a proposito della manumissio del servo minore di trent’anni, altra fattispecie presa in considerazione dalla lex Aelia Sentia. Ma non sussistevano differenze, nella composizione del consilium, in caso di affrancazione posta in essere dal dominus minore di venti anni. Retour au texte

35 Dell’Oro 1960, 144 s., riteneva, invece, che il giurista stesse riportando il testo della lex Aelia Sentia, anche solo parzialmente. Mantovani 1993-1994, 206, e Marotta 2004, 190 nt. 16, evidenziano, al contrario, l’associazione, nel linguaggio del giurista, tra l’uso del verbo ‘solere’ e la prassi. Retour au texte

36 L’elenco gaiano si ricava da Gai., inst. 1.19: ‘Iusta autem causa manumissionis est, veluti si quis filium flliamve aut fratrem sororemve naturalem aut alumnum aut paedagogum aut servum procuratoris habendi gratia aut ancillam matrimonii causa apud consilium manumittat’ ‘si ha una giusta causa di manomissione nel caso in cui qualcuno manometta presso il consiglio il figlio o la figlia, il fratello o la sorella naturale, o l’allievo o il pedagogo, o un servo al fine di nominarlo procuratore o la schiava al fine di sposarla’. Il giurista tratta delle causae manumissionis dello schiavo minore di trenta anni, poi richiamate, a proposito delle causae relarive al dominus minore di venti anni, in Gai., inst. 1.39: ‘Iustae autem causae manumissionis sunt, veluti si quis patrem aut matrem aut paedagogum aut conlactaneum manumittat. Sed et illae causae, quas superius in servo minore XXX annorum exposuimus, ad hunc quoque casum, de quo loquimur, adferri possunt. Item ex diverso hae causae, quas in minore XX annorum domino rettulimus, porrigi possunt et ad servum minorem XXX annorum’ ‘invece si hanno giuste cause di manomissione, come nel caso in cui qualcuno manometta il padre o la madre, il pedagogo o il collattaneo. Ma anche quello cause, che ho trattato in precedenza a proposito della manomissione dello schiavo minore di trent’anni, possono applicarsi alla situazione che stiamo trattando ora. Allo stesso modo, queste cause, che riconduciamo al minore di venti anni, possono applicarsi anche al caso del servo minore di trent’anni’. Retour au texte

37 «Affectus» va inteso, a mio avviso, nel senso rappresentato da Abbagnano 2006, 9, che parla, a proposito dell’«affetto», di «classe ristretta di emozioni che accompagnano taluni rapporti interpersonali». Il lemma è utilizzato talvolta nelle fonti quale sinonimo di «animus». Cfr., però, le riflessioni svolte di recente da Cloud 2006, 19 ss., che ha rinvenuto nell’utilizzazione del termine da parte dei giuristi un significato differente, orientato dalle dottrine neo-stoiche, vale a dire «emozione coinvolgente un giudizio razionale di valore». In particolare, l’autore evidenzia l’uso di affectio e affectus da parte dei giuristi romani. Un primo impiego dei termini corrisponderebbe alla nostra «affezione», da intendere come «buone intenzioni, amore per gli altri», con un significato non tecnico né speciale. Il caso paradigmatico, prosegue Cloud, è proprio quello del sentimento reciproco provato dai componenti di una famiglia. Un secondo significato attribuito dai giuristi romani corrisponderebbe, invece, a «proposito, intenzione, desiderio», ad esempio di commettere un’offesa. In questo senso, ad avviso dell’autore, dovrebbe intendersi affectus, avendo affectio un’origine ciceroniana di matrice probabilmente filosofica o retorica. Sull’uso di ‘affectio’ in Ulpiano, cfr. da ultimo Rouger-Thirion 2019, 885 ss., spec. 896 su D. 40.2.16.pr. Retour au texte

