Non solo moglie e madre. La materfamilias come soggetto patrimoniale nella legislazione etico-matrimoniale di Augusto

DOI : 10.54563/eugesta.190

Résumé

A dispetto dei profondi cambiamenti politici, sociali e culturali intervenuti, l’ideale della matrona morigerata e virtuosa, con la sua esaltazione dei ruoli statutariamente connessi alla femminilità nel mondo antico, quello di moglie e di madre, non ha mai dismesso la sua vitalità nella storia di Roma. Dopo il dramma delle guerre civili e delle proscrizioni, al modello culturale e antropologico celebrato dalla tradizione epigrafico-letteraria Augusto decise di dare cogenza normativa con la sua legislazione etico-matrimoniale, conferendo alla figura femminile una centralità giuridica assolutamente priva di precedenti. Tuttavia, se si volge lo sguardo al di là degli aspetti ideologici sottesi al progetto legislativo, concentrando l’analisi sulle modalità concretamente adottate dal princeps per raggiungere i suoi scopi demografici e moralizzatori, si osserva chiaramente come la matrona non vi sia considerata solo in quanto uxor e mater, ma anche in qualità di domina, titolare di diritti patrimoniali. L’articolo si propone dunque di contribuire alla ricostruzione di questo peculiare aspetto dell’identità matronale, da un lato esaminando per quali aspetti la normativa augustea possa aver sancito un turning-point per la condizione socio-giuridica delle donne, con particolare riferimento alle matronae dell’élite; dall’altro, cercando di mettere in luce le ragioni storiche che hanno condotto il triumviro prima ancora che il princeps a riconoscere e valorizzare in modo così macroscopico la capacità patrimoniale femminile.

Plan

Texte

1. Introduzione

È noto come, nel quadro concettuale della società romana, la sessualità femminile assumesse un valore positivo solo se canalizzata in una direzione socialmente efficace per il sistema patriarcale, ovvero nell’adempimento soddisfacente dei doveri coniugali e riproduttivi1. Le donne sessualmente libere erano poste ai margini: dislocate da una posizione centrale sotto il profilo pubblico, a causa della loro condotta indipendente e disinibita erano considerate elementi destabilizzanti per l’intero ordine sociale e politico, da stigmatizzare e isolare.

Attraverso la sua legislazione etico-matrimoniale2, Augusto scelse di esplicitare giuridicamente l’esistenza di precisi modelli di comportamento già radicati a fondo nella coscienza sociale, con l’obiettivo, di fatto, di concretizzare l’ideale della materfamilias romana consacrato anche dalla tradizione letteraria ed epigrafica3. All’interno di tale tradizione, oltre al peculiare legame con la domus4, motivo d’elogio per una donna era innanzitutto l’aver saputo rivestire degnamente i ruoli che nel mondo antico erano connessi in modo statutario con la femminilità, quello di moglie e di madre5. Al modello culturale e antropologico della matrona virtuosa e morigerata il princeps cercò dunque di dare nuovo vigore, fornendo una veste formalmente nuova, dotata di carattere di cogenza, a principi nient’affatto straordinari, da lungo tempo parte della mentalità repubblicana6.

Proprio il ricorso a un atto legislativo positivo per il ripristino del mos maiorum per quanto concerne la sfera della sessualità e dei rapporti coniugali risulta senz’altro uno degli elementi più eclatanti dell’intervento normativo: per cogliere l’audacia dell’iniziativa augustea, dunque, non è necessario accogliere l’interpretazione a tinte fosche che ne dà Tacito, attento a rimarcarne le successive degenerazioni legate al sistema delatorio7, ma è sufficiente pensare alla dimensione squisitamente orale in cui si sviluppava a Roma il mos maiorum8. Nelle Res Gestae il carattere innovatore della legislazione, come sempre bilanciato dall’ossequio formale della tradizione9, è del resto rimarcato dallo stesso Augusto10, attento altresì a rivendicarne la paternità politica: i provvedimenti in cui si articolava la riforma etico-matrimoniale comprendevano in effetti due plebisciti presentati personalmente dal princeps in virtù dei suoi poteri magistratuali, e una legge consolare che, pur proposta ufficialmente dai consoli suffetti Marco Papio Mutilo e Quinto Poppeo, aveva sempre in Augusto il suo effettivo promotore.

Attraverso la lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C. veniva stabilito l’onere del matrimonio o il vincolo del fidanzamento per tutti gli uomini tra i 25 e i 60 anni e per tutte le donne dai 20 ai 50 anni11. La successiva lex Papia Poppaea nuptialis intendeva invece perfezionare e intensificare gli effetti della lex Iulia, senza tuttavia alterarne la natura12: oltre a quello matrimoniale, evidentemente ritenuto insufficiente al perseguimento degli scopi demografici, venne introdotto anche l’obbligo della filiazione. Le prescrizioni erano temporaneamente sospese per le vedove e per le divorziate, che in base alla lex Iulia avevano rispettivamente un anno o sei mesi di tempo prima di dover contrarre nuove nozze. La lex Papia intervenne successivamente a mitigare la severità della prescrizione, concedendo un ulteriore anno di vacatio alle une e alle altre13. Si stabilivano inoltre criteri assai stringenti per la contrazione di iustae nuptiae e la procreazione di figli legittimi: ai senatori e alla loro discendenza, sia maschile che femminile, in linea retta maschile entro il terzo grado era infatti proibito il matrimonio o il fidanzamento con libertini e libertine, nonché con quanti facessero teatro o discendessero da essi14; agli ingenui, invece, era vietato sposare prostitute ed ex-prostitute, mezzani e mezzane e anche adultere condannate o colte in flagrante15. Funzionale alla salvaguardia della dignità sociale della famiglia, infine, era anche la lex Iulia de adulteriis. Approvata su proposta dello stesso Augusto all’inizio dell’estate del 17 a.C.16, la sua emanazione segnava invece per la prima volta un intervento diretto da parte della res publica nella repressione dei reati sessuali, rimessa fino a quel momento all’iniziativa familiare17.

Il fatto che i contenuti della legislazione siano accessibili allo studioso moderno solo attraverso un’attenta opera di ricostruzione, svolta a partire da una letteratura giuridica seriore di almeno due secoli, rende naturalmente molto complessa un’esatta valutazione della normativa, inibendo di fatto una piena comprensione dei suoi scopi18. Ciò nonostante, da un lato è indubitabile che nelle intenzioni del princeps le prescrizioni rispondessero a un’esigenza di risanamento della società tanto sul piano demografico19 che su quello morale, perseguito non attraverso un corpus normativo unitario e coerente20 ma, come confermano anche recenti ritrovamenti epigrafici, con un programma di riforme complesso, articolato e non privo di aspetti sperimentali21, il cui percorso fu peraltro segnato da cocenti insuccessi e battute d’arresto22; dall’altro, traspare un secondo eclatante elemento di novitas che contraddistingue la normativa, ossia la rilevanza attribuita alla figura femminile, dotata istituzionalmente di una centralità sociale assolutamente priva di precedenti. Il dato risulta ampiamente acquisito dalla critica23. Tuttavia, una lettura troppo spesso ancorata in modo esclusivo agli scopi demografici e moralizzatori sottesi alle leggi ha inibito, a mio avviso, la valorizzazione di uno degli elementi più marcatamente originali dell’iniziativa di Augusto24: l’attenzione riservata alla donna non solo in quanto uxor25 e mater26, ma anche in qualità di domina, titolare di diritti patrimoniali. In che modo, dunque, è possibile procedere a una riconsiderazione in chiave economico-giuridica della rilevanza attribuita dal princeps all’elemento femminile?

In primo luogo, attraverso una disamina puntuale della normativa. Solo entrando nel merito dei contenuti della legge, infatti, e in particolare attraverso l’analisi del complesso sistema di privilegi e sanzioni da essa previsto27, è davvero possibile provare a valutare non solo l’entità del coinvolgimento femminile nel programma del princeps, ma anche sotto quali aspetti quest’ultimo possa aver sancito un turning-point per la condizione economico-giuridica delle donne.

Da questo punto di vista, è opportuno esplicitare fin d’ora il quadro di riferimento delle osservazioni che seguiranno. Com’è noto, quella di “condizione della donna romana” è una perifrasi generalista, potenzialmente inclusiva di una molteplicità di posizioni delle quali non è possibile dar conto unitariamente28. Se il programma di risanamento della società propugnato dalla legislazione augustea prevedeva senza dubbio il coinvolgimento dell’intero corpo civico29, va rimarcato che non mancano gli indicatori di un interesse preminente per i membri dell’ordine senatorio, equestre e decurionale, destinati a costituire i ranghi dell’amministrazione della nuova compagine imperiale30. In questa sede, nello specifico, l’attenzione sarà dunque concentrata sui provvedimenti rivolti alle ingenuae, con particolare riguardo alle appartenenti all’élite non solo economica ma anche politica dell’impero31.

Tuttavia, una disamina puntuale dei contenuti della normativa, pur indispensabile, non è a ogni modo sufficiente per valutarne criticamente gli aspetti innovatori in tema di status femminile32. Solo contestualizzando adeguatamente il dato giuridico da un punto di vista storico, infatti, la legislazione e il complesso quadro di privilegi e sanzioni da essa stabiliti acquistano pregnanza di significato. Nella seconda parte del lavoro si procederà pertanto a una considerazione del quadro storico, sociale ed economico in cui è maturato il disegno normativo, nel tentativo di leggere la riforma etico-matrimoniale di Augusto al di là dell’innegabile valore ideologico che la contraddistingue.

2. I contenuti della legislazione: un’analisi in prospettiva di genere

Il complesso quadro di sanzioni e privilegi con cui Augusto aveva corredato la normativa aveva un carattere prevalentemente economico e prevedeva un’esplicita inclusione delle donne al suo interno. A essere colpita o valorizzata, in definitiva, era anche la capacità patrimoniale femminile, non certo un elemento di recente acquisizione, ma, secondo l’opinione maggioritaria tra gli studiosi, un dato presente fin dalle più remote origini nell’esperienza giuridica romana33. Titolari in prima persona di diritti patrimoniali erano naturalmente solo le donne che non erano sottoposte né alla potestas paterna, né alla manus del marito, ovvero quante si trovavano nella condizione di sui iuris. Alla fine della Repubblica l’entità numerica di queste ultime, data l’associazione tra il peculiare regime demografico vigente nel mondo romano e la progressiva decadenza del matrimonio cum manu34, era assolutamente cospicua, giustificandone appieno l’inclusione nel quadro normativo elaborato dal princeps35.

Se i beni accumulabili attraverso la successione ereditaria costituivano senza dubbio la più consistente tra le voci che concorrevano a formare l’attivo patrimoniale di una donna, elementi di rilievo erano anche le ricchezze acquisibili grazie all’attività negoziale, e la dote36. I meccanismi di coercizione stabiliti dalla normativa interferivano in modo più o meno rilevante con tutte e tre queste componenti della ricchezza femminile (hereditas, negotia, dos), dimostrando a chiare lettere come un presupposto fondamentale di tale ricchezza fosse costituito dalla capacità patrimoniale delle donne, un elemento al quale Augusto, rispettati determinati requisiti, conferì riconoscimento e tutela.

2a. Sanzioni

Le sanzioni previste dalla legislazione riguardavano indistintamente donne e uomini37 e intervenivano principalmente in materia di diritto di successione38. La successione ab intestato, rara ma comunque vigente a quest’epoca, non veniva in alcun modo intaccata dalle disposizioni augustee, che interessavano esclusivamente la trasmissione testamentaria dei beni39. Quest’ultima estendeva le possibilità di successione ben oltre l’ambito familiare: in presenza di una fitta rete di rapporti amicali e patronali, i testamenti contribuivano infatti a una circolazione della ricchezza anche in senso orizzontale40. Proprio in questa prassi intendeva intervenire la normativa del princeps, che non mirava a colpire i diritti ereditari all’interno della famiglia41, ma contrastava piuttosto la crescente propensione ad assegnare cospicue porzioni del patrimonio a individui estranei alla cerchia più strettamente familiare42. Una tendenza, quest’ultima, destinata ad accentuarsi pericolosamente in assenza di prole legittima e che andava invece limitata in favore della stabilità patrimoniale della famiglia, soprattutto in fase di consolidamento del nuovo regime istituzionale.

Le donne che non ottemperavano ai requisiti previsti dalla legge vedevano pesantemente intaccata la loro capacità ad acquistare per testamento. Stando alla testimonianza offerta nel II sec. d.C. dal giurista Gaio, la lex Iulia de maritandis ordinibus proibì a coloro che tra i 20 e i 50 anni non fossero sposate o fidanzate, o quantomeno non si impegnassero a farlo entro 100 giorni, di accettare eredità e legati43. La successiva lex Papia impose che le coniugate senza figli potessero ricevere solo la metà dell’eredità e dei legati, nel caso questi fossero stati disposti in loro favore da estranei44; solo uno o più decimi del patrimonio ereditario, invece, da parte del coniuge, in assenza di figli in comune45. Per il solo fatto di essere sposati i coniugi potevano ricevere un decimo dell’eredità, e aggiungere ad essa tante decimae quanti erano i figli superstiti da precedenti matrimoni, o precocemente deceduti nel corso dell’unione con il defunto46. Inoltre, alla moglie priva di figli in comune con il marito, ma a lui legata da un matrimonium iustum, era assegnato l’usufrutto sulla terza parte dei beni ereditari, destinato a tramutarsi in piena proprietà solo nell’eventualità di figli nati da nuove nozze47.

Non deve sorprendere che la posizione successoria della donna nei confronti del marito fosse penalizzata in misura maggiore rispetto a quella verso un estraneo. Il fatto, paradossale per la sensibilità moderna, va considerato nel quadro più generale della rigida separazione dei beni caratteristica del matrimonio sine manu d’età classica, perseguita anche attraverso il divieto di donazioni reciproche tra i coniugi previsto dall’ordinamento48. La limitazione della liberalità tra marito e moglie49 era infatti funzionale alla salvaguardia del patrimonio familiare: si evitava così che la ricchezza della famiglia d’origine fosse diminuita a favore di quella del coniuge, e se ne preservava l’integrità a vantaggio dei discendenti. Solo la presenza di un nuovo nucleo familiare in cui far confluire i beni di entrambi gli sposi giustificava che si intaccasse in qualche modo l’integrità patrimoniale delle famiglie di appartenenza; di qui l’importanza assunta dalla presenza di figli, che qualificava pertanto la maternità e la paternità come condizioni legittimanti per l’acquisizione della piena facoltà a capere per testamento.

A ogni modo, pur mantenendo una loro validità giuridica50, le unioni vietate non erano utili per conferire una piena capacità testamentaria: esse risultavano infatti irrilevanti ai fini della legge, così come lo era la prole da esse nata. Esattamente come per i padri, che potevano far valere solo i figli nati da un’unione che rispettasse i requisiti imposti dalla lex Iulia e dalla lex Papia51, anche le madri potevano includere nel computo solo i figli nati da un iustum matrimonium52.

Dal quadro appena tratteggiato emerge tuttavia un ulteriore elemento degno di nota. Nel programma legislativo di Augusto, in tutta evidenza, le donne non erano coinvolte solo in qualità di destinatarie, ma anche come agenti della trasmissione. Uno dei presupposti della normativa era infatti costituito dalla capacità muliebre a trasmettere per testamento (testamenti factio attiva). In effetti, oltre a beneficiare in prima persona delle ultime volontà di padri, mariti, amici, e liberti, le donne, soddisfatti determinati requisiti giuridici, erano esse stesse testatrici53. Pur attestati in percentuale minoritaria rispetto a quelli maschili, i testamenti femminili rappresentavano un fenomeno piuttosto diffuso54, espressione da un lato dell’identità della defunta e delle relazioni che aveva saputo stringere in vita, dall’altro concretizzazione sul piano patrimoniale del legame verso la prole considerata, secondo una concezione radicatissima nella coscienza sociale romana, destinataria precipua delle sostanze materne55. Il testamento non costituiva dunque solo un supremum iudicium, attraverso il quale la testatrice esprimeva le proprie ultime volontà, ma anche un officium, e in particolare un officium pietatis56. Una conferma in questo senso è rintracciabile all’interno di un episodio narrato in età tiberiana da Valerio Massimo, dove si riscontra un intervento straordinario dello stesso Augusto57. Una certa Septicia, madre dei Tracali di Rimini, decise di nominare erede delle proprie sostanze il marito Publicio, ormai attempato, estromettendo invece ingiustamente i figli di primo letto. Anche se le nozze non contravvenivano alla legislazione58, andavano di certo contro il suo spirito. Il princeps, non a caso, chiamato in causa proprio dai Tracali, intervenne personalmente disapprovando sia le nozze, sia le ultime volontà (suprema iudicia) della donna. Dispose inoltre che l’eredità materna fosse assegnata ai figli, privando al contempo il marito della possibilità di conservare la dote59. Pur nella concisione e nella mancanza di rigore tecnico tipiche del racconto aneddotico60, l’episodio fornisce elementi preziosi per tentare di precisare quale ruolo Augusto intendesse assegnare all’elemento femminile nel suo programma legislativo: la capacità economica della donna doveva risultare funzionale in primis alla stabilità patrimoniale della famiglia e al benessere della prole legittima; quando non era utile a questo scopo, invece, essa era soggetta a pesanti limitazioni.

Da questo punto di vista, non stupisce che in base alla lex Iulia e alla lex Papia titolari di una capacitas solo parziale fossero anche le adultere (feminae probrosae)61, la cui prole era considerata irrilevante ai sensi della politica demografica augustea. Ulteriori rigide sanzioni patrimoniali per questa categoria di donne erano poi previste anche dalla lex Iulia de adulteriis. L’adultera colta in flagranza di reato o condannata dal tribunale competente istituito dalla legge, infatti, oltre alla relegatio in insulam e ad altre penalizzazioni sul versante pubblico62, non solo perdeva metà della dote – privata della sua utilità, dal momento che all’adultera era impedito di contrarre un nuovo matrimonio63 − ma subiva anche la publicatio di una parte consistente dei suoi beni, un terzo dei quali era destinato alla cassa pubblica64.

2b. Privilegi: il ius liberorum

La legislazione, a ogni modo, non si limitava a contemplare rigide restrizioni in termini di libertà testamentaria, ma prevedeva altresì importanti privilegi per quante si attenessero alle sue disposizioni. A Roma il principale proposito dell’istituto matrimoniale era proprio la procreazione, come denota l’insistenza con cui le fonti associano il matrimonio alla formula liberorum quaerundorum causa, parte integrante del giuramento che il cittadino doveva prestare dinanzi al censore65. Già Cicerone legava le sorti della res publica alla filiazione, invitando i governanti all’adozione di specifici provvedimenti per incentivarla66, e tentativi di incoraggiamento in tal senso sono in effetti testimoniati già dalla politica agraria dei Gracchi e in età cesariana: le leggi Giulie del 59 a.C. attribuivano ai padri di almeno tre figli una posizione privilegiata nell’assegnazione dell’ager campanus, così come nel 46 a.C. furono offerti dei premi a chi generava più figli67. Se per certi aspetti, dunque, Augusto di fatto non fece che riprendere l’iniziativa avviata dal padre adottivo, facendone un vero e proprio tratto distintivo della propria politica68, tale ripresa si accompagnò tuttavia a un’importante innovazione. Accanto ai privilegi associati alla paternità, fin dalla lex Iulia de maritandis ordinibus69 furono infatti previste specifiche ricompense anche per lo status di mater, afferenti però, diversamente da quelle attribuite al genitore di sesso maschile, a una dimensione eminentemente privatistica70. Va notato che nel quadro dei privilegi che la legislazione assegnava alla materfamilias in virtù della prole71 sembra possibile distinguere due diverse accezioni del ius liberorum72: da un lato, il ius trium liberorum, attribuito singolarmente all’ingenua che avesse partorito tre figli73; dall’altro, il ius communium liberorum, assegnato invece congiuntamente ai coniugi che ne facessero richiesta e avessero un figlio in comune. In entrambi i casi, peraltro, oltre che per merito, tale ius poteva essere ottenuto anche graziosamente74, a titolo temporaneo o permanente.