38 Il tema dell’affectus-affectio presente in Ulpiano lo ritroviamo in Sorano che, descrivendo le caratteristiche che dovrebbe avere la buona nutrice, ricorre ai lemmi φιλοστοργία e φιλόστοργος, da intendere come affetto/affezione e affettuoso/affezionato. Dapprima (Gyn., 2.19, 68), a proposito dell’astensione sessuale a cui dovrebbe sottoporsi la nutrice, il medico efesino riferisce come i rapporti sessuali raffreddino l’affetto (φιλοστοργία) verso il bambino. Poco dopo (Gyn. 2.19, 80-81), completa il discorso indicando l’opportunità che la nutrice sia sensibile e affettuosa/affezionata (συμπαθής καὶ φιλόστοργος). Sull’uso, in Sorano, del termine φιλοστοργία quale sentimento posto alla base del rapporto fra la balia ed il bambino, cfr. Fai 2016, 23 ss. In Burguière, Gourevitch, Malinas 1990, 96 nt. 155, si sottilinea come il richiamo alla ‘sensibilità’ ed alla ‘affezione’ della nutrice si rinvenga, nella letteratura pediatrica antica, solo nel medico efesino, rimarcando l’atteggiamento di profonda attenzione rivolta al neonato ed al perseguimento del suo benessere. Retour au texte

39 D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 ad ed.), su cui si veda supra, § 2. Retour au texte

40 Cfr. supra, § 1. Retour au texte

41 Cfr. supra, nt. 36. Retour au texte

42 Pensiamo al rescritto di Caracalla, riferito da Ulpiano in D. 11.7.14.7 (Ulp. 25 ad ed.), con il quale la cancelleria imperiale avrebbe delineato la linea di confine per l’esperibilità dell’actio funeraria volta al recupero delle spese sostenute per le esequie proprio nelle intenzioni del funerator: si era agito ‘pietatis causa’ o ‘animo recipiendo’? Il giurista afferma l’opportunità per il funerator di fare una testatio, che racchiuda l’intenzione di recuperare le somme pagate, affinchè in seguito egli non abbia a subire l’argomentazione difensiva dell’erede avente ad oggetto l’agire pietatis causa. A tal riguardo, è interessante l’affermazione di Ulpiano, secondo il quale chiunque provveda a seppellire un ‘alienum cadaver ne insepultus iaceret’ è mosso da ‘pietatis intentione’, estendendo in tal modo l’officium pietatis anche al di fuori dell’ambito familiare. Sulla nozione di ‘pietas’ in Ulpiano, in relazione all’ ‘actio funeraria’, mi permetto di rimandare a Silla 2007, 661 ss. Il tema dell’agire pietatis causa ricorre anche nei successivi §§ 8, 9 e 13 del fr. 14. Su questi passi e, più in generale, sull’actio funeraria, cfr., da ultimo, l’approfondito lavoro di Unger 2018, 65 ss. Anche a proposito di alimenta, il giurista parla in D. 25.3.5 (Ulp. 2 de off. cons.) di ‘pietatis ratio’ (§ 15), di ‘ratio naturalis’ (§ 16), di ‘officium pietatis’ (§ 17), riferendo nuovamente di rescritti imperiali. Parla di ‘ius pietatis’ e di ‘pietas cogens’ Paolo in D. 3.5.33 [34] (Paul. 1 quaest.), sempre in tema di alimenta, prestati da una nonna al nipote. Su questi passi, cfr. Rizzelli 2018, 171 ss. Ulpiano arriva addirittura a parlare, in D. 37.15.1.2 (Ulp. 1 opin.), di una ‘publica pietas’, a proposito dell’obsequium verso i parentes, la cui violazione è un delictum attinente, appunto, ‘ad publicam pietatem’. Nello stesso frammento, al § 1, Ulpiano ricorre alla ‘pietatis ratio’ fra madre e figlio colliberti, che ‘secundum naturam salva esse debet’. Cfr. Rizzelli 2016, 25 nt. 56. Retour au texte

43 Cfr., sul punto, gli autori citati supra, nt. 25. Cfr. anche Saller 1997, 102 ss., spec. 107 ss. in riferimento agli exempla pietatis riferiti da Plinio il Vecchio (nat. hist. 7.36.36.[122]) al di fuori del rapporto genitori-figli. Retour au texte