Per quanto concerne il ius trium liberorum, i benefici a esso collegati si esplicavano per le donne su tre diversi fronti. Innanzitutto, le patrone e le discendenti femminili del patrono che fossero liberis honoratae videro aumentati i loro diritti nella successione ai liberti75. Com’è noto, questi ultimi mantenevano con i loro patroni uno stretto legame morale, sociale ed economico: nella ridefinizione dei rapporti conseguente alla manomissione, la costruzione pseudo-filiale della relazione tra liberto e patrono offriva infatti a quest’ultimo anche dei vantaggi economici, per esempio in termini di aspettative ereditarie sulle proprietà dei suoi ex-schiavi76. Il principio, presente già nelle Dodici Tavole, fu implementato dal diritto pretorio, in virtù del quale al patrono fu permesso di ottenere la metà del patrimonio non solo del liberto morto senza fare testamento e privo di figli naturali, ma anche in caso di successione testamentaria, purché l’eredità fosse stata assegnata a un extraneus o a un erede non naturale. Si trattava di una possibilità del tutto preclusa alle donne, ed estesa invece ad alcune di loro grazie alla normativa di Augusto. Proprio a partire soprattutto dall’età augustea lo status di patrona risulta ampiamente attestato sul suolo italico e provinciale: anche le donne infatti, se sui iuris, potevano essere dominae di schiavi ed emancipatrici77. Con la lex Papia Poppaea, dunque, contestualmente a un aumento delle prerogative del patrono78, venne sancita una modifica del regime a favore della patrona che fosse madre. Le successioni interessate dalla nuova regolamentazione erano esclusivamente quelle nei confronti dei liberti locupletiores, e in particolare di quelli centenarii, ovvero di quanti lasciavano un patrimonio valutabile in 100.000 o più sesterzi79. All’ingenua madre di due figli furono attribuiti gli stessi diritti previsti dall’editto del pretore per il patrono; la patrona madre di tre, invece, vide la propria posizione equiparata a quella sancita per il patrono dalla lex Papia, avendo diritto a una quota dei bona libertorum anche in presenza di eredi naturali80. Trattandosi di diritti trasmissibili, i benefici introdotti dalla lex Papia furono estesi anche al figlio della patrona – purché avesse a sua volta almeno un figlio o una figlia – nonché alle discendenti del patrono in linea maschile fino al terzo grado: figlie, nipoti e pronipoti del patrono dotate di ius trium liberorum, grazie alla lex Papia, videro dunque la loro posizione successoria nei confronti dei bona dei liberti equiparata a quella del patrono e dei discendenti di sesso maschile81.

In secondo luogo, mediante il ius trium liberorum, alle ingenuae venne concessa l’esenzione dalla tutela muliebre82. Il diritto romano classico prevedeva che la donna sui iuris fosse soggetta a tutela per l’intero corso della propria esistenza83. Con la sola eccezione delle vergini Vestali84, tutte le donne erano quindi sottoposte a un certo grado di limitazione nella possibilità di agire, necessitando dell’assenso del tutore per il compimento degli atti di maggior rilevanza patrimoniale85. Per alienare fondi o edifici siti su suolo italico, schiavi, animali che potevano essere domati sul collo o sul dorso o servitù prediali, oppure per manomettere uno schiavo, assumere obbligazioni contrattuali, costituire una dote, stipulare un matrimonium cum manu, o accettare un’eredità che poteva essere gravata da debiti una donna non poteva in alcun modo prescindere dall’assistenza del tutore. Sebbene la critica abbia persuasivamente ridimensionato l’effettiva incidenza dell’istituto alla fine dell’età repubblicana86, in relazione alla tutela l’attività legislativa del princeps assunse i connotati di un vero e proprio spartiacque: non solo contribuì in modo decisivo al progressivo affievolimento del valore della tutela, destinata a subìre di lì a pochi decenni un ulteriore contraccolpo con la definitiva abolizione della tutela legittima a opera di Claudio, ma riconobbe alle cittadine sui iuris una possibilità in precedenza non prevista dall’ordinamento romano. Sotto questo profilo, assicurando alle donne titolari del ius una sostanziale autonomia nella gestione del patrimonio, la liberazione dalla tutela rappresenta senz’altro uno dei progressi più significativi per la condizione economico-giuridica femminile87. Notevole, peraltro, che subordinando l’esenzione al rispetto di un requisito di prolificità, il conferimento del privilegio sconfessi apertamente la pretesa dell’infirmitas sexus a porsi quale criterio giustificativo reale dell’istituto tutelare88.

Infine, al ius trium liberorum già la lex Iulia associava vantaggi in termini di facoltà a ricevere per testamento (capacitas). La madre di tre o più figli godeva di capacitas completa e non era dunque soggetta a particolari restrizioni nell’acquisizione di lasciti testamentari, anche se da un lato è incerto come la normativa augustea si sia armonizzata con la lex Voconia, la quale poneva severe limitazioni ai quantitativi di ricchezza che una donna poteva ricevere da un cittadino della prima classe di censo89; dall’altro, se il testatore era marito della donna, sembra che nei confronti di quest’ultimo la posizione successoria della moglie fosse caratterizzata da una maggiore complessità. Non risulta, infatti, che il ius trium liberorum, fosse stato esso attribuito per merito o esito di una concessione, fosse in sé sufficiente ad assicurare a una donna la piena libertà di ricevere quanto lasciato dal consorte: la presenza di tre figli superstiti da precedenti unioni, di per sé, dava alla uxor la possibilità di ottenere al massimo i tre decimi dei bona maritali90. Solo la presenza di figli in comune con il coniuge conferiva alla moglie la piena capacità di ricevere anche nell’ambito della successione reciproca all’interno della coppia. Nello specifico, era sufficiente un solo figlio in comune affinché un coniuge potesse ereditare per intero quanto lasciato dall’altro per testamento91. La legge teneva peraltro in debita considerazione l’alto tasso di mortalità infantile, visto che nel computo avevano rilevanza anche i figli morti: si otteneva la capacitas completa sia con un unico figlio comune morto dopo la pubertà, sia nel caso in cui fossero morti due figli impuberi maggiori di tre anni, sia nell’eventualità che i coniugi avessero perso tre figli, purché avessero raggiunto il dies nominis92 e fossero stati comuni93. L’incoraggiamento del legislatore all’incremento demografico non era dunque indiscriminato, ma sembrava in qualche modo tener conto sia delle reali possibilità di sopravvivenza della prole, sia dell’esigenza di non frammentare eccessivamente la proprietà, contrastando al tempo stesso la tendenza a lasciarla al di fuori della famiglia94.

È dunque grazie al ius communium liberorum che lo status sociale e patrimoniale delle mogli degli appartenenti alla prima classe di censo vide un sensibile miglioramento. La posizione successoria di queste ultime in precedenza era infatti regolata dalla lex Voconia del 169 a.C.: emanata con il sostegno di Catone il Censore in un momento di particolare dinamismo sul piano sociale ed economico, il plebiscito vietava ai cittadini iscritti nella prima classe di censo di nominare erede una donna, concedendo a quest’ultima un lascito di valore non superiore a quanto destinato agli eredi veri e propri95. Nella migliore delle ipotesi, dunque, alla uxor era consentito ricevere, al più, metà della proprietà del coniuge in qualità di legataria96. Il provvedimento, funzionale a garantire che il titolo di erede e la parte più considerevole dei beni dei membri della prima classe di censo si trasmettessero in linea maschile, evitando altresì un’eccessiva frammentazione del patrimonio, poteva condizionare piuttosto negativamente i rapporti patrimoniali tra coniugi. Con la concessione del ius communium liberorum, la lex Papia Poppaea esentò la moglie di un classicus che avesse almeno un figlio in comune con il marito dall’applicazione del plebiscito, implementando dunque notevolmente i diritti ereditari di quest’ultima nell’ambito della coppia: tra le disposizioni riportate da Cassio Dione troviamo infatti pure quella che consentì ad “alcune donne” (γυναικῶν τισι) di “ereditare” (κληρονομεῖν) anche contro il divieto imposto dalla lex Voconia97.

A differenza del ius trium liberorum, che incideva solo sulla possibilità di acquisire per testamento (capacitas), il ius communium liberorum interveniva dunque sull’idoneità a essere istituiti eredi (testamenti factio passiva) e, mentre in relazione alla capacitas la posizione matrimoniale o genitoriale era considerata alla morte del testatore o anche successivamente (rilevante era infatti il momento dell’acquisto), la testamenti factio doveva sussistere già al momento della confezione del testamento98. La distinzione tracciata tra ius trium liberorum e ius communium liberorum aiuta peraltro a comprendere la peculiare posizione successoria di Livia rispetto ad Augusto. Stando a Cassio Dione, per ottenere la facoltà di nominare la consorte erede di un terzo suoi beni, il princeps dovette premurarsi di richiedere per sé e la moglie una dispensa senatoria dai divieti sanciti dalla lex Voconia99. Nonostante Livia fosse in possesso del ius trium liberorum già dal 9 a.C., dopo che le era stato attribuito dal senato in seguito alla morte del figlio minore Druso100, la mancanza di un figlio in comune incideva evidentemente sulla testamenti factio della coppia, costringendo Augusto a sanare la propria posizione e quella della consorte già nel momento in cui si apprestava a redigere le sue ultime volontà.

In definitiva, il ius communium liberorum aveva un ambito d’applicazione più esteso rispetto al ius trium liberorum: garantiva tutti i vantaggi previsti per i genitori di tre figli e in più aveva rilevanza nell’ambito della successione reciproca all’interno della coppia, risultando particolarmente prezioso per le consorti dei cittadini appartenenti alla prima classe di censo. Pur lasciando in vigore il plebiscito Voconio, Augusto migliorò notevolmente la posizione sociale e patrimoniale della moglie che avesse dato dei figli al marito: al di là della dimensione economica della successione, infatti, l’esenzione dalla lex dischiudeva alla consorte la possibilità di essere titolare dell’eredità del coniuge101.

Le prerogative connesse al ius liberorum in ambito ereditario e in termini di capacità di agire dimostrano come con Augusto il valore sociale della maternità sia giunto a interferire con il piano normativo con risvolti di assoluta evidenza sul piano giuridico ed economico102. Sembra probabile che per le donne l’interesse a ottenere questo privilegio fosse tanto più vivo quanto maggiore era la posta in gioco in termini di prestigio familiare e ricchezze personali. L’esenzione dalla tutela doveva costituire un traguardo piuttosto ambito soprattutto dalle matronae più facoltose, capaci così di aumentare esponenzialmente le possibilità di arricchimento nell’ambito della successione nei confronti di amici, familiari e liberti e legittimate ufficialmente a gestire in sostanziale autonomia il loro patrimonio103.

2c. La dote

Le prescrizioni della normativa augustea non mancavano di contemplare anche un’altra componente fondamentale della ricchezza femminile, i beni dotali. Soprattutto per i ceti abbienti la dote a Roma non esplicava la propria rilevanza solo sotto il profilo strettamente finanziario, ma anche da un punto di vista sociale: sussisteva infatti una strettissima correlazione tra il matrimonio e la dote, essendo quest’ultima di fatto indispensabile per la contrazione delle nozze104. Naturale, dunque, che nel quadro di una politica volta all’incremento delle nozze il princeps abbia assunto un atteggiamento particolarmente favorevole verso la dos, inaugurando un percorso legislativo che vedrà una progressiva affermazione di quest’ultima quale istituto di pubblico interesse105.

In materia di dote la legislazione augustea si rivelò favorevole sotto un duplice profilo. In primo luogo, pose le premesse per l’introduzione di un obbligo giuridico per la sua costituzione: in base alla lex Iulia, infatti, il genitore delle figlie ancora sottoposte alla potestas poteva essere costretto dal pretore a prestare il suo assenso al matrimonio e a costituire la dote, mentre nel caso in cui il tutore di una donna sui iuris, a causa della minore età di lui, non avesse potuto consentirle la constitutio dotis, ostacolando dunque pesantemente la volontà di sposarsi, la donna aveva la facoltà di rivolgersi all’autorità competente per ottenere un altro tutore106.

In secondo luogo, si occupò anche di proteggerne la consistenza durante il matrimonio, in vista di un’eventuale restituzione. Infatti, se fin tanto che perdurava il legame coniugale spettava al marito l’amministrazione dei beni dotali, utili al sostenimento degli onera matrimonii107, al termine dell’unione su tali beni la moglie vantava precise aspettative di restituzione108. La precocità con cui a Roma tendenzialmente le donne si sposavano e rimanevano vedove, associata alla frequenza con cui si susseguivano divorzi e seconde nozze109 palesa a chiare lettere l’importanza cruciale di preservare il valore di questi cespiti, opportunamente tutelati dalla legislazione augustea. Rigide limitazioni ai poteri di gestione del coniuge, gestore fiduciario e responsabile dell’amministrazione dei beni dotali110, erano previste infatti dalla lex Iulia de maritandis ordinibus, nonché da un’apposita clausola della lex Iulia de adulteriis coercendis che, di poco posteriore alla prima, sarebbe intervenuta a precisarne ulteriormente le disposizioni111. In primo luogo, alla manomissione dello schiavo dotale il marito poteva procedere solo previo assenso della moglie112. Anche nel caso lo schiavo fosse stato manomesso voluntate mulieris, la moglie era d’altro canto legittimata a pretendere il valore in denaro dei diritti di patronato acquisiti in seguito all’operazione113. Una fonte postclassica, poi, attribuisce alla lex Iulia de adulteriis, che doveva contenere al suo interno un’intera sezione specificamente dedicata al tema114, anche l’introduzione in capo al marito del divieto di alienare il fondo dotale senza la volontà della moglie115. La legislazione augustea sancì pertanto un notevole miglioramento in ambito dotale: si crearono le condizioni affinché le donne fossero adeguatamente provviste di dote, nonché munite degli strumenti giuridici idonei al suo recupero. Quest’ultimo risultava essenziale non solo per garantire una certa autosufficienza in caso di vedovanza o divorzio, ma, soprattutto, per agevolare eventuali seconde nozze, in perfetta coerenza con l’incentivo alle unioni coniugali promosso dalla legislazione.

Una lettura analitica dei contenuti della normativa evidenzia dunque a chiare lettere come la capacità patrimoniale femminile fosse di fatto ostacolata solo in assenza di giuste nozze e di discendenti legittimi cui trasmettere il patrimonio. Al contrario, quand’era funzionale alla continuità e alla stabilità finanziaria della famiglia, alla ricchezza femminile il princeps sembra aver accordato un favore significativo, includendo specifiche disposizioni tese a tutelarne l’integrità, come dimostrano apertamente le norme in materia dotale, e un’amministrazione autonoma da parte delle donne, come evidenzia l’esenzione dalla tutela legata al ius liberorum. Subordinando al soddisfacimento di determinati requisiti matrimoniali e procreativi la possibilità di accumulo di ricchezza per via ereditaria e di una libera gestione della stessa, Augusto disciplinava dunque l’indipendenza patrimoniale femminile de facto esistente116, canalizzandola efficacemente nella direzione della continuità familiare. Posto che sarebbe senz’altro errato e anacronistico interpretare la sua iniziativa in chiave “femminista”117, resta da chiedersi quali ragioni indussero Augusto a valorizzare in modo tanto macroscopico la capacità patrimoniale delle donne che, pur affermata a livello fattuale già negli ultimi secoli della Repubblica, trovò indiscutibilmente nella legislazione un importante riconoscimento normativo.

2d. La trasmissione del patrimonio familiare tra sfera privata e rilevanza pubblica

Il sistema sanzionatorio con il quale Augusto scelse di corredare la sua riforma etico-matrimoniale dimostra come quest’ultima, oltre che un potentissimo manifesto ideologico, si configurasse come una risposta molto pragmatica a un problema certamente non nuovo per la società romana, e da sempre guardato con una certa apprensione: quello della trasmissione del patrimonio all’interno della famiglia. Dato che una delle funzioni fondamentali dell’istituto matrimoniale, almeno tra i ceti agiati, consisteva indubbiamente nell’agire quale veicolo per la trasmissione della proprietà di generazione in generazione, il ripristino della morale familiare e la presenza di una discendenza legittima avrebbero avuto di certo conseguenze inestimabili sulla stabilizzazione della trasmissione della proprietà e dello status. Si trattava in tutta evidenza di processi di rilevanza cruciale, soprattutto nel quadro di un assetto istituzionale e amministrativo ancora in fase di consolidamento118.

Una sensibilità per questa tematica da parte del princeps risulta in effetti ampiamente attestata. A fronte di una sempre più diffusa propensione da parte dei privati a citare l’imperatore all’interno dei loro testamenti, in presenza di eredi naturali Augusto era solito rifiutare con decisione eventuali legati o quote ereditarie a lui assegnati, preferendo invece restituirli ai naturali destinatari, talora rimpinguando addirittura le somme di tasca propria119. Già attraverso la propria condotta personale, dunque, egli si adoperò concretamente per rinvigorire la morale testamentaria dei cittadini: a quest’ultima, non del tutto assente nella coscienza sociale del tempo, Augusto riteneva che non si potesse concedere alcuna deroga. Del resto, fatte salve le incertezze relative all’esatta cronologia del discorso augusteo e all’originalità dei suoi contenuti120, anche nelle parole a lui attribuite da Cassio Dione e pronunciate nella primavera del 9 d.C. dinanzi a senatori e cavalieri121, il princeps non solo avrebbe enfatizzato i vantaggi che l’incremento demografico avrebbe determinato sul piano pubblico, ma avrebbe posto l’accento anche sulle conseguenze positive a livello privato, per la continuità della trasmissione patrimoniale122.

In una società timocratica come quella romana, dove il censo rappresentava un criterio dirimente nell’articolazione e nella classificazione del corpo civico a scopi politici, la trasmissione della ricchezza non poteva tuttavia costituire un fatto esclusivamente privato. E ciò tanto meno in un frangente delicato come quello in cui, con ogni probabilità, Augusto avviò l’elaborazione della sua riforma etico-matrimoniale. A differenza di quanto comunemente riportato dalla manualistica, è stata avanzata l’ipotesi che la stesura di un primo progetto, reso noto e poi ritirato a causa della dura opposizione incontrata, possa ascriversi già al 28-27 a.C.: il momento in cui il princeps avrebbe avviato il suo programma andrebbe dunque retrodatato in modo significativo negli anni immediatamente successivi alla fine delle guerre civili, evento a cui sarebbe legato da un nesso non solo cronologico ma anche causale123. Una consequenzialità sottolineata in età tiberiana anche da Velleio Patercolo, il quale colloca le fasi iniziali dell’attività legislativa di Augusto proprio finita vicesimo anno bella civilia: l’urgenza di una rigenerazione nella morale e nel diritto avrebbe condotto il princeps a ridare vigore alle leggi, correggendone alcune e proponendone con profitto altre124. Degno di nota, peraltro, che all’interno del catalogo degli effetti benefici prodotti dagli interventi augustei, Velleio menzioni dapprima la securitas, uno dei pilastri su cui si fondava il Principato e, assieme alla pax, uno dei valori sbandierati a livello propagandistico già all’indomani della vittoria contro Sesto Pompeo125, ma subito dopo insista anche sulla certa cuique rerum suarum possessio126. La certezza della proprietà dovette costituire una vera e propria priorità dell’agenda politica e uno dei fondamenti del nuovo ordine costituzionale: per dotare di una solida base sociale ed economica il nuovo regime e, al contempo, per arginare il disorientamento e lo sconcerto nei quali era piombata la collettività negli anni delle proscrizioni, dei quali peraltro era stato egli stesso fautore, Ottaviano si preoccupò innanzitutto della ricostituzione e della protezione degli equilibri in ambito proprietario.

La scelta di includere a pieno titolo l’elemento femminile nel complesso quadro di praemia et poenae a carattere economico previsto dalla legislazione potrebbe dunque interpretarsi alla luce di un più ampio interesse del princeps per la stabilizzazione della proprietà: Augusto probabilmente comprese che per la restitutio della res publica127 un apporto di non secondaria importanza poteva essere fornito dalle donne, garanti della continuità familiare non solo sul piano biologico, sociale e valoriale ma anche sotto il profilo più schiettamente patrimoniale128.

Per valutare adeguatamente la normativa, pertanto, è opportuno riflettere sulle circostanze che avevano condotto il triumviro, prima ancora che il princeps, a prestare alla capacità patrimoniale delle donne una tale attenzione.

3. I prodromi della legislazione augustea

3a. L’impatto delle proscrizioni sulla classe dirigente: risvolti sociali e patrimoniali

Il 27 Novembre 43 a.C. la lex Titia istituiva il triumviratus rei publicae constituendae e ne sanciva quale primo provvedimento l’eliminazione fisica degli oppositori129. Oltre all’indubitabile turbamento sul piano valoriale, le proscrizioni determinarono sconvolgimenti profondissimi a livello sociale e patrimoniale130. L’organigramma delle élites ne risultò letteralmente decimato. Sulle liste, infatti, era presente circa un terzo del senato131 e, su un corpo civico già oltremodo provato dalle guerre civili, l’impatto dovette senza dubbio essere dirompente: le vittime designate coincidevano infatti con gli esponenti più illustri della classe dirigente, individui prominenti tanto sotto il profilo politico che sotto quello economico132. Le esecuzioni erano peraltro accessibili a chiunque desiderasse partecipare a questa sorta di massacro legalizzato133: erano infatti previste specifiche ricompense per la consegna della testa del proscritto, esposta al Foro quale pubblica testimonianza dell’efficacia delle disposizioni dei triumviri134.

Ma gli effetti delle proscrizioni non si limitavano né alla dissoluzione di ogni legame di solidarietà né alla pena capitale. Per il proscritto la morte fisica costituiva di fatto solo l’epilogo di una cancellazione sul piano sociale operativa già con l’inserimento del suo nome nelle πίνακες: la dichiarazione di hostis rei publicae e la publicatio bonorum trasformavano infatti il nemico di parte in nemico dello Stato, sottraendo arbitrariamente a ogni tipo di tutela la persona fisica e i bona di chi rientrava nelle liste, costretto alla fuga e a un’esistenza da fuorilegge, nonché privato integralmente dei propri beni135. Le proscrizioni e le confische avevano dunque completamente scardinato il principio della legittima proprietà136, non solo rivoluzionando i possessi, ma turbando nel profondo le coscienze, e si prestavano quindi ad essere interpretate dalla società romana come mezzo di rivolgimento sociale e di violenta redistribuzione della ricchezza137.

D’altro canto, oltre che sulla gravità del dissesto sociale, politico ed economico, le fonti convergono su un ulteriore punto. Tanto Appiano quanto Cassio Dione riportano che tra i proscritti un gran numero non solo si salvò e fece ritorno in patria, ma alcuni ottennero anche cariche pubbliche138. L’arbitrarietà del potere triumvirale trovava una concreta manifestazione proprio nelle liste di proscrizione139, suscettibili di continue modifiche e aggiornamenti in senso inclusivo ed esclusivo140. Non mancarono, dunque, casi di restitutiones, effettuate in modo più o meno formale sia ad hominem sia collegialmente141: attraverso alcuni reintegri individuali, o attraverso l’amnistia di carattere generale decretata dagli accordi di Miseno, si permise a un numero non irrilevante di proscritti non solo di sopravvivere, ma anche di reintegrarsi nel corpo politico142.

Quella che si affermò dopo Azio, in effetti, fu un’aristocrazia profondamente rinnovata, i cui membri in parte avevano supportato Ottaviano già fra il 36 e il 32 a.C., in parte avevano beneficiato di riabilitazione dopo il 31143. Già nel 29 a.C. il princeps aveva condotto una prima lectio del senato, espellendone i vari membri indegni o scomodi e intaccandone sensibilmente la consistenza numerica; con due successive tornate portò a 600 il numero dei senatori e riempì i vuoti con homines novi a lui legati e con ex-avversari riabilitati144. Visti anche i nuovi criteri stabiliti per l’ammissione all’assemblea145, il dato non può che risultare sorprendente: la situazione finanziaria dei reintegrati all’indomani delle guerre civili era infatti tutt’altro che florida.

Estremamente eloquente in proposito la testimonianza di Seneca Padre, autore del quale sono state opportunamente valorizzate le potenzialità documentarie in relazione all’età delle guerre civili146: in una delle Controversiae, un patrono riabilitato e reintegrato vive infatti un momento di gravissima difficoltà economica. Pur avendo rinunciato alle operae del liberto presso il quale aveva trovato rifugio da proscritto, si trova costretto a reclamarle, dal momento che le guerre civili l’avevano del tutto prostrato finanziariamente147. Le conseguenze economiche delle proscrizioni non erano peraltro confinate solo all’individuo, ma avevano ripercussioni più ampie a livello sociale e politico: l’indigenza costrinse alcuni a rinunciare ai loro incarichi magistratuali148 e il figlio di Oppio, ottenuti per la pietas dimostrata nei confronti del padre pubblici riconoscimenti e l’edilità, sarebbe stato privo dei mezzi per fronteggiare le spese richieste dal suo incarico se alla miseria causata dalla confisca del patrimonio non avesse posto rimedio il popolo, operando una sorta di colletta149. Il caso di Oppio, per certi versi eccezionale, testimonia con grande efficacia come le proscrizioni con i loro risvolti patrimoniali potessero risultare gravemente afflittive per l’intera famiglia del condannato, costituendo un fattore di condizionamento non trascurabile nella composizione della classe dirigente150.

Eppure, le fonti attestano circa una trentina di casi in cui una carriera politica fu possibile anche per la discendenza dei proscritti: molti figli o nipoti di coloro che erano stati dichiarati nemici dello stato raggiunsero più tardi, per esempio, il consolato151. In un sistema che, dopo gli abusi dell’età triumvirale152, stava cercando di ripristinare la senatui maiestas153 anche attraverso la reintroduzione dei requisiti censitari, la publicatio bonorum doveva aver privato un consistente numero di famiglie di risorse imprescindibili per l’esercizio delle funzioni magistratuali154. Come fu possibile per questi soggetti il completo reintegro nel corpo politico, dato il dissesto delle finanze familiari?

Un primo fattore è rintracciabile proprio nel quadro della politica triumvirale. Cassio Dione afferma che, quasi a voler ammantare di giustizia e clemenza le loro azioni, già nel 43 a.C. furono emanate disposizioni tese a tutelare, almeno economicamente, i familiari dei proscritti. I triumviri infatti, “...annunciarono [...], come se fossero davvero giusti e umani, che avrebbero restituito alle mogli degli uccisi le loro doti e avrebbero dato un decimo dei beni paterni ai figli, alle figlie un ventesimo”155. Nelle intenzioni di Antonio, Lepido e Ottaviano, dichiarate a scopi più o meno propagandistici, la confisca dei beni non doveva dunque essere totalmente indiscriminata, ma al contrario sottoposta a una qualche forma di regolamentazione. L’attenzione dimostrata per la situazione patrimoniale dei familiari dei proscritti, con particolare riguardo alla continuità della trasmissione ereditaria, risulta senza dubbio significativa, se non addirittura sorprendente, visto il frangente di totale dissesto sociale ed economico in cui era maturata156; essa era a ogni modo il portato di precise esigenze: minare la solidarietà interna al gruppo familiare; conferire una parvenza di legittimità all’azione dei triumviri; sancire un punto di rottura rispetto al precedente delle proscrizioni sillane, il cui ricordo era ancora vivo e doloroso157. Tuttavia, dalle parole dello storico d’età severiana si intuisce come il provvedimento adottato dai triumviri abbia svolto un ruolo piuttosto marginale nel tutelare le aspettative ereditarie dei discendenti dei proscritti158. L’urgenza di accumulare denaro per sostenere la lotta contro i Cesaricidi159 e per ricompensare adeguatamente l’elemento militare alla base del loro potere160 deve aver portato i triumviri a disattendere non di rado nei fatti quanto era stato sancito a livello programmatico, allo scopo di limitare in qualche modo le pesanti conseguenze familiari delle loro azioni161.

Rispetto ai discendenti di quanti subirono l’esecuzione o scelsero la strada del suicidio che, orfani di padre, nella migliore delle ipotesi riuscirono a riottenere solo un decimo dei beni paterni, di una condizione più favorevole godettero i figli di quanti furono riabilitati con gli accordi di Miseno, nel 39 a.C.162. Questi ultimi segnarono di fatto la fine delle proscrizioni e contemplarono, su imposizione di Sesto Pompeo, specifiche disposizioni per i proscritti e per quanti avevano trovato rifugio presso di lui. Oltre al reditus, la restitutio prevista dal patto di Miseno stabiliva la riacquisizione completa dei diritti civili, solo parziale, invece, di quelli patrimoniali, consentendo il recupero di un quarto dei beni confiscati163. Dato che sedici tra i restituti raggiunsero il consolato già sotto Augusto164, i loro discendenti poterono evidentemente contare su finanze familiari già ampiamente riassestate.

In secondo luogo, nella dinamica che caratterizzava il processo di confisca165, le grandi famiglie aristocratiche poterono senza dubbio fare affidamento su una solida rete di amici, clienti e liberti: al di là degli aiuti utili a fronteggiare nell’immediato l’emergenza finanziaria, questi ultimi potevano fungere da acquirenti dei beni confiscati e messi all’asta, in vista di una futura restituzione ai proprietari originari o ai loro familiari166. Grazie all’intraprendenza e alla generosità di Attico, per esempio, il cavaliere Lucio Saufeio riuscì a recuperare integralmente le fruttuose proprietà situate in Italia, in precedenza confiscate e vendute all’asta167.

Un terzo fattore di assoluto rilievo, e sovente enfatizzato anche dalla storiografia, è costituito dalla generosità di Ottaviano, che non si limitò ad accordare il proprio favore sul piano esclusivamente politico168, ma già negli anni immediatamente successivi alla fine delle proscrizioni intervenne in prima persona a sanare le difficoltà finanziarie dei liberi proscriptorum. Stando alla testimonianza di Seneca, al figlio del pretore Lucio Cornelio Cinna, che aveva preso le parti dei Cesaricidi, venne restituito l’intero patrimonio paterno169, mentre al nipote del celebre oratore Quinto Ortensio Òrtalo, che versava in difficoltà economiche anche a causa della proscrizione del padre170, Augusto elargì ben un milione di sesterzi, purché si sposasse e avesse dei figli171: la sovvenzione era ovviamente volta a garantire che non si estinguesse una gens antica e prestigiosa, la cui presenza in senato rappresentava un fondamentale elemento di continuità con la tradizione repubblicana. Il fenomeno della liberalitas principis trova ampie attestazioni nel corso del principato augusteo, quando integrazioni al patrimonio di cavalieri e senatori, spesso in aperta connessione con la revisione delle liste del senato e con le difficoltà legate al rispetto delle nuove soglie censitarie previste, si riscontrano in varie occasioni172.

Tuttavia, ad assolvere una funzione non trascurabile per la stabilità patrimoniale familiare tra guerre civili e Principato potrebbe essere intervenuto un quarto fattore, sul quale val la pena spendere alcune riflessioni: si tratta dei patrimoni delle donne.

3b. La ricchezza delle matrone in età triumvirale

L’aneddotica relativa all’età triumvirale, pur nella tipizzazione caratteristica del genere, propone una ricca casistica di exempla di fides coniugale ai quali è opportuno non disconoscere integralmente una qualche attendibilità storica173. Il clima terroristico creato dai triumviri, attraverso la totale dissoluzione tra sfera politica e sfera domestica174 aveva infatti creato i presupposti per portare alla ribalta categorie in precedenza ai margini della tradizionale narrazione storiografica, valorizzando in particolare l’attivismo dimostrato dalle mogli a supporto dei mariti proscritti. Tra i vari casi in cui l’assistenza fornita ai coniugi assume una connotazione schiettamente materiale175, spicca senza dubbio la straordinaria testimonianza della cosiddetta Laudatio Turiae, con riferimenti agli aspetti patrimoniali della virtù della defunta176.

È possibile che, oltre a spendersi per garantire la sopravvivenza fisica dei loro congiunti, le donne con i loro patrimoni abbiano in qualche modo concorso ad assicurarne la sopravvivenza più propriamente politica, in caso di restitutio?

Per tentare di rispondere al quesito è necessario innanzitutto considerare di quali ricchezze potessero disporre le matrone nei decenni che segnarono il passaggio dalla Repubblica al Principato. Almeno nei mesi immediatamente successivi all’emanazione dell’editto di proscrizione, le donne sembrano essere rimaste in possesso di cospicui beni personali: questi ultimi, infatti, conservatisi pressoché integri in virtù della rigida separazione dei beni prevista per marito e moglie dall’ordinamento romano177, non risultano direttamente colpiti dalla publicatio bonorum178. È l’episodio di Ortensia narrato da Appiano la prova più evidente della consistenza mantenuta in questo frangente dai patrimoni femminili, i quali, non a caso, divengono oggetto delle disposizioni vessatorie dei triumviri in materia fiscale179. Proprio all’inizio del 42 a.C., infatti, Antonio, Lepido e il giovane Cesare emanarono un provvedimento straordinario volto a tassare i patrimoni femminili: effettuata una stima delle loro proprietà, 1400 matrone avrebbero dovuto contribuire alle spese militari per il pagamento dei soldati, in vista della campagna contro i cesaricidi180. L’editto scatenò la vigorosa protesta delle matronae che, presentatesi nel foro al cospetto dei triumviri181, riuscirono a ottenere un discreto successo anche grazie all’arringa pronunciata da Ortensia, figlia del celebre oratore Quinto Ortensio Òrtalo182: il numero delle contribuenti interessate dal provvedimento venne così ridotto a 400183. Il testo dello storico alessandrino è stato di recente sottoposto a riconsiderazione, con particolare attenzione proprio alle implicazioni politiche dell’intervento triumvirale184. Di certo, in un frangente di particolare criticità sotto il profilo finanziario185, interessava allargare la base dei contribuenti attingendo a un cospicuo insieme di risorse non ancora intaccate dalle politiche della nuova magistratura. Ma, soprattutto, i triumviri con ogni probabilità miravano a eliminare la base economica della fazione anticesariana prima della partenza per l’Oriente. In questo senso la decisione triumvirale denoterebbe una chiara consapevolezza da parte del potere costituito non solo dell’entità dei patrimoni femminili, ma anche della loro funzione nel quadro delle finanze familiari186. Il dato trova peraltro conferma anche nel vasto appoggio – forse decisivo nell’orientare la scelta dei triumviri – incontrato dalla protesta: le istanze delle matronae godevano del supporto di una compagine sociale più ampia rispetto al solo ordo matronarum187. La percezione della folla, verosimilmente, era che con il loro status personale sarebbe stato compromesso anche il ruolo sociale delle matronae: queste ultime, infatti, con la loro capacità patrimoniale, cooperavano attivamente anche al mantenimento della dignitas familiare. Indirettamente, dunque, erano proprio gli interessi delle rispettive familiae quelli che le donne stavano tentando di difendere, assieme ai propri188, sfruttando quale argomento principe a sostegno della non imponibilità dei loro patrimoni proprio la peculiarità della loro condizione sociale e giuridica, che aveva nell’esclusione dai virilia officia e dalla sfera politica un tratto distintivo189.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente fiscali, invece, sembra probabile che i triumviri non siano intervenuti operando semplicemente una riduzione del numero delle destinatarie della tassazione, ma abbiano altresì alterato la natura stessa della misura: a un primo provvedimento di natura punitiva e vessatoria190, rivolto genericamente alle 1400 matrone più facoltose e destinato a incidere in modo totalmente arbitrario sulle loro sostanze, ne sarebbe seguito un secondo che, individuata una platea di destinatarie più ristretta sulla base di più rigorosi criteri censitari, si sarebbe collocato in seno a un più ampio e organico pacchetto di riforme rivolto indistintamente a uomini e donne; questo secondo provvedimento, inoltre, avrebbe inoltre definito più chiaramente l’ammontare dell’esazione191. In base alla testimonianza di Appiano, le matronae provviste di un censo superiore ai 400.000 sesterzi192 furono tenute a versare forzosamente, a titolo di prestito, il cinquantesimo del patrimonio e un contributo per le spese di guerra pari alla rendita di un anno193.

Difficile valutare l’effettiva incidenza della disposizione, soprattutto in assenza di esplicite testimonianze. Stando a Cassio Dione, peraltro, la procedura di autovalutazione e autodenuncia dei patrimoni richiesta dai triumviri si prestava a facili contestazioni, rendendo la contribuzione di fatto assai più onerosa rispetto a quanto previsto formalmente194. Tuttavia, se si accetta l’ipotesi di una rimodulazione dell’intervento, si potrebbe ritenere che nel frangente delle proscrizioni anche le matronae tassate non siano state colpite in modo indiscriminato, e che nel corso dell’età triumvirale almeno una parte della ricchezza di cui disponevano possa essersi conservata nelle loro mani195.

Per quanto concerne la dote, si è visto come, in base a Cassio Dione, l’arbitrarietà degli interventi triumvirali in materia fiscale abbia limitato la possibilità di fare affidamento con certezza su di essa196. È tuttavia significativo che già prima dell’inizio della guerra di Perugia Ottaviano, nel tentativo di placare l’aristocrazia colpita dagli espropri, “si astenne dal confiscare le proprietà dei senatori [...] ed evitò di prendere le terre che le donne avevano avuto come dote”197. L’ambiguità che caratterizzava lo statuto della dos nel corso dell’unione matrimoniale198 deve aver reso senz’altro complessa, talvolta, la tutela dell’integrità di questa parte significativa dei beni dell’uxor199. A ogni modo, il fatto che nell’arringa di Ortensia essa figuri esplicitamente tra i possessi delle matronae, utile nell’ottica triumvirale al fine della contribuzione200, induce a ritenere che la misura a tutela della dote dovesse aver trovato comunque una sua applicazione: se le doti delle mogli dei proscritti fossero state indiscriminatamente colpite da confische, un accenno alla loro perdita sarebbe stato senz’altro utile e pertinente nel quadro della protesta201. Nell’attivo patrimoniale di una donna, comunque, il valore di beni dotali era tendenzialmente inferiore rispetto al resto dei bona sui quali una filia familias poteva vantare delle aspettative ereditarie202, ed è dunque probabile che negli assetti proprietari matronali un peso decisivo abbiano assunto i cespiti extra-dotali.

Le dinamiche che hanno interessato la trasmissione dei patrimoni delle dame della tarda Repubblica restano di fatto inattingibili nella loro complessità203. Confische e tassazioni avranno senz’altro costituito fattori di condizionamento di importanza capitale, ma altre variabili di non semplice individuazione saranno intervenute a influenzare il processo204. A titolo esemplificativo, si pensi che per le destinatarie dell’esazione straordinaria stabilita dai triumviri nel 42 a.C. l’appartenenza a una medesima fascia censitaria non implicava di per sé una totale omogeneità delle situazioni patrimoniali, profondamente diverse a seconda dell’età anagrafica e dello status familiae delle interessate: non poca differenza doveva intercorrere tra l’autonomia patrimoniale goduta da una vedova o da una divorziata ultracinquantenne, sui iuris oramai da lungo tempo, e quella invece acquisita da una giovane figlia solo alla morte del paterfamilias, con ripercussioni di non poco conto sulla capacità di serbare le sostanze familiari205. Fra gli sporadici esiti di processi di trasmissione dei grandi patrimoni aristocratici di cui è possibile seguire almeno in parte le tracce, a ogni modo, la possibilità che le ricchezze femminili abbiano quantomeno concorso a garantire ai restituti e ai loro discendenti una certa continuità sul piano economico e politico, pur non accertabile a causa delle reticenze delle fonti, pare costituire più di una semplice ipotesi206.

Se la ricchezza di Ortensia non fu sufficiente ai discendenti di Quinto Ortensio Òrtalo per mantenere il loro rango in età augustea207, l’immagine che Tacito restituisce di Giunia Terza, sorellastra di Bruto e moglie di Gaio Cassio Longino, è quella di una matrona facoltosa: morta a più di novant’anni dopo una lunga vedovanza, la donna trascurò deliberatamente nel proprio testamento l’imperatore Tiberio, onorando invece con legati tratti dalle sue magnae opes tutti gli esponenti più in vista dell’aristocrazia del tempo, tra i quali vi era forse anche un discendente del marito destinato al consolato208.