44 Nel tardo principato, d’altronde, assistiamo, da parte dei giuristi, ad una più chiara presa di coscienza della dialettica tra «giuridico» e «morale» rispetto al periodo precedente (cfr. supra, nt.21) sebbene con atteggiamenti peculiari tra i singoli giuristi, in particolare Paolo e Ulpiano. Come è stato messo in luce (cfr. Mantello 1996, 177 s., ora in Mantello 2014, 511 s.), i contrasti senechiani fra ‘beneficium’ e ‘creditum’, fra ‘honestum’ e ‘necessarium’, fra ‘regula officiorum’ e ‘regula iuris’ (Sen., ir. 2.28.2), rimasti estranei alla riflessione giurisprudenziale del I-II secolo d.C., sembrano lasciare invece traccia nel pensieri dei giuristi del tardo Principato attraverso un processo di recupero del pensiero di Seneca. Retour au texte

45 Si considerino anche gli epiteti ‘piissima’ («CIL», 6.16329), ‘pientissima’ («CIL», 6.15655), ‘sanctissimae’ («CIL», 14.486), ‘sancta, pia’ («CIL», 6.7290), contenuti nelle iscrizioni funerarie dedicate dagli ex-infanti o dalle loro famiglie alle nutrici. Retour au texte

46 Gell., noct. Att. 12.1.1 ss. Sul discorso di Favorino, cfr., da ultimo, Rizzelli 2018, 162 ss. Retour au texte

47 Gell., noct. Att. 12.1.5-6 ‘oro te, inquit, mulier, sine eam totam integram matrem esse filii sui. Quod est enim hoc contra naturam inperfectum atque dimidiatum matris genus peperisse ac statim a sese abiecisse?’ ‘Ti prego, donna, concedi che ella sia madre tutta completa per suo figlio. Infatti, che genere di madre imperfetto e a metà è questo contro natura di aver generato e subito allontanato da sè?’. Retour au texte

48 Gell., noct. Att. 12.1.10-13 ‘Sed nihil interest, – hoc enim dicitur – dum alatur et vivat, cuius id lacte fiat. Cur igitur iste, qui hoc dicit, si in capessendis naturae sensibus tam obsurduit, non id quoque nihil interesse putat, cuius in corpore cuiusque ex sanguine concretus homo et coalitus sit? an quia spiritu multo et calore exalbuit, non idem sanguis est nunc in uberibus, qui in utero fuit? nonne hac quoque in re sollertia naturae evidens est, quod, postquam sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus hominis finxit, adventante iam partus tempore in supernas se partis perfert, ad fovenda vitae atque lucis rudimenta praesto est et recens natis notum et familiarem victum offert?’ ‘Ma non interessa niente – infatti si dice ciò – purchè sia nutrito e viva, di chi sia questo latte. Perché dunque costui, che dice ciò, se è tanto sordo nel percepire i segnali della natura, pensa che anche ciò non importi nulla, nel corpo di chi e con il sangue di chi l’uomo sia formato e nutrito? Se poiché per il molto respiro e calore schiarisce, ora nelle mammelle non c’è lo stesso sangue, che fu nell’utero? Forse non è evidente anche in questa cosa la sollecitudine della natura, poiché, dopo che quel sangue artefice formò tutto il corpo dell’uomo nei suoi recessi, mentre giunge ormai il momento del parto si dirige nelle parti superiori, è pronto a favorire gli inizi della vita e della luce ed offre ai nati da poco un alimento noto e familiare?’. Favorino considera anche le conseguenze fisiologiche dell’affidamento dell’infante alla nutrice, dal momento che il latte avrebbe delle proprietà analoghe a quelle dello sperma maschile (12.1.14). Le considerazioni medico-scientifiche esposte da Favorino e relative al latte materno, trovavano dei precedenti in Arist., gener. anim. 4.8.777a, ove si affermava che il sangue della donna, che durante la gravidanza nutre il feto, si sarebbe trasformato attraverso un processo di «cottura» nel latte che serve per nutrire l’infante dopo la nascita. L’autore del corpus hippocraticum (nat. puer. 7.492 e 510 ss.) e Plutarco (amor. prol. 6.495e-f) confermerebbero le teorie aristoteliche. Cfr., sul punto, Pedrucci 2015, 29 ss. Retour au texte