L’apporto di Mucia, matrigna di Sesto Pompeo, nel risollevare le sorti degli Emilii Scauri, potrebbe non essersi limitato alle sue indubbie qualità di mediatrice209. Nonostante Marco Emilio Scauro, antoniano condannato a morte dal giovane Cesare e graziato in virtù dell’intercessione materna210, non sia riuscito ad accedere al consolato in età augustea, al nipote della donna non mancarono i mezzi per procedere nell’ascesa magistratuale: sotto Tiberio, Mamerco non solo raggiunse il consolato nel 21 d.C., ma fu in grado di guadagnare una notevolissima influenza211. Anche le ricchezze di un’altra delle matrone scese in piazza al seguito di Ortensia212, Terenzia, ebbero certamente una loro importanza per il futuro del figlio. Tra i membri dell’aristocrazia riabilitati da Ottaviano, le fonti comprendono il nome di Marco Tullio Cicerone iunior, inserito al pari del padre nelle liste di proscrizione213. Il giovane, nonostante i trascorsi prima al fianco di Pompeo e poi con i Cesaricidi, tornò a Roma in seguito al trattato di Miseno e fu protagonista di una brillante carriera politica: pontifex e consul suffectus nel 30 a.C., assieme ad Ottaviano, sempre per volere dell’imperatore ottenne prima il governo della provincia di Siria e poi il proconsolato d’Asia, raggiungendo quindi il vertice del cursus honorum214. Ammesso e non concesso che Marco abbia potuto far valere le proprie aspettative ereditarie sui beni paterni, si trattava comunque solo di una minima parte del patrimonio di Cicerone215. Per quanto riguarda poi il recupero dei beni personali, va rammentato che fino alla morte del padre egli era ancora nella condizione di filius familias: pur beneficiando di una certa autonomia economica grazie al peculium, il fatto che la titolarità giuridica di quest’ultimo spettasse al padre avrà probabilmente complicato ogni rivendicazione su quei beni216. Peraltro, anche lo zio paterno, figura che, almeno sotto il profilo giuridico, avrebbe dovuto fungere da punto di riferimento per il giovane dopo la perdita del padre, era caduto vittima delle proscrizioni nel 42 a.C., assieme al cugino217. La posizione finanziaria di Marco potrebbe senza dubbio aver beneficiato della vicinanza a Ottaviano, anche grazie alla decisiva mediazione di Agrippa, legato fino al 28 a.C. alla figlia del vecchio amico del padre, Attico218; malgrado ciò, manca nelle fonti un’attestazione esplicita di un intervento diretto del princeps a supporto del giovane. Date queste premesse, anche alla luce delle testimonianze presenti nell’epistolario ciceroniano in merito alle qualità amministrative e gestionali della donna219, è altamente probabile che un ruolo di primo piano sia stato svolto da Terenzia: se la fama del padre giocò certamente un ruolo fondamentale nella progressione della sua carriera220, fu con ogni probabilità alla madre che Marco dovette il supporto finanziario indispensabile per affrontare gli anni intercorsi tra il reintegro e il consolato221.

Pure Quinto Lucrezio Vespillone riuscì, piuttosto tardivamente, nel 19 a.C., ad accedere al consolato222. Reintegrato completamente da un punto di vista civico, certamente avrà sofferto delle difficoltà finanziarie connesse con la condizione di restitutus, che gli consentiva il recupero solo di un quarto dei propri beni223. Anche se non volessimo prudentemente ascrivere a Turia, sua moglie, le qualità elogiate nella celeberrima anonima iscrizione224, è verosimile che presso la consorte Vespillone possa aver trovato molto più di un nascondiglio225.

L’età della rivoluzione romana dovette conferire alla capacità patrimoniale delle donne un rilievo di primo piano. Presente durante la pubblica protesta perorata da Ortensia226, e coinvolto in prima persona nel reintegro politico dei suoi ex-avversari, Augusto ebbe senz’altro modo di misurarsi direttamente non solo con il coraggio e l’intraprendenza di molte matrone, ma anche con la loro ricchezza e la loro autonomia finanziaria. Proprio il ruolo sociale ed economico svolto negli anni travagliati delle guerre civili da queste donne – e da molte altre delle quali non ci è giunta notizia – potrebbe dunque aver reso evidente agli occhi del princeps come quella svolta dall’elemento femminile per la continuità familiare fosse una funzione assolutamente irrinunciabile, palesando l’opportunità di un pieno coinvolgimento delle donne nel suo programma legislativo.

Non si dimentichi, infine, che di uno di questi modelli di virtù muliebre Augusto fece sua moglie, apprezzando molto da vicino il valore cruciale assunto dall’elemento femminile nella trasmissione dei bona familiari. Figlia di Marco Livio Druso Claudiano e già moglie di Tiberio Claudio Nerone, proscritto nel 43 a.C.227, Livia discendeva da una famiglia anticesariana ostile al triumvirato e a Ottaviano fin dai tempi della guerra di Perugia. Il suo matrimonio con Ottaviano, nel 38 a.C., orientava quest’ultimo verso le tradizioni aristocratiche dell’antica nobilitas repubblicana, alla ricerca di un accordo con gli esponenti di quella frangia nobiliare che gli era stata sfavorevole228. Il padre di Livia era morto suicida a Filippi229, mentre l’ex-marito era stato partigiano prima, nella guerra perugina, di Lucio Antonio, poi, fuggito in seguito alla vittoria di Ottaviano e rifugiatosi in Sicilia, di Marco Antonio230. Le fonti attribuiscono alla donna immense ricchezze, ma la sua situazione patrimoniale dovette subire un forte contraccolpo con la proscrizione del padre: alla morte di quest’ultimo, Livia si trovò probabilmente privata di gran parte delle aspettative successorie sul patrimonio paterno e, al contempo, sposata con un restitutus231. Proprio la volontà di poter accedere all’asse ereditario dei Livii Drusi potrebbe aver costituito il movente fondamentale del matrimonio con Augusto, avvenuto con la complicità di Tiberio Claudio Nerone, anche nell’interesse dei figli232. Nonostante l’assoluta eccezionalità della loro posizione, destinata a godere del decisivo favore del patrigno, la stabilità patrimoniale di Tiberio e Druso aveva trovato nell’intraprendenza della madre e nelle cospicue risorse da lei ereditate una prima importante garanzia. Da questo punto di vista, l’esenzione dalla tutela muliebris conferita alla moglie di Augusto già nel 35 a.C.233 costituiva non una vacua onorificenza, ma un provvedimento ad hoc connesso alle precise esigenze della donna, desiderosa di amministrare in piena libertà il cospicuo patrimonio tornato a sua disposizione, nonché il significativo antecedente della capacità di agire concessa alla mater dalla legislazione augustea con il conferimento del ius liberorum.

4. Conclusioni

Prima di diventare un modello dotato di cogenza normativa attraverso la legislazione augustea, l’ideale della materfamilias aveva dispiegato sul terreno della storia la sua importanza sociale e civile quale custode dell’integritas morale e patrimoniale della famiglia. Negli anni delle guerre civili e delle proscrizioni, la totale e subitanea perdita dei diritti civili e politici da parte del paterfamilias, punto di riferimento giuridico, sociale e patrimoniale per coloro che erano sottoposti alla sua patria potestas, da un lato aveva aperto nuovi varchi per un maggiore attivismo femminile sulla scena pubblica234, dall’altro aveva palesato la rilevanza del contributo patrimoniale delle donne non solo nell’immediato, a supporto dei parenti proscritti o in qualità di contribuenti nell’ambito della politica fiscale dei triumviri, ma anche quali protagoniste nella conservazione e nella trasmissione dei patrimoni familiari.

L’interesse del princeps all’integrità, oltre che demografica e morale, anche patrimoniale degli ordini superiori, e con esso la consapevolezza della necessaria inclusione dell’elemento femminile nella realizzazione dei suoi scopi etici e sociali, potrebbe dunque aver verosimilmente trovato proprio negli anni immediatamente successivi alle guerre civili un contesto di sviluppo particolarmente fertile, capace di esercitare un influsso di non poco conto sulle modalità adottate nel concreto per attuare il suo progetto normativo.

Senza affrontare nel merito il tema dell’efficacia della legislazione, al centro di un dibattito storiografico tutt’altro che sopito235, e circoscrivendo dunque la riflessione all’impatto da essa esercitato sulla capacità patrimoniale femminile, risulta arduo determinare in che misura la norma giuridica abbia effettivamente inciso sulla prassi sociale, soprattutto se si considera che la condizione della donna appare ben definita in termini di indipendenza economica e capacità di agire già negli ultimi decenni della Repubblica236. Sotto questo profilo, l’intervento legislativo di Augusto si sarebbe limitato a riflettere una realtà di fatto, sanzionandola da un punto di vista normativo: l’importanza sociale ed economica che la partecipazione femminile assolveva a livello fattuale per la prosperità della domus assunse con Augusto una dimensione ufficiale, capace di trovare un riconoscimento sul piano delle formali categorie giuridiche.

Ciò nonostante, la riforma etico-matrimoniale promossa dal princeps rappresenta senza dubbio una variante significativa all’interno della dialettica di sistema tra prassi sociale, in un certo modo inclusiva, e regola di diritto, fermamente discriminatoria nei confronti del sesso femminile237, segnando un momento di netta discontinuità. Se l’attribuzione di una rilevanza pubblica alla funzione procreativa della donna non pare certo un tratto innovativo dell’intervento augusteo238, del tutto nuovo al suo interno appare l’atteggiamento verso la concentrazione di ricchezza in mano femminile, improntato a una maggiore apertura rispetto alle tendenze invalse. Anziché avvalersi di meccanismi esclusivamente proibizionistici per evitare la dispersione del patrimonio familiare, com’era accaduto in età medio-repubblicana con la lex Oppia e con la lex Voconia239, Augusto, acquisiti come dati incontrovertibili da un lato il possesso di ingenti quantitativi di ricchezza nelle mani delle donne, dall’altro la rilevanza sociale connessa alla loro funzione procreativa, optò per accelerare un processo già ampiamente in corso, elaborando uno strumento normativo che consentisse di disciplinarlo240. La subordinazione al requisito della maternità e al rispetto di un programma tanto ambizioso e rigoroso241 nell’ottica del princeps rappresentava un mezzo idoneo per scardinare il pericoloso nesso tra “emancipazione” socio-economica femminile e licenza sessuale, arginando gli effetti destabilizzanti che quest’ultimo poteva comportare nell’ambito degli equilibri proprietari; per le donne, invece, la chiave d’accesso alla possibilità di un’autonomia ragguardevole sul piano economico e sociale: preclusa da pesanti sanzioni finanziarie a quante non ottemperavano ai doveri morali e civici previsti dalla legislazione, in presenza di un’assoluta conformità agli standard ideologici e giuridici da essa fissati, tale autonomia trovava nel programma normativo augusteo un importante riconoscimento e una significativa valorizzazione.

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Notes

1 Una prima versione di questo lavoro è stata presentata al seminario Forme del sé. Percezione del corpo e dell’identità di genere nel mondo antico (Siena, Centro di Antropologia del Mondo Antico, 13-14 maggio 2019). Oltre a Maurizio Bettini, Cristiano Viglietti e al comitato organizzatore di Classicamente. Dialoghi senesi sul mondo antico, desidero ringraziare quanti in quell’occasione hanno preso parte al dibattito e, in particolare, Francesca Cenerini. Un sincero ringraziamento per le preziose indicazioni va inoltre agli anonimi referees della rivista Eugesta, a Jacqueline Fabre-Serris e a Judith P. Hallett, e a Elvira Migliario, che ha generosamente condiviso riflessioni e spunti di ricerca. Solo mia resta invece ogni eventuale manchevolezza. Retour au texte

2 Per una raccolta delle fonti giuridiche vd. Crawford 1996, 781-786 (lex Iulia de adulteriis) ; 801-809 (lex Iulia de maritandis ordinibus e Papia Poppaea) e le accurate schede pubblicate nel database online LEPOR – LEges POpuli Romani (Moreau 2007a e b). Sulla legislazione matrimoniale di Augusto, oltre ai pionieristici studi di Jörs (Jörs 1882 e 1894), si vedano Evans Grubbs 2019, Eck 2016a ; Hallett 2012, 373-375 ; Spagnuolo Vigorita 20103 ; Fayer 2005, 563-607 ; Moreau 2003 ; Severy 2003, 50-56 ; Evans Grubbs 2002, 83-87 ; McGinn 1998, Astolfi 19964 ; Galinski 1996, 128-140 ; Treggiari 1991, 60-80 ; des Bouvrie 1984 ; Galinski 1981 ; Nörr 1981 ; Wallace-Hadrill 1981 ; Raditsa 1980 ; Brunt 1971, 558-566. Retour au texte

3 Tradizionalmente si ritiene che l’ideale matronale trovi una perfetta esemplificazione nel celeberrimo elogium Claudiae (CIL I1211 = CIL VI 15346 = CLE 52 = ILLRP 973 = ILS 8403) : Rohr Vio 2019, 7 e n. 2 ; Keegan 2014, 36-37 ; Valentini 2012, 1-8 ; Cenerini 20092, 11-28 ; Milnor 2005, 29-30 ; Mommsen 18817, 56 n. 2 ; per una puntuale analisi dell’iscrizione vd. Massaro 1992, 78-114. Tuttavia, la possibilità di basare la ricostruzione del modello della matrona romana su quest’iscrizione, deperdita e sovente datata alla fine del II sec. a.C., è stata di recente sottoposta a riconsiderazione : non solo la defunta commemorata apparteneva con ogni probabilità a una famiglia libertina d’età sillana (Solin 20032, 1336, sulla base di Massaro 1992 ; contra Cugusi 2007, 54 e n. 281), ma non poche perplessità sussistono in merito all’autenticità dell’epitaffio, noto solo attraverso la tradizione manoscritta (Massaro 2018, 103-127 ; Massaro 2007, 140-141 ; Weber 2001). Pur verosimilmente composto in età antica, sul contesto originario del titulus non è dunque possibile avanzare alcuna conclusione definitiva. Ringrazio Matteo Massaro per la disponibilità a discutere la questione e per le utili precisazioni fornitemi. In tema di ritratti femminili esemplari, vd. CIL VI 1527, 31670, 37053 = VI2 41062 = ILS 8393 = FIRA III2, nr. 69 = EDR105655 (Laudatio Turiae), d’ora innanzi LT, in partic. ll. 1.30-34, e CIL VI 10230 = ILS 8394 = FIRA III2, nr. 70 = EDR116599 (Laudatio Murdiae) per alcune attestazioni emblematiche, nonché Pepe 2015. Retour au texte

4 Pearce 1974. Retour au texte

5 Lamberti 2016, 35-51 ; Lamberti 2014, in partic. 61-70 ; con particolare riferimento all’ambito epigrafico Caldelli 2015 (in partic. 583-587). Retour au texte

6 Basti la stessa definizione ciceroniana del matrimonio quale principium urbis et quasi seminarium rei publicae (Cic. off. 1.54) o l’etichetta attribuita alla legislazione dalla critica, che parla di “die Jurifizierung des mos maiorum” (Baltrusch 1989, 3). Molto scrupoloso ad agganciare a precedenti repubblicani lattività normativa di Augusto è Humbert 1990. Retour au texte

7 Tac. ann. 3.25-28. Sul punto, Milnor 2007, 12-15. Nel suo excursus retrospettivo sulla moltiplicazione e la degenerazione delle leggi, Tacito fa riferimento al sistema premiale introdotto dalla lex Papia Poppaea ; nella riforma, tuttavia, lo scopo fiscale doveva avere originariamente un rilievo del tutto secondario : Astolfi 19964, 337-340. Sulla digressione tacitiana, Mantovani 2012. Retour au texte

8 Bettini 2000 ; Serv. auct. Aen. 6.316 : mos est lex quidam vivendi nullo vincolo adstricta, id est lex non scripta, “il mos è una legge del vivere che non è ‘costretta’ da alcun vincolo, cioè non è scritta”. Retour au texte

9 Syme 20143, 350 : “I Romani presi come popolo, erano dominati da una particolare venerazione per l’autorità, i precedenti, la tradizione, e insieme da una radicata avversione per ogni mutamento, a meno che il mutamento non potesse dimostrarsi in armonia col costume avito, col mos maiorum. Mancando ancora una qualsiasi idea di fede nel progresso, che non era ancora stata inventata, i Romani guardavano alla novità con sfiducia e avversione. La parola novus suonava male”. Sull’avversione dei Romani nei confronti delle “novità”, soprattutto nel lessico politico, Romano 2006. Retour au texte

10 RG 8.5 : Legibus novi[s me auctore latis multa e]xempla maiorum exolescentia iam ex nost[ro saecul]o reduxi et ipse] multarum re[rum exe]mpla imitanda pos[teris tradidi]. “Con delle nuove leggi, promulgate per mia iniziativa, ho ridato vigore a molte consuetudini dei nostri antenati che ormai stavano per cadere in disuso nella nostra epoca, e io stesso ho tramandato ai posteri esempi di molte cose da imitare” : Eck 2019, 80 ; Arena 2014, 40-41 ; Cooley 2009, 144-145. Retour au texte

11 Cass. Dio 54.16.2 Astolfi 19964, 1. La normativa teneva evidentemente conto degli standard riproduttivi ritenuti validi a Roma : Plin. nat. 7.14.61-62. Sulla fertilità nel mondo antico, con particolare riferimento all’Italia romana, Hin 2013, 172-209. Retour au texte

12 Sui rapporti tra le due leggi, Eck 2019, 86 n. 19 ; Moreau 2003, 473-477. Vd. anche Kavanagh 2010. Retour au texte

13 Tit. Ulp. 14.1 : Feminis lex Iulia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio sex mensum, lex autem Papia a morte viri biennii, a repudio anni et sex mensum. “La lex Iulia concesse alle donne una sospensione di un anno dalla morte del marito, di sei mesi dal divorzio, la lex Papia, invece, di due anni dalla morte del marito, di sei mesi dal divorzio”. L’opinione invalsa nella dottrina romanistica, che tende a considerare i Tituli ex corpore Ulpiani un prodotto giurisprudenziale postclassico, è stata ridiscussa da Mattioli 2012, propensa a ravvisarvi una rielaborazione del liber singularis regularum attribuito a Ulpiano. Sulle motivazioni che indussero il princeps a introdurre questi allentamenti, Eck 2019, 93. Retour au texte

14 Astolfi 19964, 97-103 ; D. 23.2.44pr (Paul. 1 ad l. I. et P. 929). Retour au texte

15 Sui divieti matrimoniali previsti per gli ingenui, Fayer 2005, 598-607 ; Astolfi 19964, 97-103. Retour au texte

16 Buongiorno 2013. Retour au texte

17 Sulla lex Iulia de adulteriis, Spagnuolo Vigorita 20103, 31-36 ; Rizzelli 1997 ; Edwards 1993, 34-62 ; Cohen 1991 ; sulla repressione domestica dei reati sessuali commessi dalle donne, Ramon 2015, 650-653 e 657-662. Retour au texte

18 Commentari ad legem Iuliam et Papiam risalgono infatti all’età antonina e severiana : Spagnuolo Vigorita 20103, 10-11. Ad ostacolare di fatto una valutazione storica della normativa ha inoltre contribuito la prassi invalsa tra i giuristi già dalla metà del II sec. d.C. di considerare le due delle leggi cardine della normativa augustea alla stregua di un corpus unitario, fondendole in un’unica denominazione. Retour au texte

19 Nelle Res Gestae la menzione dell’attività legislativa del princeps avviene, non a caso, contestualmente a quella delle operazioni di censimento, un fatto che palesa “l’abilità comunicativa” di Augusto, attento a sottolineare gli effetti benefici della sua iniziativa per l’incremento della popolazione : Cenerini 2013, 110-111. Evidenzia il legame causale tra l’emanazione della lex Papia e l’urgenza demografica causata dal disastro di Teutoburgo Mastrorosa 2007 ; contra Eck 2016a, 298 e n. 72. Retour au texte

20 McGinn 2008, 26: “We should not assume that Augustus began with a concrete, coherent social/moral program and simply executed this according to plan. Rather, his legislative initiatives in this area (and others) show distinct signs of improvisation. Where necessary, his statutory rules were supplemented or even revised. La mancanza di una coerente visione d’insieme è sottolineata da Besnier 1979, 203, che non esita a definire “œuvre humaine” la legislazione, e, più di recente, da Moreau 2003, 472-473. Significativo, peraltro, che alcune riserve sulla qualità tecnico-redazionale dei contenuti delle leggi siano espresse già dagli antichi : D. 34.3.64.9 (Ulp. 7 ad l. I. et P.) ; Gai. 3.47 ; cfr. Tert. apol. 4.8. Sulla dialettica normativa che ha caratterizzato il processo di assestamento, integrazione e modificazione dell’assetto della legislazione etico-matrimoniale tra età augustea e neroniana, Buongiorno 2017. Retour au texte

21 Oltre che da Suet. Aug. 34.1-4 e da Cass. Dio 53.21.3 (su cui vd. Wardle 2015 ; Kemezis 2007), la complessità del processo normativo ha trovato un importante riscontro epigrafico grazie alla recente scoperta della lex Troesmensium, lo statuto municipale di Troesmis (Mesia inferiore). L’iscrizione attesta l’esistenza di un commentarius ex quo lex Papia Poppaea lata est pubblicato il 28 giugno del 5 d.C., nel quale la critica ha ravvisato una versione preliminare del testo della legge adottato quattro anni più tardi, con alcune modifiche, dai comizi. La pubblicazione di questa versione preliminare della norma sarebbe avvenuta su iniziativa dello stesso Augusto, nella volontà di sottoporre a un ampio dibattito l’esigenza di un inasprimento delle regole relative a matrimonio e procreazione già vigenti in base alla lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 o 17 a.C. : Eck 2019, 87-91 ; Eck 2016a e b ; Dalla Rosa 2018, 87-91. Retour au texte

22 Sul punto, Astolfi 19964, 347-352 ; Spagnuolo Vigorita 20103, 10-11. Retour au texte

23 Cenerini 2013; Treggiari 2005, 145 fa riferimento a un “newly apparent interest in women as individuals” ; Severy 2003, 55 : “Not only did Augustus thus ideologically involve women in the state much more than had been the case before...; Culham 1997, 195; cruciale anche il ruolo assegnato alle donne in seno all’ordo senatorius, che trova una prima definizione giuridica proprio con la legislazione matrimoniale: Talbert 1984, 39-47. Con particolare riferimento alla centralità conferita in ambito religioso, nel contesto dei Ludi Saeculares, Šterbenc Erker 2018. Retour au texte

24 Per una parziale eccezione, vd. Cenerini 2013, 107 e l’accenno a un riconoscimento, da parte di Augusto, del ruolo delle donne “nella società e nell’economia del tempo”. Retour au texte

25 Oltre a uxor, un secondo appellativo ricorrente per indicare la moglie nella latinità classica è quello di coniunx. Mulier, infatti, è impiegato solo secondariamente con questo significato, destinato invece a diventare preminente solo in età post-classica e nelle lingue romanze. Sul punto, Hindermann 2013 (con particolare riferimento agli epistolari di Cicerone e Plinio) ; Treggiari 1991, 6-7 ; Adams 1972. Per uno studio estensivo sull’impiego degli epiteti di genere nella prosa latina, Santoro L’Hoir 1992. Retour au texte

26 Dixon 1988. Retour au texte

27 Nonostante la legislazione abbia goduto di grande vitalità, rimanendo in vigore fino all’inizio del IV sec. d.C., le osservazioni qui condotte si riferiscono all’età augustea. Sulle modifiche apportate al dettato normativo nel prosieguo dell’età imperiale, vd. McGinn 2013 ; McGinn 1998, 105-139 ; Astolfi 19964, 352-358 ; Zabłocka 1986. Retour au texte

28 Giunti 2012, 342-343; cfr. Thomas 1990, 106. Retour au texte

29 Eck 2016a, 296-299; Coppola Bisazza 2016, 193; McGinn1998, 76; Astolfi 19964, 334; Masi Doria 1996, 177; Brunt 1971, 562. Retour au texte

30 Eck 2019, 82; McGinn 1998, 75; Astolfi 19964, 333-335; Gardner 1986, 77; Wallace-Hadrill 1981, 58-59; Nörr 1981, 352. Plin. Pan. 26.5 : Locupletes ad tollendos liberos ingentia praemia et pares poenae cohortantur. I ricchi sono esortati ad allevare figli da cospicui premi e da pene non minori”. Il Gnomon dell’Idios Logos, massimario con cui veniva regolata l’attività finanziaria del funzionario che amministrava in Egitto la cosiddetta res privata principis, subordinava le sanzioni al superamento della soglia di 100.000 sesterzi per gli uomini, 50.000 per le donne : Astolfi 19964, 82-83. Contrario a ritenere tali limiti patrimoniali di portata più generale, Maiuro 2012, 55-56 e n. 131. La legislazione, a ogni modo, prevedeva specifici vantaggi per la parte minoritaria della popolazione che ambiva a una carriera magistratuale (precedenza nell’assunzione dei fasces consolari ; abbassamento dell’età minima per l’accesso al cursus honorum ; posizione privilegiata nell’assegnazione delle province e degli incarichi vacanti) : Astolfi 19964, 316-320. Retour au texte

31 Per una discussione sul concetto di élite nel mondo romano, con particolare riferimento alla componente femminile della società, vd. Hemelrijk 2015, 12-18. Retour au texte

32 Il riferimento è al recente tentativo condotto da Giovanna Coppola Bisazza (Coppola Bisazza 2016), che trae dalla sua analisi delle conclusioni a mio parere non condivisibili. Sul punto, vd. anche Cenerini 2018, n. 9. Retour au texte

33 Se le donne possedessero o meno ab antiquo una piena capacità successoria è questione controversa in dottrina. Favorevoli ad ascrivere già alle Dodici Tavole l’idea di una sostanziale equiparazione tra la posizione dei discendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile, presente anche in alcuni testi giurisprudenziali classici e post-classici (e.g. Gai. 2.156, 2.159 ; Paul. Sent. 4.8.20) Humbert 2010, 878-879 ; Venturini 2003 ; Gardner 1986, 163 ; Crook 1986, Peppe 1984, 50-51. Contra Monaco 2000, la cui ricostruzione è accolta da Cenerini 20092, 43-45, che assegna l’acquisto di capacità successorie e patrimoniali alla metà del III sec. a.C., in connessione con la patrimonializzazione dell’hereditas. È senza dubbio nel contesto demografico, sociale ed economico dello scontro con Annibale, a ogni modo, che la capacità patrimoniale femminile assume per la prima volta proporzioni più evidenti, assurgendo a questione di rilevanza pubblica : Vettori 2019. Retour au texte

34 La critica concorda tendenzialmente sul fatto che la diffusione del matrimonio sine manu fosse nella tarda età repubblicana pressoché generale : Evans Grubbs 2002, 21 ; Treggiari 1991, 30-34 e 443. Cfr. Hopwood 2019, 70-71 ; Osgood 2014, 85. Retour au texte

35 Hin 2013, 289-290. Secondo Richard Saller, infatti, già al momento del primo matrimonio, all’interno dell’élite senatoria almeno una fanciulla su tre aveva già perso il padre, e le probabilità per quest’ultimo di sopravvivere alla figlia erano destinate a decrescere progressivamente : a 25 anni erano orfane di padre più della metà e a 30 anni più di due terzi delle figlie : Saller 1994, 55 (Tavola 3.2b) ; 208. Retour au texte

36 Crook 1986, 62. Retour au texte

37 Osgood 2014, 86 ; Gardner 1986, 178 ; Cass. Dio 54.16.1 : τοῖς τε ἀγάμοις καὶ ταῖς ἀνάνδροις βαρύτερα τὰ ἐπιτίμια ἐπέταξε... “[Augusto] prescrisse pene piuttosto severe per i celibi e per le nubili. Retour au texte

38 Astolfi 19964, 64-67. Retour au texte

39 Fondamentale, sul punto, Wallace-Hadrill 1981. Va precisato che a essere intaccata dalla normativa augustea era esclusivamente la successione testamentaria, con ogni probabilità quella di maggiore diffusione a quest’epoca. Pur vigente, infatti, la successione ab intestato, interveniva a regolare solo casi residuali : Humbert 2010, 864 ; Stern 2000 ; Saller 1994, 157 e 163 ; Crook 1986, 65-66. Retour au texte

40 Corbier 1985. Retour au texte

41 Alle severe restrizioni in materia testamentaria previste dalla legge vi era un’eccezione molto importante: i consanguinei fino al sesto grado potevano capere per testamento anche in caso di celibato/nubilato e di unione contraria alle leggi: McGinn 1998, 72-73; Astolfi 19964, 64-67; Crook 1986, 67; Wallace-Hadrill 1981, 66-67. Retour au texte

42 Sul coinvolgimento femminile in questa prassi nell’alto impero, Hartmann 2012. Retour au texte

43 Gai. 2.111 : Caelibes quoque, qui lege Iulia hereditates legataque capere uetantur, item orbi, id est qui liberos non habent... “Anche i celibi, cui è vietato dalla lex Iulia ricevere eredità e legati, così gli orbi, cioè quanti non hanno figli.... Sugli espedienti messi in atto per aggirare la normativa, Spagnuolo Vigorita 20103, 34-36. Tra di essi rientrava anche il ricorso al repudium, ovvero la possibilità per ciascun coniuge di sciogliere unilateralmente il matrimonio. Augusto intervenne anche a regolamentare questo aspetto : Suet. Aug. 34.4 ; Giunti 2009. Retour au texte

44 Gai 2.286a : Item orbi, qui per legem Papiam ob id, quod liberos non habent, dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt, olim solida fideicommissa uidebantur capere posse... “Similmente gli orbi, che secondo la lex Papia, non avendo prole, perdono la metà delle eredità e dei legati, una volta si reputava potessero ottenere i fedecommessi per intero...”. Retour au texte

45 Tit. Ulp. 15 : Vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam capere possunt. Quod si ex alio matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt. “Marito e moglie possono reciprocamente succedere per un decimo dell’eredità per il solo fatto di essere sposati. E se da un altro matrimonio abbiano figli superstiti, ricevono, oltre al decimo che acquistano per il solo fatto di essere sposati, tanti decimi quanti sono i figli”. Retour au texte

46 Astolfi 19964, 34-36 ; McGinn 1998, 73. Retour au texte

47 Tit. Ulp. 15.3 : Praeter decimam etiam usufructum tertiae partis bonorum [eius] capere possunt, et, quandoque liberos habuerint, eiusdem partis proprietatem. “Oltre a un decimo possono ricevere anche l’usufrutto della terza parte del patrimonio e per il tempo in cui avranno avuto figli la proprietà di quella stessa parte”. Cfr. P. Oxy XVII, 2089 nella recente edizione commentata di Agnati, Ammirati 2018. Retour au texte

48 Cherry 2002 ; Andrés Santos 2000 ; de Robertis 1997. Da ultimo, vd. anche Buongiorno 2018. Retour au texte

49 Dal divieto dovevano escludersi probabilmente i doni di modico valore: FV 269. Si consideri, tuttavia, che nella quotidianità e nella prassi domestica il godimento e l’amministrazione dei beni avvenivano in modo condiviso, pur permanendo la titolarità giuridica dei beni rigorosamente distinta : Crook 1990. Retour au texte

50 Non invalidando gli atti contrari alle sue disposizioni, la legge si qualificava come una lex minus quam perfecta. Sul punto, McGinn 1998, 72 e nn. 26-27, con bibliografia. Retour au texte

51 Tit. Ulp. 16.2 : Aliquando nihil inter se capiunt, id est si contra legem Iuliam Papiamque Poppaeam contraxerint matrimonium, verbi gratia si famosam quis uxorem duxerit aut libertinam senator. “Talvolta [i coniugi] non ricevono nulla l’uno dall’altro, come quando abbiano stipulato un matrimonio contrario alla lex Iulia e Papia Poppaea, ad esempio nel caso qualcuno [di nascita libera] abbia sposato una donna con una pessima reputazione, o un senatore una liberta” ; Astolfi 19964, 23-30. Retour au texte

52 Solo al tempo di Adriano, o probabilmente già sotto Claudio, conteranno anche i figli nati da unioni extraconiugali. Non sembra plausibile, infatti, che in età augustea si contemplasse la possibilità di includere nel computo dei figli anche la prole frutto di unioni disapprovate dal princeps, né che la legislazione prospettasse situazioni diverse per uomini e donne : Zabłocka 1988, 372-375. Retour au texte

53 La testamenti factio attiva delle donne non costituisce certamente un dato presente ab origine, ma viene assegnata dalla romanistica alla metà del IV/III sec. a.C., in concomitanza con l’affermazione di una forma di testamento svincolata dal carattere pubblicistico tipico delle forme originarie, il cosiddetto testamentum per aes et per libram ; per una puntuale discussione vd. Venturini 2003, 648-670. Potevano redigere un testamento solo le cittadine romane libere, in età pubere e sui iuris ; oltre all’assenso del tutore, era necessaria una totale rescissione dei legami con la famiglia d’origine : Gardner 1986, 167-169. Interpreta la lex Voconia come un primo tentativo di limitare non solo la testamenti factio passiva delle donne, ma anche quella attiva : McClintock 2005 (ma già Hallett 1984, 93 n. 37 e Pomeroy 1976, 222). Retour au texte

54 Sulla prassi testamentaria romana, Champlin 1991, che assegna alle donne solo un quinto dei testamenti attestati dalle fonti. Per una discussione critica sul tema, Pölönen 2002. Retour au texte

55 Roccia 2009. Retour au texte

56 Da ideale di riferimento la pietas nel corso dell’età classica si trasforma progressivamente in parametro dotato di rilevanza giuridica : Gagliardi 2018. Significativo, a ogni modo, che già il laudator di Murdia (CIL VI, 10230, età augustea) con carattere quasi sentenzioso definisca il sentimento materno accostando al piano affettivo quello patrimoniale : amor maternus caritate liberum aequalitate partium constat. “lamore materno traspare dalla devozione verso i figli e dalluguaglianza delle quote ereditarie”. Sulla laudatio Murdiae, da ultima, Pepe 2015, 113-145. Retour au texte

57 Val. Max. 7.7.4 : Septicia, mater Trachalorum Ariminensium, irata filiis, in contumeliam eorum, cum iam parere non posset, Publicio seni admodum nupsit, testamento etam utroque praeterito. A quibus adito, Augustus et nuptias mulieris et suprema iudicia improbavit. Nam hereditatem matrenam filios habere iussit, dotem, quia creandorum liberorum causa coniugium intercesserat, virum retinere vetuit. “Septicia, madre dei due Tracali di Rimini, adirata con i figli, sposò per ripicca quando ormai non poteva più procreare l’attempato Publicio e aveva omesso pure i loro nomi nel testamento. Dopo che costoro ebbero fatto ricorso a lui, Augusto disapprovò sia le nozze della donna sia le sue ultime volontà : infatti ordinò che i figli ottenessero l’eredità materna e proibì al marito di trattenere la dote, poiché il matrimonio non era stato concluso allo scopo di generare dei figli. Sull’episodio, Gulina 2017, 64-71 ; Evans Grubbs 2002, 223-225 ; Wardle 2000, 485-486 ; Astolfi 19964, 45-46. Retour au texte

58 Solo in età tiberiana, con il Senatusconsultum Persicianum, verrà ufficialmente regolamentato anche questo aspetto : Tit. Ulp. 16.3 ; Talbert 1984, 451 nr. 144. Retour au texte

59 Sul matrimonio delle persone anziane, Manfredini 2003 (in particolare, su Septicia, 262-264) ; Astolfi 19964, 41-48. Retour au texte

60 Un indizio di storicità dell’episodio potrebbe ravvisarsi nell’origine riminese del senatore Publius Galerius Trachalus, console nel 68 d.C. e figlio del prefetto d’Egitto d’età tiberiana Caius Valerius : Cenerini 1982, 55-58. Contra Bruun 1995, 462, n. 21. Retour au texte

61 McGinn 1998, 94-99, 119-120 (che propone un’interpretazione restrittiva dell’aggettivo probrosae, assegnandolo alle sole adultere) ; Astolfi 19964, 53-61. Se, in base alle disposizioni augustee, le feminae probrosae fossero ab origine carenti di capacitas, è questione controversa ; la testimonianza di Suet. Dom. 8.3, che ci informa di un provvedimento di Domiziano teso a conferire alle feminae probrosae un’incapacità totale, farebbe propendere per una risposta affermativa : l’iniziativa dell’imperatore probabilmente privò del tutto della capacitas un soggetto che ne era già sprovvisto parzialmente. Retour au texte

62 Sotto il profilo pubblico, per esempio, la legge vietava espressamente alla donna condannata per adulterio il godimento del ius accusandi e la facoltà di essere testimone in un iudicium publicum : D. 22.5.14 (Pap. l. S de adult.), D. 22.5.18 (Paul. 2 de adult.). Retour au texte

63 D. 48.5.30.1(Ulp. 4 de adult.). Retour au texte

64 Paul. Sent. 2.26.14 : Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri : adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegantur. “Fu deciso di punire le donne colpevoli di adulterio con la confisca della metà della dote e della terza parte dei beni e con la relegazione su un’isola : di portar via poi agli uomini adulteri la metà del patrimonio con uguale relegazione su un’isola, purché siano relegati su isole diverse”. Anche se la fonte è post-classica, le penalità riportate sono considerate da McGinn 1998, 142, n. 23 come ascrivibili alla legge augustea. Lo studioso sottolinea come anche in questa legge le sanzioni fossero “chiefly patrimonial in nature”. La lex Iulia de adulteriis aveva sulla dote un’incidenza di gran lunga superiore rispetto a quanto previsto dalla retentio propter mores : in caso di generica condotta immorale da parte della moglie, infatti, al marito era concesso trattenere una quota pari ad un sesto dei beni dotali : Tit. Ulp. 6.12. Per una messa a punto del dibattito critico sulla paternità delle Pauli Sententiae, vd. Ruggiero 2017, 1-77. Retour au texte

65 Péter 1991 ; per una rassegna delle occorrenze nelle fonti letterarie e giuridiche, Treggiari 1991, 8 n. 37. Retour au texte

66 Cic. de leg. 3.7 ; pro Marc. 23. Retour au texte

67 Suet. Iul. 23.3 ; App. B Civ. 2.10 ; Cass. Dio 38.7.3. Sui precedenti legislativi dell’iniziativa augustea, Spagnuolo Vigorita 20103, 15-17 ; Astolfi 19964, 342-347. Retour au texte

68 In modo significativo, fu capace di trovare spazio anche all’interno dell’elogio funebre pronunciato in suo onore da Tiberio, come testimonia Cass. Dio 56.41.6 : Πῶς τοῦ τε πλήθους καὶ τῆς ἀκριβείας ἅμα τῶν νόμων... ; πῶς τῶν γερῶν τῶν τοῖς γαμοῦσι καὶ τεκνοῦσι προκειμένων ; “come non ricordare l’abbondanza e insieme l’accuratezza delle sue leggi... ? o i premi concessi a coloro che si sposano e generano figli ?. Retour au texte

69 Secondo Jörs 1882, 33-34 il ius liberorum era previsto già dalla lex Iulia de maritandis ordinibus. Retour au texte

70 L’unica eccezione riguardava la concessione della cittadinanza romana alla moglie del latino che avesse con lui un figlio di almeno un anno : Gai 1.29-32a ; Tit.Ulp. 3.1-3. Retour au texte

71 Per una disamina dei vantaggi connessi al ius liberorum, in età augustea e nelle epoche successive, si vedano Armani 2018 ; Evans Grubbs 2002, 37-43 ; Astolfi 19964, 72-80 ; Zabłocka 1988. Sull’evoluzione storica dell’istituto, Biavaschi 2013. Retour au texte

72 La distinzione sembra sfuggire a gran parte degli studiosi. Fondamentale, sul punto, Spagnuolo Vigorita 2012, 261-262, sulla base delle intuizioni di Jörs 1882, 35 ; 56 e Jörs 1893. Ma vd. già Astolfi 19964, 75-76 ; 368. Retour au texte

73 Alla liberta, invece, erano necessari quattro figli: Gai. 3.43-44; Tit. Ulp. 29.3. Sembra che potessero rientrare nel computo anche i figli morti dopo il dies nominis e che il sesso della prole non avesse alcuna rilevanza : Astolfi 19964, 73. Retour au texte

74 I privilegi spettanti a chi assolveva agli obblighi procreativi previsti dalla legge potevano essere attribuiti anche a donne e uomini privi dei necessari requisiti, dapprima a opera del senato, in seguito per volontà dell’imperatore. Cass. Dio 55.2.6 : οἷς γὰρ ἂν τὸ δαιμόνιον, εἴτ᾿ οὖν ἀνδρῶν εἴτε γυναικῶν, μὴ δῷ τοσαυτάκις τεκνῶσαι, τούτων τισὶν ὁ νόμος, πρότερον μὲν διὰ τῆς βουλῆς νῦν δὲ διὰ τοῦ αὐτοκράτορος, τὰ τῶν τρὶς γεγεννηκότων δικαιώματα χαρίζεται, ὥστε σφᾶς μήτε τοῖς τῆς ἀπαιδίας ἐπιτιμίοις ἐνέχεσθαι καὶ τὰ τῆς πολυπαιδίας ἆθλα πλὴν ὀλίγων τινῶν καρποῦσθαι. “La legge, infatti, che inizialmente veniva applicata dal senato ma che ora è garantita dall’imperatore, offre il privilegio concesso ai genitori di tre figli anche a uomini o a donne che non hanno ricevuto in sorte di generare tale numero di figli : con questo sistema essi non sono sottoposti alle penalizzazioni che spettano a coloro che non generano neppure un figlio e ricevono quasi tutti gli incentivi destinati a coloro che invece ne generano molti”. Secondo Astolfi 19964, 75-76 e 81 fino all’età di Costantino, a ogni modo, questa concessione mantenne un carattere del tutto eccezionale ; cfr. Armani 2018, che sottolinea come il ius abbia progressivamente assunto contorni più onorifici che propriamente giuridici. Retour au texte

75 Coppola Bisazza 2016, 39-41 ; Masi Doria 1996, 149-150 e 164-171 (patrone) ; 147-149 (discendenti femminili del patrono). Retour au texte

76 Sulla relazione tra patroni e liberti, Mouritsen 2011, 36-65, in partic. 41-42 per i rapporti successori. Notoriamente, pur non potendo esercitare una formale potestas, attraverso gli istituti dell’obsequium e delle operae il patrono poteva far valere nei confronti dei liberti determinati diritti, nonché godere di una posizione privilegiata a livello matrimoniale e patrimoniale. Retour au texte