49 Anche lo Ps. Plutarco (lib. educ. 1.5) attribuisce maggiore tenerezza e attenzione all’allattamento materno in ragione del legame intimo che si forma prima della nascita. L’amore delle nutrici, nelle parole dell’autore, è definito illegittimo e fraudolento, finalizzato esclusivamente al guadagno del denaro (αἱ τίτθαι δὲ καὶ αἱ τροφοὶ τὴν εὔνοιαν ὑποβολιμαίαν καὶ παρέγγραπτον ἔχουσιν, ἅτε μισθοῦ φιλοῦσαι). Retour au texte

50 Gell., noct. Att. 12.1.23. Retour au texte

51 Si pensi alla sepoltura di Nerone e Domiziano, compiuta dalle nutrici – Egloghe e Alessandra per il primo, Fillide per il secondo –, in ragione evidentemente dell’officium pietatis al quale le donne si sentivano tenute nei confronti dei loro ex fanciulli. Cfr. Suet., Nero 50.2, Dom. 17.3 e Cass. Dio 67.18. Sulla reciprocità della pietas familiare, cfr. Saller 1988, 410 e Lentano 2014, 47 ss., 68 s. Retour au texte

52 Cfr., sul passo, Bernard 1936, passim, specie 84 ss. sul § 14; Michel 1962, 200 ss.; Coppola 1994, 129 ss., 212 ss., spec. 276 ss. sul § 14; Coppola 2010, 36 s.; Smyshliaev 2002, 113 ss.; Randazzo 2005, 206 e nt. 102 e, da ultimo, Ricciardetto, Gourevitch 2017, 70. Retour au texte

53 Cfr. sul punto Marotta 1988, 145 s. Retour au texte

54 La testimonianza ulpianea è stata discussa, soprattutto per il cenno al praetor contenuto in chiusura del § 14. Si rimanda, per la questione, a Coppola 1994, 287 ss. nt. 258; Sciortino 2012, 692 e ntt. 84 e 85, con indicazione di ulteriore dottrina. Retour au texte

55 Così Bernard 1936, 84 ss. Retour au texte

56 Mi riferisco ai contratti di baliatico, su cui cfr. supra, nt. 4. Retour au texte

57 Vedi supra, nt. 14. Retour au texte

58 L’associazione tra medici, precettori e nutrici, peraltro, non può non richiamare quelle contenute nel de beneficiis di Seneca. Medici e precettori sono accostati in ben. 6.15.2 e 6.16.1 ss. Dal primo si acquista ‘rem inaestimabilem, vitam ac bonam valetudinem’ ‘una cosa che non ha prezzo, cioè la vita e la buona salute’; dal secondo ‘studia liberalia et animi cultum’ ‘la cultura e l’affinamento dello spirito’. E’ certamente interessante la riproposizione, da parte di Ulpiano, dei due aspetti descritti da Seneca, nel momento in cui parla nel passo analizzato nel testo della ‘cura salutis et studiorum hominum’. Il filosofo proseguiva, poi, parlando del debito contratto nei confronti di medici e precettori, sostenendo che esso andasse al di là del denaro, che atteneva alla ‘occupatio’ e non al ‘meritum’. Quando il medico ed il precettore hanno dato qualcosa di personale nell’esercizio delle loro funzioni, tenendo una benevola e affettuosa disposizione nei confronti del paziente e dell’allievo, si incorrerebbe nella ingratitudine se non fossero considerati ‘inter gratissimas necessitudines’. Sul passo, cfr. Betti 1962, 59. Le nutrici ed i precettori, invece, sono associati in ben. 7.28.2, proprio in riferimento ai ‘beneficia’ procurati ai fanciulli, che impongono a questi ultimi il dovere di ‘referre gratiam’. Sui passi di Seneca, si veda infra, § 7. Retour au texte