77 Sulla materfamilias come domina, Saller 1998, 86. Sul patronato femminile, riscontrabile a ogni livello della scala sociale, Buonopane, Cresci Marrone 2016 ; Keegan 2014, 11-23. Manca nel panorama critico uno studio estensivo del fenomeno in ambito privato. Retour au texte

78 Il patrono poteva risultare beneficiario di una quota della proprietà anche quando c’erano degli eredi naturali, in caso di successione legittima e testamentaria. Il patrono aveva diritto a metà dell’asse in presenza di un figlio, a un terzo se i figli erano due, mentre occorrevano tre figli per eliminare la pretesa del patrono. La lex Papia assicura dunque al patrono e alla sua discendenza maschile la possibilità a succedere al liberto. Retour au texte

79 Gai. 3.42. Val la pena ricordare che al tempo di Plinio 100.000 sesterzi rappresentavano il censo decurionale (Plin. epist. 1.19), una cifra lontana rispetto all’entità dei grandi patrimoni senatori ma tutt’altro che trascurabile, soprattutto se di considera l’importanza economica cui assurse un sempre maggior numero di liberti tra la fine della Repubblica e l’inizio del Principato : Masi Doria 1996, 131-146 ; Duncan-Jones 1974, 243. Retour au texte

80 Alla liberta erano necessari tre figli per godere della stessa posizione che l’editto concedeva al patrono. Astolfi 19964, 221-224. Retour au texte

81 Gai. 3.46 ; Tit. Ulp. 29.5 ; Astolfi 19964, 218-219. Più complessa la successione nei confronti della liberta. Retour au texte

82 Coppola Bisazza 2016, 38-39 ; Astolfi 19964, 316-317 ; Zabłocka 1988, 375-377 ; Gai. 1.145 : Itaque si quis filio filaeque testamento tutorem dederit et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia vero nihilo minus in tutela permanet ; tantum enim lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum tutela liberantur feminae. “Così se qualcuno avrà dato per testamento il tutore al figlio e alla figlia e entrambi avranno raggiunto la pubertà, il figlio cessa di avere il tutore, mentre la figlia rimane ciononostante sotto tutela ; solo in virtù della lex Iulia et Papia Poppaea infatti le donne sono liberate dalla tutela grazie al diritto derivante dall’aver figli” ; Gai. 1.194 : Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium <liberorum iure, libertinae vero quattuor, si in patroni> liberorumve eius legitima tutela sint, nam ceterae quae alterius generis tutores habent trium liberorum iure tutela liberantur. “Sono liberate dalla tutela le ingenue per il diritto di tre figli, le liberte invece di quattro, se sono sotto la tutela legittima del patrono o dei suoi discendenti ; sono invece liberate dalla tutela in base al diritto di tre figli se hanno tutori di altro genere, come Atiliani o fiduciari”. Secondo Zabłocka 1988, 367-368, il dettato gaiano indurrebbe a ritenere che la lex Iulia de maritandis ordinibus avesse riservato questa esenzione alle sole ingenuae e che alle liberte sia stata estesa solo dalla successiva lex Papia Poppaea. Gai. 1.145 (ingenuae) ; Gai. 3.44 ; Tit. Ulp. 29.3 (libertae). Retour au texte

83 Gardner 1986, 22-26. Sull’evoluzione storica dell’istituto, Tellegen 2013. Retour au texte

84 Sulla specificità della condizione delle Vestali, Lorsch Wildfang 2006, 64-75 ; Gardner 1986, 22-26. Retour au texte

85 Tit. Ulp. 11.27 ; Tellegen 2013, 409-410. Sulle ragioni alla base della persistenza giuridica della tutela, Du Plessis 2017. Retour au texte

86 Tellegen-Couperus 2006. A partire dalla tarda età repubblicana non solo si era ammessa gradualmente la possibilità che una donna scegliesse da sé il proprio tutore e lo mutasse a piacimento, ma in taluni casi il tutore poteva essere costretto dal pretore a prestare la propria auctoritas : Gai. 1.190. Retour au texte

87 In relazione all’esenzione della tutela, Zabłocka 1988, 375 sostiene che “il privilegio del ius trium liberorum era indubbiamente più importante per le donne che per gli uomini”. Retour au texte

88 Dixon 1984. Retour au texte

89 McGinn 1908, 77. Sulla lex Voconia, vd. infra, pp. 46-49 e nn. 95, 96, 97 e 101. Non pare, invece, che le matres beneficiassero dell’assegnazione di legati e quote ereditarie afferenti ai caduca, riservata, almeno fino a Caracalla, ai patres inclusi nel testamento come heredes o legatarii. Solo in assenza di questi ultimi sarebbero subentrati dapprima l’erario e poi il fisco : Gai. 2.286a ; Gai. 2.206 ; Maiuro 2012, 58-59 ; Astolfi 19964, 262-268. Retour au texte

90 I figli superstiti nati da altro matrimonio, infatti, consentivano solamente di aumentare la capacitas dei genitori di tanti decimi quant’era il loro numero ; ne occorrevano pertanto ben più di tre per ottenere la capacitas completa : Tit. Ulp. 15.1 : Astolfi 19964, 74. La uxor decimaria è menzionata in P. Oxy XVII 2089 ; Agnati, Ammirati 2018, in partic. 47-48. Retour au texte

91 Tit. Ulp. 16.1a : Libera inter eos testamenti factio est si ius liberorum a principe impetraverint ; aut si filium filiamve habeant, aut quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint ; vel si duos trimo, vel post nominum diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unis cuiuscumque aetatis inpubes amissus solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri intra decem menses uxor ex eo perperit, solidum ex bonis sius capit. “Fra i coniugi vi è la capacità a succedere senza limiti se abbiano ottenuto dal principe il ius liberorum, oppure un figlio o una figlia in comune, o abbiano perduto un figlio di quattordici anni o una figlia di dodici, o se abbiano perduto due figli di tre anni o tre figli dopo il giorno dell’imposizione dei nomi ; anche un solo figlio morto a qualsiasi età attribuisce il godimento di una completa capacitas, anche se, tuttavia, per un anno e sei mesi. Ugualmente, se dopo la morte del marito la moglie entro dieci mesi abbia partorito un figlio nato da lui, acquista interamente i beni”. Fayer 2005, 578-579. Retour au texte

92 Si tratta dell’ottavo giorno di vita per i maschi e del nono, invece, per le femmine ed è il momento in cui i nuovi nati sono ammessi nel gruppo e nel culto familiare attraverso una solenne cerimonia di purificazione, la lustratio. All’interno di questa cerimonia si inseriva la nominis impositio : Paul.- Fest., p. 107 L ; Fayer 2005, 578-579 e n. 989, con bibliografia. Retour au texte

93 Vd. supra, Tit. Ulp. 16.1, n. 91; cfr. Tit. Ulp. 15.2; Astolfi 19964, 35. Retour au texte

94 Wallace-Hadrill 1981, in partic. 61. Per una diversa interpretazione della normativa, cfr. Hallett 2012, 374. Retour au texte

95 Gai. 2.226 : Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent... Perciò fu poi emanata la legge Voconia, con cui si stabilì che non fosse consentito ad alcuno prendere a titolo di legato o mortis causa più di quel che ricevessero gli eredi ; Gai. 2.724 : Item mulier, quae ab eo qui centum milia aeris census est per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest. “Così la donna che per la legge Voconia non può essere istituita erede da chi è stato censito per un valore di centomila assi può tuttavia acquistare l’eredità a lei lasciata per fedecommesso”. Retour au texte

96 Treggiari 1991, 69. Sulla lex Voconia, McClintock 2017 ; Monaco 2000, 185-199 ; Pölonen 1999 ; Dixon 1985. Retour au texte

97 Cass. Dio 56.10.2-3 : τῶν τε γυναικῶν τισι καὶ παρὰ τὸν Οὐοκώνειον νόμον, καθ᾿ ὃν οὐδεμιᾷ αὐτῶν οὐδενὸς ὑπὲρ δύο ἥμισυ μυριάδας οὐσίας κληρονομεῖν ἐξῆν, συνεχώρησε τοῦτο ποιεῖν· καὶ ταῖς ἀειπαρθένοις πάνθ᾽ ὅσαπερ αἱ τεκοῦσαι εἶχον ἐχαρίσατο. 3. Kἀκ τούτου ὅ τε Πάπιος καὶ ὁ Ποππαῖος νόμος ὑπό τε Μάρκου Παπίου Μουτίλου καὶ ὑπὸ Κυίντου Ποππαίου Σεκούνδου, τῶν τότε ἐν μέρει τοῦ ἔτους ὑπατευόντων, ἐτέθησαν. “Ad alcune donne, contrariamente alla lex Voconia, in base alla quale a nessuna donna era lecito ereditare dai cittadini con un patrimonio superiore alle venticinquemila dracme [100.000 sesterzi], consentì di travalicare i limiti. Inoltre, concesse alle Vestali tutti i privilegi di cui godevano le donne che avevano generato dei figli. E quindi venne redatta la lex Papia Poppaea da parte di Marco Papio Mutilio e di Quinto Poppeo Secondo, che allora rivestirono il consolato per una parte dell’anno. Peraltro, per combinazione, tutti e due non solo erano senza figli, ma non erano neppure sposati, ed è proprio da questo caso che venne riconosciuta la necessità della legge”. Sul passo, Swan 2004, 234-235 ; Astolfi 19964, 321 ; si veda la puntuale analisi Spagnuolo Vigorita 2012 (ma già Spagnuolo Vigorita 20103, 151-152 e n. 214, nonché 169-170 e n. 270). Interpretano restrittivamente la concessione augustea, riferendola esclusivamente alla successione tra moglie e marito, Spagnuolo Vigorita 2012 e Evans Grubbs 2002, 287 n. 8, ma, non sapendo con esattezza a quali donne faccia riferimento Cassio Dione, l’esenzione dalla lex Voconia potrebbe aver influenzato una più ampia gamma di rapporti ereditari, per esempio quelli tra padri e figlie o tra extranei. Significativo l’impiego da parte dello storico del verbo κληρονομεῖν al posto del più generico λαμβάνειν : Spagnuolo Vigorita 2012, 261, n. 16, sulla scorta di Jörs 1882, 42 ; par. 27, n. 3. Retour au texte

98 D. 31.52 (Ter. Clem. 3 ad l. I. et P.). Sulla differenza tra i due istituti, spesso difficile da apprezzare anche a causa delle ambiguità lessicali delle fonti, Astolfi 19964, 11. Se l’assenza di testamenti factio invalidava ab origine il testamento e la disposizione, in mancanza di capacitas il testamento manteneva la sua validità e la disposizione si invalidava solo successivamente. Retour au texte

99 Cass. Dio 56.32.1-2 (Xiph. 120, 7–121, 32) : ...τὰς ­διαθήκας ­αὐτοῦ ­Πολύβιός ­τις ­καισάρειος ­ἀνέγνω [...] κατελέλειπτο ­δὲ ­ἐν ­αὐταῖς ­τὰ ­μὲν ­δύο ­μέρη ­τοῦ ­κλήρου ­τῷ ­Τιβερίῳ, τὸ ­δὲ ­λοιπὸν ­τῇ ­Λιουίᾳ, ὥς ­τινες ­λέγουσιν· ­ἵνα γάρ τι καὶ ἐκείνη τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἀπόνηται, παρὰ τῆς βουλῆς ᾐτήσατο τοσοῦτον αὐτῇ καὶ παρὰ τὸν νόμον καταλιπεῖν δυνηθῆναι. 2. κληρονόμοι μὲν δὴ οὗτοι ἐγεγράφατο· “Polibio, un liberto imperiale dette lettura del suo testamento [...]. In esso [scil. Augusto] aveva lasciato due terzi dell’eredità a Tiberio, il resto a Livia, come alcuni dicono : infatti, affinché anche questa potesse in qualche misura fruire dei suoi beni, aveva chiesto al senato di poterle lasciare una tale quota, benchè ciò fosse contrario alla legge. Questi dunque erano stati istituiti eredi” ; Swan 2004, 311. Sul testamento di Augusto, Suet. Aug. 101.2 ; Swan 2004, 376-378 ; Champlin 1989. Sul legame tra Augusto e Livia, da ultima, Cenerini 2019. Retour au texte

100 Cass. Dio 55.2.5 : ἀλλ᾿ ὁ μὲν προαπώλετο, ἡ δὲ δὴ Λιουία εἰκόνων τε ἐπὶ παραμυθίᾳ ἔτυχε, καὶ ἐς τὰς μητέρας τὰς τρὶς τεκούσας ἐσεγράφη “Tuttavia [scil. Druso] morì prima del previsto e Livia ottenne in riconoscimento delle statue come conforto, oltre ad essere annoverata tra le madri che avevano generato tre figli”. Sul punto, Eck 2016a, 298. L’attribuzione del privilegio nel 9 a.C. conferma che i praemia per la maternità, concessi anche a chi non avesse generato un sufficiente numero di figli, erano previsti già dalla lex Iulia de maritandis ordinibus. Retour au texte

101 Va infatti specificato che, almeno dal punto di vista economico, l’incidenza dei condizionamenti sanciti dalla lex Voconia va sottoposta a riconsiderazione : numerosi furono infatti gli escamotages elaborati per eludere la legge e far pervenire a mogli, madri, sorelle e figlie la porzione di patrimonio desiderata : McClintock 2017, Pölönen 2002, 148. Sugli espedienti per aggirare la normativa, Dixon 1985 ; Vigneron 1983. Ciò nonostante, l’esenzione dalla normativa aveva ripercussioni di assoluto rilievo per l’honor institutionis : Humbert 2010, 880. Retour au texte

102 È ipotizzabile che l’autonomia e la ricchezza ottenute dalle donne grazie al ius liberorum abbiano inciso in qualche modo anche nei rapporti tra i sessi. Sul punto, Eck 2019, 85 : “Men thereby lost their wide-ranging power over women. One can imagine that not all men were happy about that” ; con particolare riferimento alle donne afferenti alla domus Augusta, Hallett (forthcoming). Retour au texte

103 Zabłocka 1988, 375. Retour au texte

104 Oltre a Saller 1994, 204-224 e Saller 1984 e, sulla dote si vedano Stagl 2009 ; Fayer 2005, 673-738 ; Treggiari 1991, 323-364 ; Gardner 1986, 97-116. Nonostante il diritto romano non richiedesse inderogabilmente la presenza della dote per rendere valida un’unione matrimoniale, sulla sua costituzione gravavano fortissime aspettative sociali : Fayer 2005, 673-674 ; Treggiari 1991, 323 ; Gardner 1986, 97. Retour au texte

105 Casola 2017. Retour au texte

106 D. 23.2.19 (Marc. 16 inst.) ; Gai. 1.178 ; Tit. Ulp. 11.20 ; Astolfi 19964, 150-151. L’attestazione di un obbligo giuridico di dotare risale all’età di Giustiniano. Ne assegnano ad Augusto l’introduzione Coppola Bisazza 2016, 28-29 ; Stagl 2009, 27-63 ; scettici circa la presenza ab origine dell’obbligo nella legislazione di Augusto, Astolfi 19964, 149-155 ; Gardner 1986, 97. Prudente anche Casola 2017, 224-227. Retour au texte

107 Sulla titolarità della dote, Fayer 2005, 714-717. Retour au texte

108 Tali aspettative maturarono solo contestualmente alla diffusione del matrimonio sine manu e non erano assolute, come testimoniano sia la prassi delle retentiones (Tit. Ulp. 6.9), sia la diffusione dei patti dotali : Treggiari 1991, 338-339, 356-361 ; Dixon 1985. Retour au texte

109 Sulle seconde nozze a Roma, Humbert 1972. Retour au texte

110 D. 23.3.17pr. (Paul. 7 ad Sab.) : In rebus dotalibus virum prestare oportet tam dolum quam culpam, quia causa sua dotem accipit : sed etiam diligentiam praestabit, quam in suis rebus exhibet. “In materia dotale il marito deve rispondere tanto di dolo che di colpa, poiché è nel suo interesse che riceve la dote. Ma risponderà anche della diligenza che impiegherà nei propri affari”. Sul passo, Santucci 2008, 257-263. Retour au texte

111 Coppola Bisazza 2016, 29-30 ; Moreau 2003, 469-473, secondo cui la presenza di una clausola inerente la dote anche nella legge contro l’adulterio sarebbe stata dettata dalla necessità di implementare la tutela, disciplinata in modo non esaustivo nel quadro della lex Iulia de maritandis ordinibus. Retour au texte

112 D. 24.3.63 (Paul. 2 ad l. I. et P.) ; D. 24.3.64 (Ulp. 7 ad l. I. et P.) ; Astolfi 19964, 156-160. Retour au texte

113 D. 48.10.14.2 (Paul. 22 quaest). Maritus servum dotalem manumisit et in testamento eius legatum sibi adscripsit. Quaesitum est, quid mulier ex lege Iulia consequi potest. “Il marito manomise uno schiavo dotale e nel testamento di lui si lasciò assegnare un legato. È stato chiesto che cosa possa conseguire la moglie, in base alla lex Iulia” ; la moglie poteva far valere le proprie pretese alla morte del coniuge, anche a svantaggio degli eredi del marito, come attesta D. 24.3.64.9 (Ulp. 7 ad l. I. et P.), ma anche già nel corso del matrimonio : D. 24.3.65 (Scaev. lib. sing. quaest. publ. tract.) : haec actio etiam constante matrimonio mulieri competit. “Quest’azione spetta alla moglie anche nel corso del matrimonio”. In modo sorprendente, non contemplando l’ipotesi che il marito potesse essere ancora nella condizione di filius familias, la legge non avrebbe tenuto conto degli effetti patrimoniali della patria potestas. Stando ad Ulpiano, infatti, il giurista d’età augustea Labeone avrebbe lamentato l’omissione del socer tra i soggetti contro i quali la donna poteva agire D. 24.3.64.9 (Ulp. 7 ad l. I. et P.) Sul punto, Moreau 2003, 470. Retour au texte

114 Moreau 2003, 471 e nn. 46 e 49. Retour au texte

115 Paul. Sent. 2.21.2 : Lege Iulia de adulteriis cavetur, ne dotale praedium maritus invita uxore alienet. “Con la lex Iulia de adulteriis si dispone che il marito non possa alienare senza la volontà della moglie il fondo costituito in dote”. Incerto è se il peculiare regime stabilito per i fondi italici si estendesse anche ai fondi provinciali, come attesta Gai. 2.63 : Nam dotale praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohiberetur alienare [...] Quod quidem ius utrum ad Italica tantum praedia an etiam ad provincialia pertineat, dubitabatur. “Al marito in base alla lex Iulia è proibito alienare il fondo dotale senza il consenso della moglie [...]. Per quanto si discuta se questa regola valga solo per i fondi italici o anche per quelli provinciali”. Sembra che il divieto riguardasse anche il fidanzato : D. 23.5.4 (Gai. 11 ad ed. prov.). Retour au texte

116 I cambiamenti intercorsi in relazione alla prassi matrimoniale, uniti alla rilevanza sempre maggiore attribuita alla parentela in linea femminile (cognatio), già negli ultimi decenni della Repubblica avevano temperato notevolmente nella prassi l’asimmetria sancita a livello giuridico : Saller 1999, 183. Retour au texte

117 Al di là della tendenza ad abusare di categorie concettuali attualizzanti, è necessario ribadire che la legislazione non era un progetto pianificato con lo scopo cosciente di favorire l’elemento femminile. Essa rispondeva infatti a finalità decisamente più ampie e investiva di responsabilità coniugali e riproduttive allo stesso modo entrambi i sessi. Si rammenti che la stessa nozione di ius liberorum qualificava estensivamente “il diritto del genitore a ottenere alcuni privilegi in virtù della prole” (Astolfi 19964, 72) e prevedeva specifici riconoscimenti non solo per le madri ma anche per i padri. Retour au texte

118 Wallace-Hadrill 1981, la cui ricostruzione è accolta da Galinski 1996, 136-137. Retour au texte

119 Suet. Aug. 66.2 ; Cass. Dio 56.32.3. A tale usanza, ampiamente praticata in vita, il princeps tenne fede con coerenza anche nelle sue disposizioni testamentarie : Cass. Dio 56.41.6. Sulla prassi, da parte di privati, di assegnare all’imperatore eredità e legati, Maiuro 2012, 38-69. Retour au texte