59 Sui maestri elementari a Roma, cfr. Marrou 1994, 355 ss. Retour au texte

60 Il giurista parla poi (§ 8) dei ‘comites’, ai quali va riconosciuto il medesimo diritto al salarium degli insegnanti. Si è sostenuto (Macqueron 1958, 173, e Visky 1977, 80) che si trattasse di assistenti dei governatori, così definiti in ragione del fatto che li accompagnavano ovunque. Marotta 1988, 146, sebbene riferendosi ai tecnici enumerati nel § 6, definiti «indispensabili per un corretto funzionamento dell’amministrazione», sottilinea il ruolo decisivo, nella rappresentazione di Ulpiano, svolto dalle esigenze dell’apparato burocratico imperiale. I ‘comites’, intesi come addetti al governatore o ad altri importanti funzionari imperiali, potrebbero rientrare in tale scenario. Cfr., a tal riguardo, anche D. 19.2.19.10 (Ulp. 32 ad ed.), dove si parla del ‘comes legati Caesaris’ e della sua richiesta di ‘salarium’ dopo la morte del legato. La circostanza che, nel passo, la richiesta potesse essere avanzata mediante la procedura formulare non appare decisiva per escludere che il governatore della provincia potesse giudicare extra ordinem su tali istanze, rappresentando un’opzione. Anche in D. 48.6.7 (Ulp. 8 de off. proc.) e D. 48.19.6.1 (Ulp. 9 de off. proc.), il giurista ricorre a ‘comites’ nel senso di addetti accompagnatori dei funzionari. In alternativa, dovremmo spiegare l’associazione ai professores ipotizzando che Ulpiano si stesse riferendo agli assistenti degli insegnanti. Così, Klami 1989, 581. Non sembra sostenibile l’identificazione dei comites del passo con i paedagogi, proposta da Smyshliaev 2002, 128. Peraltro, nei passi del Digesto indicati a sostegno dell’ipotesi (D. 47.10.15.16, Ulp. 57 ad ed., e D. 47.11.1.2, Paul. 5 sent.), ‘comes’ è utilizzato, in riferimento all’editto ‘de adtemptata pudicitia’, per rappresentare gli accompagnatori delle matronae e dei fanciulli, secondo l’uso delle famiglie altolocate romane. Retour au texte

61 Nelle fonti letterarie, l’associazione tra le nutrici ed i precettori si incontra, oltre che nel menzionato Sen. ben. 7.28.1 ss. (v. infra, § 7), in Plin., epist. 5.16.3. Vi sono poi numerose attestazioni del rapporto allievo-insegnante inteso come manifestazione di una relazione affettiva. Cfr., a titolo esemplificativo, Quint., inst. or. 1.2.15, 2.9.1-2 e 3.2.5. Retour au texte

62 Le nutrici si occupavano dell’igiene e della pulizia degli infanti, oltre che dell’allattamento, dello svezzamento e dell’introduzione ai giochi. Cfr. Sor., Gyn. 2.19. Si veda Fai 2016, 26 ss. Retour au texte

63 Nella prospettiva di Quintiliano, la nutrice ricopre un ruolo fondamentale nella formazione pre-scolare del fanciullo, al punto che è responsabile dei primi erudimenti dal punto di vista linguistico e morale. Cfr. Quint., inst. or. 1.1.4: ‘et morum quidem in his haud dubie prior ratio est, recte tamen etiam loquantur’ ‘e l’etica, senza dubbio, in queste (nutrici) è prioritaria; tuttavia, parlino anche correttamente’. Retour au texte

64 Cfr., in tal senso, Smyshliaev 2002, 130 ss. Retour au texte

65 Cfr., sulla manumissio quale beneficium, Mantello 1979, 79 ss., spec. nt. 101, a proposito della revocatio in servitutem del liberto ingrato. Retour au texte

66 Cfr. supra, § 2. Sull’antitesi tra ‘honestum’ e ‘necessarium’ in Seneca, cfr., tra gli altri, Mantello 1979, 73 ss., spec. 83 ss., e Mantello 1996, 158 ss., ora in Mantello 2014, 492 ss., nonché Nörr 1993, 272, e Falcone 2003, 108 ss. Il principio «dell’incardinamento del beneficium all’honestum» (Mantello 1979, 85), sarebbe di derivazione paneziana. Come il ‘beneficium’, anche il ‘referre gratiam’ si identifica con l’honestum (cfr. Sen., ben. 3.7.1: ‘referre gratiam desinit esse [res] honesta, si necessaria est’ ‘il comportamento onesto cessa di essere un atto di riconoscenza, se è necessario’). Su ‘honestum’ nel de officiis di Cicerone, cfr. Fiori 2011, 125 ss. Retour au texte