120 Per una puntuale discussione in merito, Mastrorosa 2007. Retour au texte

121 Cass. Dio 56.3.1-8. Retour au texte

122 Cass. Dio 56.3.5-6 : πῶς δ᾿ οὐ μακαριστόν, ἀπαλλαττόμενον ἐκ τοῦ βίου, διάδοχον καὶ κληρονόμον οἰκεῖον ἐξἑαυτοῦ γεγονότα καὶ τοῦ γένους καὶ τῆς οὐσίας καταλιπεῖν, καὶ τῇ μὲν φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ διαλυθῆναι τῇ δὲ ἐκείνου διαδοχῇ ζῆσαι, καὶ μήτ᾿ ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις ὥσπερ ἐν πολέμῳ γενέσθαι μήτε ἄρδην ὥστε ἐν πολέμῳ γε ἀπολέσθαι ; καὶ ταῦτα μὲν τὰ κέρδη ἴδιά που τοῖς γαμοῦσι καὶ τεκνοποιοῦσιν ὑπάρχει· “Ciò che procura la felicità maggiore, una volta che si è lasciata la vita, non è forse lasciare come successore ed erede della tua stirpe e del tuo patrimonio qualcuno che è nato da te, ormai separato dalla natura umana ma ancora presente nell’anima di quel tuo discendente, in una posizione tale per cui non si cade né in potere di estranei, come capita in guerra, né si muore definitivamente, come capita in una pestilenza ? Questi, pertanto, sono i vantaggi privati per coloro che si sposano e generano dei figli”. Retour au texte

123 Spagnuolo Vigorita 20103, 19-27 ; Osgood 2014, 83 ; Moreau 2007a. Da ultimo, cfr. Eck 2019, 80-81. L’esatto momento in cui Augusto avrebbe dato inizio al suo programma di riforme è da tempo al centro di un vivace dibattito critico. Sulla base di Prop. 2.7.1-2, che menziona una lex edicta e poi sublata, anticipa al 28/27 a.C. l’elaborazione dei primi provvedimenti normativi Jörs 1894 (ma già Hertzberg 1843, 31 e 223-225). Cfr. Mommsen 1899, 691 n. 1, ripreso da Spagnuolo Vigorita 20103, 20-21, più prudentemente propenso a individuare nella lex citata da Properzio non una legge vera e propria ma un progetto di legge reso pubblico e poi ritirato, secondo una prassi attestata anche da Cass. Dio 55.4.1. Così anche Eck 2019, 81. Per altre fonti che citano i provvedimenti di Augusto in riferimento al consolato del 28 a.C., o a partire dalla chiusura del tempio di Giano del 29 a.C., cfr. Hor. carm. 3.6.17-30 ; Vell. Pat. 2.89.3-4 ; Tac. ann. 3.28.2 ; Cass. Dio 53.21.1-5 ; Flor. 2.34, 64 ; Oros. 6.22.3 ; Hier. chron. a. Abr. 1987-1988 (30-29 a.C.) ; Cassiod. chron. 562-563 (a.u.c. 727 = 28 a.C.) ; contra Badian 1985 ; Mantovani 2008, 39-41, che individua nella lex properziana una norma emessa in età triumvirale abrogata nel 28 a.C. Sulla ricostruzione di Mantovani esprime le proprie riserve Moreau 2007c. Per uno status quaestionis in materia, con ricca bibliografia, rimando a Spagnuolo Vigorita 20103, 1-10 e nota a ; Moreau 2003, 462-469 e Moreau 2007a. Retour au texte

124 Vell. 2.89.3-4 : Finita vicesimo anno bella civilia, sepulta externa, revocata pax, sopitus ubique armorum furor ; restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas ; imperium magistratuum ad pristinum redactum modum ; tantummodo octo praetoribus adlecti duo. prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata. rediit cultus agris, sacris honos, securitas hominibus, certa cuique rerum suarum possessio. leges emendatae utiliter, latae salubriter ; senatus sine asperitate nec sine severitate lectus. “Terminate dopo vent’anni le guerre civili, soffocate quelle esterne, ripristinata la pace, placato ovunque il furore delle armi, restituita forza alle leggi, autorità ai processi, dignità al senato, il potere dei magistrati venne ricondotto all’antica misura, soltanto due pretori furono aggiunti agli otto esistenti. L’antico e venerando assetto della res publica fu restaurato, i campi tornarono a essere coltivati, le cose sacre a essere onorate, gli uomini a vivere in sicurezza, ciascuno certo del possesso dei propri beni. Alcune leggi furono corrette in modo opportuno, altre proposte in modo proficuo, il senato venne scelto senza difficoltà ma non senza rigore”. Sul passo, Cowan 2019 ; Woodman 1983, 251-252, 255-256. Retour au texte

125 App. B Civ. 5.130.540 : κατήγγελλέ τε εἰρήνην καὶ εὐθυμίαν, “proclamava pace e sicurezza” e Gabba 1970, 216-217. Sul tema della securitas, Ricci 2018. Retour au texte

126 Non si trattava di un ripristino degli assetti precedenti, ma di garantire a ciascuno la certezza della proprietà in base al nuovo status quo : Ferriès 2013, 406. Retour au texte

127 Sul sintagma res publica restituta, attestato nella Laudatio Turiae (LT 2.25-26), nei Fasti Praenesitini (CIL I2 p. 231 = InscrIt. XIII.2, 17 p. 112), oltre a Millar 1973, 63-64, vd. Licandro 2018, 183-305 ; Hurlet, Mineo 2009, 9-22 ; Mantovani 2008, in partic. 32-33 ; Todisco 2007 ; Ferrary 2003. Cfr. Gowing 2005, 4-5. Retour au texte

128 des Bouvrie 1984, 195: “The expression that ‘the state cannot survive’ is a metaphor, which easily leads us to think of concrete biological survival of its members. On the contrary, the organization of marriage is a social and political question. It is not just a matter of increasing birth rate, or keeping the population number, the state in the physical meaning, but what is at stake is the preservation of the state as a power structure: the state as a structure of relationships between privileged and non-privileged; the total hierarchy of the Roman state. To great extent membership in the hierarchical ladder of social orders – formal groups juridically defined – was inherited”. Retour au texte

129 Sulla magistratura, Gara, Foraboschi 1993 ; Gabba 1990. Il testo dell’editto di proscrizione, appeso nel foro già la notte del 27 novembre, è riportato per intero da App. B Civ. 4.31-44. Per una discussione sulla sua autenticità, Canfora 1981, 216-217 ; Hinard 1985, 228 ; Gabba 1993, 127-134. Retour au texte

130 Canfora 1981. Retour au texte

131 Le proscrizioni colpirono anche, e forse pure in maggior misura, i cavalieri (Canfora 1981, 208-211 ; Hinard 1985, 264-269) ; gran parte delle nostre evidenze riguarda a ogni modo i senatori ; lo stesso catalogo presente in Hinard 1985, 275-292 include infatti solo 19 cavalieri a fronte degli oltre 140 senatori. Retour au texte

132 La critica ha dimostrato in modo persuasivo come da un punto di vista prettamente numerico la portata dei decessi vada fortemente riconsiderata. Diversamente da quanto fa gran parte degli studiosi moderni, secondo Biava 2004, 323-336 le proscrizioni non vanno intese nell’ottica di una strage generalizzata. Lo studioso, che tenta efficacemente di ricomporre le discrepanze relative agli elenchi dei proscritti presenti in App. B Civ. 4.7.28 e Cass. Dio 47.2-3, sostiene che dei 300 che con buona approssimazione furono inscritti nelle liste, solo 40 siano deceduti a seguito delle esecuzioni, 2 si siano suicidati, mentre si siano salvati ben in 91. Un certo scetticismo sul reale numero delle vittime è espresso già da Syme 20143, 213. Si tratta di un dato la cui chiarezza emerge solo a posteriori, frutto di minuziose indagini comparative volte a ricomporre le non trascurabili discrepanze delle fonti, e per nulla indicativo, pertanto, della percezione che le proscrizioni suscitarono nell’immediato, tra i contemporanei. L’immaginario collettivo, in una sorta di identificazione tra lo stato e il suo organo più rappresentativo, il senato, imputava proprio alla scomparsa dei suoi esponenti più illustri il collasso del regime repubblicano : Sen. Suas. 7.1. Retour au texte

133 L’editto stabiliva una perfetta simmetria tra pene e ricompense : i complici erano sottoposti alle medesime punizioni dei proscritti mentre i delatori beneficiavano delle stesse ricompense degli esecutori. Non stupisce, dunque, che vi sia stata una massiccia partecipazione alla caccia ai proscritti anche da parte della plebe urbana : Nep. Att. 11. Retour au texte

134 App. B Civ. 4.11.44. Retour au texte

135 Non vi era nemmeno bisogno di esplicitare nell’editto le conseguenze patrimoniali delle proscrizioni, apertamente dichiarate da App. B Civ. 4.5.20. La condanna alla pena capitale per il diritto romano determinava infatti ipso iure la confisca. Sembra addirittura che in alcuni casi il possesso di ingenti ricchezze sia stato il movente fondamentale per l’inclusione nelle liste (App. B Civ. 4.5.17). Va notato, a ogni modo, che numerosi furono gli individui interessati da confische non legate alle proscrizioni propriamente dette, senza contare che le disposizioni triumvirali erano spesso aggravate dall’insolenza dei soldati : oltre ad avanzare pretese sui patrimoni confiscati sulla base delle disposizioni ricevute, uccidevano anche chi non era stato proscritto e ne saccheggiavano l’abitazione : Biava 2004, 328-329, n. 186. Sulla valenza politica delle confische e delle spoliazioni, Ferriès 2016 e 2013. Retour au texte

136 Canfora 1981, 211. Retour au texte

137 Gabba 1990, 801; Cic. off. 1.43: Pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos. Retour au texte

138 App. B Civ. 4.15.60 τῶν ­δὲ ­ἐκφυγόντων ­οἱ ­μὲν ­ὑπὸναυαγίων ­ἀπώλλυντο, ἐς ­πάντα ­σφίσι ­τῆς ­τύχης ­ἐπιβαρούσης, οἱ ­δὲ ­ἐπανήχθησαν ­ἐκ ­παραλόγων ­ἐπί ­τε ­ἀρχὰς ­τῆς ­πόλεως ­καὶ ­στρατηγίας ­πολέμων ­καὶ ­θριάμβους. οὕτως καιρὸς ἦν ἐκεῖνος ἐπίδειξις παραδοξολογίας. “Di quanti poi riuscirono a fuggire, alcuni morirono in naufragi, e la fortuna fu loro del tutto avversa, altri inaspettatamente tornarono in città, ottennero cariche pubbliche, comandi militari e celebrarono anche dei trionfi: a tal punto paradossali furono le vicende di quei momenti”; Cass. Dio 47.12.1: καὶ πλεῖστοι μὲν τῶν μὴ προγραφέντων διά τε ἔχθραν καὶ διὰ χρήματα παραπώλοντο, πλεῖστοι δὲ τῶν ἐπικηρυχθέντων οὐχ ὅτι περιεγένοντο ἀλλὰ καὶ κατῆλθον αὖθις, καί τινες αὐτῶν καὶ ἀρχὰς ἔσχον. δ᾿ ἀναχώρησίς σφισι πρός τε τὸν Βροῦτον καὶ πρὸς τὸν Κάσσιον “moltissimi, anche tra i non proscritti, morirono o per l’odio o per le ricchezze, mentre moltissimi proscritti non solo si salvarono, ma anche ritornarono in patria e alcuni di loro rivestirono delle cariche pubbliche. Si erano rifugiati presso Bruto, presso Cassio e presso Sesto”. Retour au texte

139 Dopo una prima lista contenente 130 nomi di proscritti, pare ne sia stata affissa una seconda con altri 150 nomi (Cass. Dio 47.3.2). Presumibilmente, le due includevano, raggruppandoli in modo omogeneo, sia senatori che cavalieri. Retour au texte

140 App. B Civ. 4.5.17 ; App. B Civ. 4.7.28 ; Biava 2004, 316-319. Retour au texte

141 Franco 2016, 140-141 ; Biava 2004, 318. Hinard 1985, 247-255. Si tratta di provvedimenti emessi individualmente dai singoli triumviri e precedenti alla restitutio generale. Quest’ultima venne sancita dall’edictum emesso nel 39 a.C., dopo gli accordi di Miseno, probabilmente da identificare con quello menzionato da Velleio Patercolo (2.77.3) ; ad esso fanno esplicito riferimento anche alcune declamazioni senecane (Contr. 6.4.10.3.3 ; 10.3.12) : Migliario 2009, 62. Cfr. Dalla Rosa 2015, 185, secondo il quale, pur segnando la fine del terrore legato alle proscrizioni, la restitutio di Miseno non avrebbe sancito una riappacificazione tra i triumviri e i loro avversari politici. Retour au texte

142 App. B Civ. 5.71.300-301 ; 5.72.306 ; Ferriès 2013, 404. Hinard 1985, 275-292. Retour au texte

143 Dalla Rosa 2015, 185 ipotizza che la riammissione alle cariche pubbliche sia avvenuta in due tranches, e che tra inizialmente sia stato introdotto un divieto di eleggibilità abolito poi nel 28 a.C. Sul reintegro di alcuni esponenti della factio antoniana, Fèrries 2007, 274-303. Retour au texte

144 RG 8.2 : senatum ter legi “per tre volte ho rivisto le liste dei membri del senato” ; le lectiones operate da Augusto si collocano nel 29 a.C., nel 18 a.C. e nell’11 a.C. Sul punto, Cooley 2009, 138-139 ; Ferriès 2007, 292-296. Retour au texte

145 Se inizialmente il censo di base dei senatori era stato fissato a 400.000 sesterzi perché “molti di loro erano stati privati del patrimonio familiare per via delle guerre” (Cass. Dio 54.26.3), nel 18 a.C. Augusto elevò il censo richiesto per l’ammissione all’ordo senatorius a un milione di sesterzi, differenziando nettamente i requisiti previsti per cavalieri e senatori : Cass. Dio 54.17.3 ; 54.26.3-5 ; Suet. Aug. 41.3. Talbert 1984, 10-11 ; Nicolet 1984, 91-93 ; ipotizza l’esistenza di una certa progressività nella definizione dei nuovi requisiti censitari Nicolet 1976a, 32. Retour au texte

146 Migliario 2009. In generale, sulla presenza del tema delle confische nel dibattito pubblico degli anni 44-31 a.C., Laignoux 2013. Retour au texte

147 Sen. Contr. 4.8 : bona bello perdidi, ad restitutionem nudus veni. “ho perso i miei beni per la guerra, sono giunto nudo al momento del reintegro”. Retour au texte

148 Cass. Dio 48.53.3 : εἰσὶ ­δὲ ­οἳ ­καὶ ­παντάπασι ­τὰς ­ἀρχὰς ­ὑπὸ ­πενίας ­ἐγκατέλιπον. “Alcuni rinunciarono del tutto alla carica a motivo della povertà”. Retour au texte

149 App. B Civ. 4.41.172. Secondo Cass. Dio 48.53.4, anche il figlio era stato incluso nelle liste di proscrizione assieme al padre : Hinard 1985, 501 nr. 98. Negli anni delle guerre civili l’edilità non rappresentava una magistratura particolarmente ambìta : non solo si trattava di una carica molto onerosa, ma esistevano modi più rapidi per ascendere nel cursus honorum : Osgood 2006, 303. Retour au texte

150 Sulla publicatio bonorum come arma politica nell’età delle guerre civili, Ferriès 2016 e Ferriès 2013, nonché Allély 2008. Retour au texte

151 Il dato è desunto dall’efficace tabella presente in Hinard 1985, 275-292. Venticinque i casi in cui fu raggiunto il consolato : L. Aemilius Lepidus Paullus (cos. 34, nr. 4), il figlio di C. Antistius Vetus (cos. 6, vd. nr. 8), il figlio di L. Arruntius (cos. 6 d.C., vd. nr. 20), il figlio di Cn. Calpurnius Piso [Frugi] (coss. 7 e 1 a.C., vd. nr. 30), probabilmente il figlio di L. Cassius (cos. 11 d.C., vd. nr. 35), un discendente di C. Cassius Longinus (cos. 30 d.C., vd. nr. 36), il figlio di L.Cornelius Cinna (coss. 32 a.C. e 5 d.C., vd. nr. 46), il figlio di [L. Cornelius] Lentulus Cruscellio (cos. 18, vd. nr. 47), il figlio di Cn. Domitius Ahenobarbus (cos. 16 ; vd. nr. 51), Q. Haterius (cos. suff. 5, vd. nr. 61), un discendente di [C.] Hosidius Geta (cos. 43/45 d.C., vd. nr. 65), il figlio di D. Laelius Balbus (cos. 6 d.C., vd. nr. 71), il figlio di M. Licinius Crassus (cos. 14, vd. nr. 73), il probabile figlio adottivo di M. Livius Drusus Claudianus (cos. 15, vd. nr. 78), il nipote di Nonius (cos. 35 d.C., vd. nr. 93), un discendente di M. Porcius Cato (cos. suff. in un anno imprecisato, vd. nr. 109), il nipote e il figlio rispettivamente di [Sex. Quinctilius] Varus senior e iunior (cos. 13, vd. nr. 110, 111), il figlio e il nipote di L. Scribonius Libo (cos. 15, vd. nr. 118), il figlio di C. Sentius Saturninus Vetulo (cos. 19, vd. nr. 120), il nipote di Ser. Sulpicius Galba (cos. 5, vd. nr. 132), il figlio di L. Titius (cos. 31, vd. nr. 137), M. Tullius Cicero (cos. 30, nr. 140), M. Valerius Messalla Corvinus (coss. 3 a.C. e 20 d.C., vd. nr. 145), il nipote di T. Vinius (cos. 69 d.C., vd. nr. 156). Più incerti, invece, i casi dei nipoti di C. Turranius (vd. nr. 143) e di M. Volusius (vd. nr. 159) ; il figlio di C. Antistius Reginus (vd. nr. 7), è triumvir monetalis ; i figli di C. Velleius (vd. nr. 146), poi, riescono ad entrare in senato. Singolare, infine, ed emblematico il destino del figlio di L. Villius Annalis : candidato alla questura, per aver denunciato il padre ai soldati che lo cercavano, fu ricompensato con l’edilità e con l’intero patrimonio del genitore, salvo poi essere ucciso a propria volta dai soldati (App. B Civ. 4.18.69-70 ; Val. Max. 9.11.6 ; Hinard 1985, 545-548 nr. 155). Retour au texte

152 In età triumvirale il Senato era stato exhaustum crudeliter, repletum turpiter (Sen. Suas. 6.1); Syme 20143, 217-222; Canfora 1981, 211. Retour au texte

153 Vell. 2.89.3. Sul passo, vd. supra, pp. 53-54 e n. 124. Retour au texte

154 Nicolet 1976a, 30-31. Retour au texte

155 Cass. Dio 47.14.1 : Καίτοι ταῖς τε γυναιξὶ ταῖς τῶν φονευομένων τὰς προῖκας καὶ τοῖς τέκνοις τοῖς μὲν ἄρρεσι τὸ δέκατον ταῖς δὲ θηλείαις τὸ εἰκοστὸν τῆς ἑκάστου σφῶν οὐσίας δώσειν, ὡς καὶ δὴ δίκαιοι φιλάνθρωποί τε ὄντες, ἐπηγγείλαντο. Per una discussione del passo, Ferriès 2016, 158. Retour au texte

156 L’età delle proscrizioni, anche sotto il profilo strettamente fiscale, è stata efficacemente definita come il momento in cui “l’arbitraire devient [...] la règle” : Nicolet 1976b, 87. Retour au texte

157 Ferriès 2016, 158. Sulle proscrizioni sillane, Hinard 1985, 17-223 ; 327-411 (catalogo dei proscritti). Quello della moderazione rispetto al predecessore senza scrupoli, non a caso, risulta un vero e proprio Leitmotiv all’interno dell’editto : App. B Civ. 4.10.39 ; Canfora 1981, 217-218. L’ablazione dei patrimoni dei proscritti, infatti, con Silla era stata totalmente priva di limitazioni e aveva esplicato la sua potenza afflittiva non solo sul condannato, ma sull’intera famiglia : a fronte del reato commesso dal loro ascendente, i discendenti vennero di fatto privati del diritto a succedere, e nessuna particolare garanzia venne riservata nemmeno alla dote. Ne derivò una generazione di liberi proscriptorum costretti a patire un’ingiusta esclusione dalla vita politica : pur essendo loro concesso il ritorno a Roma, per molti giovani appartenenti alle più illustri famiglie permase infatti l’interdizione dalle cariche pubbliche. Solo trent’anni dopo le proscrizioni, nel 49 a.C., essi riuscirono a recuperare integralmente i loro diritti grazie alla lex Antonia de proscriptorum liberis : Hinard 1985, 217-219, 324. Retour au texte