67 Seneca, d’altronde, a proposito della classificazione di beneficium, officium e ministerium proposta in ben. 3.18.1, rileva come anche il servo possa compiere beneficia nei confronti del padrone: ben. 3.18.2: ‘servum qui negat dare aliquando domino beneficium, ignarus est iuris humani: refert enim, cuius animi sit, qui praestat, non cuius status’ ‘Quindi chi dice che un servo a volte non possa beneficiare il padrone, non sa nulla del diritto umano: infatti, importa considerare quale sia la disposizione d’animo di chi dona, non il suo status’. Retour au texte

68 Come rilevato da Fiori 2011, 184 ss., «per Cicerone anche il referre gratiam è dunque un officium necessarium». L’autore estende il pensiero ciceroniano alle riflessioni di Seneca, affermando che anche per il filosofo «la restituzione degli atti liberali non è completamente libera, ma risponde a regole di doverosità». La doverosità, a mio avviso, va, però, ricondotta alla dimensione volontaristica, che «costringe» il dominus al referre gratiam in ragione del vincolo di riconoscenza che attiene a parametri interiori, sintetizzati da Paolo, in D. 40.2.15.1, nell’ ‘honestum’. Retour au texte

69 Sul rapporto nutrice-infante nel passo di Seneca, ma solo dalla prospettiva dell’officium, qualificato come necessarium dall’autore, della prima nei confronti del secondo, tratta Rizzelli 2018, 161 s. Retour au texte

70Infinitum erit, si latius exempla conquiram, quibus appareat, parvo magna constare. Quid ergo? quare et medico et praeceptori plus quiddam debeo, nec adversus illos mercede defungor? Quia ex medico ne praeceptore in amicum transeunt, et nos non arte quam vendunt, obligant, sed benigna et familiari voluntate. Itaque medico, si nihil amplius quam manum tangit, et me inter eos, quos perambulat, ponit, sine ullo affectu facienda vitandave praecipiens, nihil amplius debeo: quia me non tanquam amicum vidit, sed tanquam imperatorem. Ne praeceptorem quidem habeo cur venerer, si me in grege discipulorum habuit; si non putavit dignum propria et peculiari cura, si nunquam in me direxit animum: et quum in medium effunderet quae sciebat, non didici, sed excepi. Quid ergo est, quare istis debeamus multum? non quia pluris est quod vendi- derunt quam emimus, sed quia nobis ipsis aliquid praestiterunt. Ille magis pependit quam medico necesse est: pro me, non pro fama artis, extimuit: non fuit contentus remedia monstrare, sed admovit. Inter sollicitos assedit, ad suspecta tempora occurrit: nullum ministerium oneri illi, nullum fastidio fuit. Gemitus meos non securus audivit: in turba multorum invocantium ego illi potissima curatio fui; tantum aliis vacavit, quantum mea valetudo permiserat. Huic ego non tanquam medico, sed tanquam amico, obligatus sum. Alter rursus docendo et laborem et taedium tulit; praeter illa quae a praecipientibus in commune discuntur, aliqua instillavit ac tradidit; hortando bonam indolem erexit; et modo laudibus fecit animum, modo admonitionibus dis- cussit desidiam. Tum ingenium latens et pigrum, iniecta, ut ita dicam, manu, extraxit: nec quae sciebat, maligne dispensavit, quo diutius esset necessarius, sed cupiit, si posset, universa transfundere. Ingratus sum, nisi illum inter gratissimas necessitudines diligo’ ‘A cercare ancora esempi dai quali risulti come grandi servigi si paghino poco, non si finirebbe mai. E allora, perché al medico e al precettore sono debitore di qualcosa di più e anche pagandoli resto ancora in debito? Ma proprio perché da medico e da precettore essi si trasformano in amici e noi non restiamo loro obbligati per le loro prestazioni professionali che paghiamo ma per la loro benevola e affettuosa disposizione nei nostri riguardi. E così se il medico non fa altro che tastarmi il polso e considerarmi uno dei tanti pazienti, prescrivendomi freddamente ciò che debbo fare o evitare, io non gli sono debitore di nulla poiché egli in me non vede un amico, ma solo un cliente. E nemmeno ho ragione di venerare il mio precettore se mi ha considerato uno dei tanti alunni, se non mi ha ritenuto degno del suo specifico e particolare interessamento, se non ha rivolto verso di me la sua affettuosa intenzione e quindi, dispensando egli a tutti la sua scienza, con me non è stato un maestro, ma uno che la distribuisce. Perché allora dovremmo essere debitori di molto a costoro? Non perché ciò che ci hanno venduto vale più di quanto lo abbiamo pagato, ma perché hanno dato qualcosa a noi personalmente. Il medico si è preoccupato per me più di quanto fosse necessario alla sua attività professionale: è stato in ansia non per la sua reputazione, ma per me; non si è limitato ad indicarmi i rimedi, ma me li ha applicati con le sue stesse mani; è stato fra quelli che ansiosamente mi assistevano, è accorso nei momenti difficili; nessuna prestazione gli ha arrecato noia o fastidio; si è commosso ai miei gemiti; nel gran numero dei molti che lo invocavano io sono stato la sua cura precipua; ha messo a disposizione degli altri solo quel tempo che il curarmi gli lasciava disponibile; di conseguenza, io sono in obbligo ad un uomo simile non come medico, ma come amico. Il precettore a sua volta, a furia di ripetere le stesse cose, ha sopportato fatica e fastidio, ed oltre alle nozioni che vengono insegnate a tutti indistintamente, me ne ha infuse pazientemente e me ne ha trasmesse altre e con le sue esortazioni ha stimolato la mia buona indole e ora mi ha incoraggiato con le sue lodi, ora ha scosso la mia inerzia con i suoi rimproveri; e infine ha estratto, oserei dire, con le sue mani, le mie qualità nascoste e intorpidite. E quel che sapeva non me l’ha dispensato a poco a poco, con la maligna intenzione di far durare più a lungo la sua opera, ma ha desiderato trasmettermelo; se fosse stato possibile, tutto in una volta. Sono un ingrato, perciò, se non ripongo un uomo simile fra i miei più cari affetti’. Sul passo, cfr. supra, nt. 58. Retour au texte

71 Ben. 7.28.1: ‘Cogita tecum, an quibuscumque debuisti, gratiam retuleris, an nullum unquam apud te perierit officium, an omnium te beneficiorum memoria comitetur. Videbis quae puero data sunt, ante adolescentiam elapsa: quae in iuvenem collata sunt, non perdurasse in senectutem. Quaedam perdidimus, quaedam proiecimus, quaedam a conspectu nostro paulatim exierunt: a quibusdam oculos avertimus. Ut excusem tibi imbecillitatem tuam, inprimis fragilis est memoria, et rerum turbae non sufficit: necesse est quantum recipit, emittat, et antiquissima recentissimis obruat’ ‘chiediti, nel tuo intimo, se tu hai esternato la tua riconoscenza a tutti quelli con i quali eri in obbligo, se tra i benefici che ti sono stati dati non se ne sia sciupato nessuno, se sia sempre vivo in te il ricordo di tutto il bene ricevuto. Ti accorgerai che quelli che ti sono stati dati quand’eri fanciullo li hai già dimenticati prima dell’adolescenza, il ricordo di quelli ricevuti da giovane non è durato sino alla vecchiaia. Alcuni li abbiamo perduti, altri li abbiamo allontanati, altri sono a poco a poco svaniti dalla nostra vista, da altri ancora abbiamo distolto lo sguardo. Per giustificare la tua debolezza, ti dirò che anzitutto la memoria è un fragile vaso e non sopporta una grande quantità di cose; è inevitabile che lasci cadere quanto riceve e che i ricordi più antichi siano cancellati dai più recenti’. Sul passo, cfr. supra, nt. 58. Retour au texte

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Référence électronique

Francesco Maria Silla, « ‘Affetti’ e diritto. La libertà della nutrice », Eugesta [En ligne], 9 | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2019, consulté le 09 mai 2024. URL : http://www.peren-revues.fr/eugesta/323

Auteur

Francesco Maria Silla

Università di Foggia
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