158 Cass. Dio 47.14.2 : οὔτε ταῦτα πλὴν ὀλίγων ἐδόθη, τά τε τῶν λοιπῶν καὶ πάνυ πάντα ἀδεῶς ἐπορθεῖτο, “questi proclami rimasero lettera morta, eccettuati pochi casi, mentre i beni dei non proscritti venivano impunemente saccheggiati senza eccezione”. Anche Plut. Ant. 21.4 conferma come, nella prassi, l’avidità dei triumviri colpisse anche le mogli e i parenti dei proscritti, facilmente esposti all’accusa calunniosa di complicità. Retour au texte

159 Scuderi 1979, 351. Contrari a una eccessiva enfasi sul movente finanziario alla base delle proscrizioni Férries 2016 ; Biava 2004, 328-330, Hinard 1985, 257, inclini invece a sottolinearne la coerenza sul piano politico (contra, Syme 20143, 216 ; Canfora 1981, 213). Retour au texte

160 Cass. Dio 47.6.5. Retour au texte

161 Hinard 1985, 256 ; la possibilità per i figli di far valere i loro diritti sui beni paterni è attestata indirettamente anche da App. B Civ. 4.18.72. Retour au texte

162 Vell. 2.77.3 ; Hinard 1985, 254-255. Retour au texte

163 App. B Civ. 5.72.306 : ...κάθοδον ­δὲ ­τοῖς ­ἔτι ­φεύγουσι ­τῶν ­ἐπιφανῶν, πλῆν ­ἔι ­τις ­ἐπὶ ­τῷ ­φόνῳ ­Γαΐου ­Καίσαρος ­ψήφῳ ­καὶ ­κρίσει ­κατέγνωστα· ­καὶ τῆς ­περιουσίας ­τοῖς ­μὲν ­ἄλλοις, ὅσοι ­κατὰ ­φόβον ­ἔφεθγον ­καὶ ­τὰ ­ὄντα ­αὐτοῖς ἐκ βίας ἀπωλώλει, τὸ ἐντελὲς ἀποδοθῆναι χωρὶς ἐπίπλων, τοῖς δὲ προγεγραμμένοις μοῖραν τετράτην. “...fu concesso il ritorno ai nobili ancora in esilio, eccetto per quelli condannati dal voto e dal giudizio di Gaio Cesare ; che fosse restituito l’intero delle proprietà eccetto la suppellettile a quanti erano fuggiti per timore e ai quali i beni erano stati tolti con violenza ; la quarta parte ai proscritti” ; Cass. Dio 48.36.4 : καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ Σέξτος εἷς ἐξ αὐτῶν γεγονέναι ἐδόκει. ἀλλ᾿ ἐγράφη γε τοὺς ἄλλους πλὴν τούτων πάντας ἐπί τε ἀδείᾳ καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ τῆς δημευθείσης σφῶν οὐσίας ἐπανελθεῖν, καὶ ἐκείνων μέν τισι καὶ δημαρχίας καὶ στρατηγίας ἱερωσύνας τε εὐθὺς δοθῆναι. “Ma fu messo per iscritto che tutti, tranne quelli che ho detto [scil. gli uccisori di Cesare], avrebbero ricevuto l’amnistia e avrebbero riacquistato un quarto delle terre confiscate ; che alcuni di loro avrebbero avuto subito il tribunato, la pretura, i sacerdozi” ; Hinard 1985, 253-255. Cfr. App. B Civ. 4.36.152. Retour au texte

164 Hinard 1985, 320. Si tratta di : L. Aemilius Lepidus Paullus (cos. 34, nr. 4), C. Antistius Vetus (cos. 30, nr. 8), M. Appuleius (cos. 20, nr. 12), L. Arruntius (cos. 22, nr. 20), Cn. Calpurnius Piso (cos. 23, nr. 30), Ap. Claudius Pulcher (cos. 38, nr. 42), Cn. Domitius Ahenobarbus (cos. 32, nr. 51), M. Iunius Silanus (cos. 25, nr. 68), M. Licinius Crassus (cos. 30, nr. 73), M. Lollius Paullinus (cos. 21, nr. 81), Q. Lucretius Vespillo (cos. 19, nr. 84), L. Saenius Balbinus (cos. suff. 30, nr. 115), L. Scribonius Libo (cos. 34, nr. 118), L. Sestius (cos. 23, nr. 126), M. Tullius Cicero (cos. 30, nr. 140), M. Valerius Messalla Corvinus (cos. 31, nr. 145). Mantennero il rango senatorio anche M. Oppius (aed. 37, nr. 98) e Sergius (sen. 31, nr. 122). Retour au texte

165 I beni dei proscritti erano di norma subito messi all’asta : Ferriès 2016, 146. Retour au texte

166 Ferriès 2016, 158. In base a un’ipotesi formulata da Leo Peppe in sede di discussione della tesi di dottorato “Domum Servavit”. La responsabilità economica delle donne romane tra guerre civili e Principato. Economia e diritto per una storia di genere (Trento, 30 maggio 2018), che ringrazio, in alcuni casi le conseguenze patrimoniali delle proscrizioni furono probabilmente limitate giocando d’anticipo, attraverso l’istituto della fiducia cum amico. L’ordinamento romano, infatti, prevedeva la possibilità di trasferire fiduciariamente la proprietà, in vista di una successiva restituzione o al fiduciante, o a una terza persona. Retour au texte

167 Nep. Att. 12.3 ; Hinard 1985, 515 nr. 117. Retour au texte

168 Già nel 38 a.C., per esempio, ricevettero la pretura ben 67 uomini : Cass. Dio 48.43.2. Retour au texte

169 Su Lucio Cornelio Cinna iunior vd. Ferriès 2007, 503-504 nr. 157 ; Hinard 1985, 457-458 nr. 46 ; Sen. clem. 1. 9. 8 : Ego te, Cinna, cum in hostium castris inuenissem, non factum tantum mihi inimicum sed natum, seruaui, patrimonium tibi omne concessi. “Io, Cinna, anche se ti ho trovato nell’accampamento avversario, non cresciuto, ma nato come nemico, ti ho risparmiato e ti ho concesso l’intero patrimonio paterno”. Retour au texte

170 Dapprima partigiano di Cesare, aveva poi seguito Bruto e per ordine di quest’ultimo aveva fatto uccidere Gaio Antonio, fratello del triumviro ; dopo Filippi, nell’autunno del 42, Antonio lo fece sgozzare sulla tomba di Gaio, confiscandone i beni : Hinard 1985, 475-476, nr. 64. Retour au texte

171 Tac. Ann. 2.37.1 ; Suet. Tib. 47.2-3. Retour au texte

172 Suet. Aug. 41.3 ; Cass. Dio 53.2.2 ; 54.17.3 ; 55.13.6 ; Spagnuolo Vigorita 20133, 57-5. Significativo, peraltro, che nelle largizioni abbia avuto parte attiva anche la moglie di Augusto, impegnata in prima persona a sovvenzionare i senatori, a sostentarne i figli e a dotarne le figlie, tanto da guadagnarsi l’appellativo postumo di madre della patria : Cass. Dio 58.2.3. Retour au texte

173 — Sul punto, Welch 2011, 310 ; sulla “exemplum literature” e la narrativa relativa all’età triumvirale, con riferimento anche al ruolo delle donne, Vell. Pat. 2.67.2 ; App. B Civ. 4.15.59 ; Franco 2016, 155 ; Syme 20143, 212 ; Osgood 2014, 125 ; Parker 2001. Retour au texte

174 Cluett 1998, 75. Retour au texte

175 Parker 2001, 163-169. Tra gli episodi in cui è attestato un coinvolgimento anche finanziario da parte delle donne, si veda per esempio App. B Civ. 4.48.204-208, dove la sposa di Virginio procura al proprio compagno una nave per la fuga e il denaro necessario a corrompere i militari, o App. B Civ. 4.39.163 in cui la moglie di Acilio non esita a privarsi dei propri gioielli, pur di favorire la fuga del marito. Retour au texte

176 LT 1.37-51 e 2.2a-5a.; sulla Laudatio Turiae, Hopwood 2019; Franco 2016; Pepe 2015, 42-51; Keegan 2014, 87-122; Osgood 2014; Pavese 2012; Cenerini 20092, 78-81; Lindsay 2009; Milnor 2005, 214-219; Hemelrijk 2004; Biava 2004, 338-344; Durry 1950. L’innegabile eccezionalità del comportamento della laudata rispetto agli altri exempla di fides coniugale (Hemelrijk 1987, 196) va commisurata al contesto elogiativo-funerario del documento. L’epigrafe, mutila della sua parte iniziale, non consente conclusioni definitive circa l’identità dell’uxor commemorata e del laudator ; sul punto, vd. infra, n. 224. Retour au texte

177 Il quadro di riferimento è quello del matrimonio sine manu, che a quest’epoca doveva godere di maggiore diffusione. Sul punto, vd. supra, n. 34. Retour au texte

178 L’esclusione delle donne dalle liste di proscrizione è sostenuta da Hinard 1985, 233 n. 22 ; contra Biava 2004, 310-311 n. 35, che ricorda come l’editto, oltre a non prevedere alcuna specifica dispensa per le donne, punisse chi infrangesse il divieto di proteggere e ospitare i proscritti proprio con l’inclusione nelle liste. Va naturalmente operato un distinguo tra le due accezioni del verbo tecnico προγράφειν, che indicava sia le proscrizioni propriamente dette, caratterizzate da una forte matrice politica, e altre disposizioni di carattere generale come confische, tassazioni o ritorsioni. Mentre le prime sancivano la messa a morte d’autorità attraverso l’editto e non colpivano le donne, per le seconde la pena capitale rappresentava solo un esito secondario e potevano riguardare anche la componente femminile. La προγραφή indicava semplicemente l’esposizione nel foro a scopo di notifica di una lista di soggetti interessati da un provvedimento : Biava 2004, 327-328 ; Magnino 1998, 182 ; Cass. Dio 45.16.1. È ipotizzabile che la consistenza dei patrimoni delle donne non solo non sia stata intaccata, ma negli anni delle guerre civili possa addirittura essere cresciuta. A favorire una concentrazione patrimoniale in mano femminile potrebbe altresì essere intervenuta la prassi di cedere a vario titolo a mogli, sorelle e figlie parti della proprietà allo scopo di preservarle dalle confische : Lucchelli, Rohr Vio 2016, 189-191 e n. 79. Retour au texte

179 App. B Civ. 4.32-34. Sull’episodio di Ortensia, Hopwood 2015 ; Peppe 2016, 358-361 ; Cenerini 20092, 73-78 ; Osgood 2006, 83-83 ; Magnino 1998, 180-185 ; Peppe 1984, 17-50 ; Canfora 1981, 218-219. Oltre alla narrazione estesa dei fatti presente in Appiano, all’orazione di Ortensia fanno riferimento anche Valerio Massimo e Quintiliano (Val. Max. 8.8.3 e Quint. Inst. 1.1.6). Sulla politica fiscale dei triumviri, Woytek 2003, 405-408 ; Scuderi 1979 ; Nicolet 1976b, 87-98. Retour au texte

180 Scuderi 1979, 359-360. Retour au texte

181 La netta presa di posizione da parte femminile nel foro, al cospetto dei triumviri, perde almeno in parte il suo carattere eversivo se la si valuta da un lato come l’esito del fallimento delle politiche di mediazione familiare tentate dal gruppo, che in prima battuta si era appellato, così com’era socialmente consono, alle donne vicine ai triumviri ; dall’altro, come l’ineludibile conseguenza delle assenze maschili determinate dalle proscrizioni e dalle ritorsioni a esse collegate : App. B Civ. 4.32.138 ; Lucchelli, Rohr Vio 2016, 176-178. Retour au texte

182 La designazione di Ortensia quale portavoce delle matronae potrebbe doversi alle sue innate doti oratorie, in quanto figlia di un celeberrimo oratore, ma anche alla rappresentatività della sua condizione familiare. In quanto sorella di Quinto Ortensio ma anche in qualità di moglie di Q. Servilio Cepione, padre adottivo di Bruto, la donna era stata toccata direttamente nelle proscrizioni : Münzer 1913, 2482. Vd. anche Magnino 1998, 183 ; Hinard 1985, 475-476 e n. 3. Retour au texte

183 Nonostante non siano riuscite a ottenere la revoca del provvedimento, è significativo che Valerio Massimo ritragga Ortensia come colei che è riuscita a perorare la causa delle matrone costanter et feliciter : Val. Max. 8.3.3. Retour au texte

184 Lucchelli, Rohr Vio 2016, 176-183 e 190-191. Retour au texte

185 La gravità della situazione finanziaria era dovuta al controllo delle province orientali da parte dei cesaricidi, che si erano accaparrati quelle entrate tributarie provinciali ; inoltre l’esiguità degli introiti legati ai bona proscriptorum, poco appetibili sul mercato (App. B Civ. 4.31.133), costrinse i triumviri a escogitare ulteriori forme di tassazione : Scuderi 1979, 359-360 ; Canfora 1981, 218 ; Syme 20143, 217. Retour au texte

186 La centralità dei patrimoni femminili negli anni delle guerre civili è attestata a chiare lettere sia dalla corrispondenza di Cicerone sia da App. B Civ. 1.63.282. Tra le donne interessate da questo primo provvedimento rientrava con ogni probabilità anche Servilia, che, dopo Filippi, risulta praticamente sul lastrico, forse anche a causa del supporto finanziario prestato al figlio : Nep. Att. 11.4 ; Osgood 2006, 84. Sulle proprietà della donna, Treggiari 2019, 248-250. Retour au texte

187 Cluett 1998, 74. La folla dapprima fa spontaneamente largo nel foro, poi impedisce ai littori di trascinare le donne lontano dalla tribuna, così com’era stato disposto dai triumviri : App. B Civ. 4.34.145. Retour au texte

188 Peppe 1984, 41 ; Hemelrijk 1987, 229, che rintraccia profonde analogie tra l’episodio di Ortensia e la protesta matronale citata da Livio in occasione del dibatto sull’abrogazione della lex Oppia, nel 195 a.C.. Difende l’autenticità del discorso di Ortensia, possibilmente tra le fonti impiegate per la stesura della celebre contrapposizione tra Catone e il tribuno Lucio Valerio narrata in Liv. 34.1-8 Hopwood 2015 ; contra Briscoe 2019, 111. Sulla lex Oppia e sul dibattito relativo alla sua abrogazione, Vettori 2019 ; Feichtinger 2015, Valentini 2012, 8-21 ; Cambria 2009 ; Perl, El-Qalqili 2002 ; Goria 1987 ; Desideri 1984 ; Culham 1982 ; con particolare attenzione agli aspetti retorici, vd. anche Vassiliades 2019 ; Mastrorosa 2006. Retour au texte

189 App. B Civ. 4.33.140 : Τί δὲ ἐσφέρωμεν αἱ μήτε ἀρχῆς μήτε τιμῆς μήτε στρατηγίας μήτε τῆς πολιτείας ὅλως, τῆς ὑμῖν ἐς τοσοῦτον ἤδη κακοῦ περιμαχήτου, μετέχουσαι ; “Perché dobbiamo pagare noi, che non partecipiamo alle cariche pubbliche, agli onori, ai comandi militari, insomma alla vita politica, che voi vi contendete con risultati così infelici ?”. La menzione dell’esclusione dai virilia officia quale argomento a sostegno della non imponibilità dei patrimoni femminili ricorre anche in Liv. 34.7.8-9. Retour au texte

190 Il carattere arbitrario del provvedimento è sottolineato da App. B Civ. 4.32.135 : καὶ ­αὐτὰς ­ἔδει­, τὰ ­ὄντα ­τιμωμένας­, ἐσφέρειν ­ἐς ­τὰς ­τοῦ ­πολέμου ­χρείας, ὅσον ­ἑκάστην ­οἱ ­τρεῖς ­δοκιμάσειαν. “esse dovevano valutare i loro patrimoni e versare all’erario pubblico per le necessità della guerra ciascuna quello che i triumviri avrebbero stabilito”. Retour au texte

191 Così Lucchelli, Rohr Vio 2016, 183-188. La ricostruzione proposta dagli studiosi potrebbe trovare conferma nelle parole di Valerio Massimo 8.3.3 che riporta il successo di Ortensia nei seguenti termini : impetravit ut maior pars imperatae pecuniae his remitteretur, “ottenne per le donne l’esonero dalla maggior parte delle tasse” ; Briscoe 2019, 111-112. Retour au texte

192 In App. B Civ. 4.34.146 la richiesta della stima dei patrimoni femminili è presentata contestualmente all’istituzione di un obbligo di contribuzione per i detentori di più di 400.000 sesterzi, indipendentemente dal loro status (cittadini o stranieri) e dal loro rango (liberti o sacerdoti). La critica ipotizza che anche le donne sottoposte a tassazione fossero in possesso di un patrimonio di dimensioni analoghe a quello degli uomini “sulla base dell’unicità del contesto e dell’identità della situazione normativa” : Peppe 1984, 25. Retour au texte

193 Il provvedimento, pur privo di un esplicito riferimento a Ortensia e all’ordo matronarum, trova menzione anche in Cassio Dione (Cass. Dio 47.16.4), dove risulta assegnato ai “possessori di qualche rendita” (τὸ δὲ δὴ τοὺς καὶ ἐφ᾿ ὁποσονοῦν [...] εὐποροῦντας), “sia uomini sia donne, appartenenti non solo al ceto senatorio o equestre ma anche dei liberti [...] scritti nelle liste e obbligati a pagare una nuova decima sui propri beni” (ἔτι οὐ μόνον τῶν βουλευτῶν ἢ καὶ τῶν ἱππέων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐξελευθέρων, καὶ ἀνδρῶν ὁμοίως καὶ γυναικῶν [...]. ἐς λευκώματα ἐσγραφῆναι καὶ δεκατείαν τινὰ καινὴν δεκατευθῆναι σφόδρα πάντας ἠνίασε). La terminologia impiegata da Cassio Dione evidenzia come l’iniziativa dei triumviri fosse percepita come un vero e proprio sopruso dai cittadini, trattati alla stregua dei provinciali (δεκατία era infatti denominata l’imposta riscossa in ambito provinciale) : Scuderi 1979, 354-355. Il termine è probabilmente impiegato in senso atecnico, senza indicare l’effettivo importo dell’esazione. Quest’ultima non sarebbe dunque del 10 %, ma si attesterebbe sui valori indicati da Appiano : Peppe 1984, 22-24 ; contra Magnino 1998, 182. Cfr. App. B Civ. 4.5.19 in cui si fa riferimento a tasse (εἰσφοράς) volte a colpire il popolo e le donne, e a imposte (τέλη) su vendite e locazioni. Retour au texte

194 Cass. Dio 47.16.5 : τῷ μὲν γὰρ λόγῳ τὸ δέκατον τῆς οὐσίας παρ᾿ ἑκάστου σφῶν ἐπράχθη, ἔργῳ δὲ οὐδὲ τὸ δέκατόν τινι κατελείφθη· ἐπειδὴ γὰρ οὐ ῥητόν τι ἀργύριον πρὸς τὴν τῶν κτημάτων ἀξίαν ἐσενεγκεῖν ἐκελεύσθησαν, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ αὐτοῖς αἱ τιμήσεις τῶν σφετέρων ἐγένοντο, κἀκ τούτου ὡς οὐκ ὀρθῶς αὐτὰ τετιμημένοι διεβάλλοντο, καὶ τὰ λοιπὰ προσαπώλλυσαν. “Apparentemente si faceva pagare a ciascun cittadino un decimo di ciò che possedeva, ma in realtà non gli restava neppure la decima parte dei beni ; non veniva infatti obbligato a pagare una determinata somma sulla base del valore dei beni posseduti, ma a farne egli stesso la stima ; così veniva accusato di aver fatto una stima falsa e perdeva anche ciò che possedeva”. Scuderi 1979, 354-355. Lo storico d’età severiana accenna anche a ulteriori disposizioni connesse a queste, ancor più lesive della capacità patrimoniale e di complessa interpretazione : Cass. Dio 47.17.1-2. Retour au texte

195 Cassio Dione, in effetti, opera una distinzione tra i privati cittadini, incapaci di salvare qualsiasi bene che avesse un qualche valore, e i pochi ricchi che restavano, costretti a tesaurizzare al massimo quanto era rimasto, evitando ogni acquisto anche se nr avevano la possibilità, per non essere privati di ciò che possedevano : Cass. Dio 47.17.3-4. Va notato, inoltre, che la vittoria su Sesto Pompeo, segnò una sorta di pace fiscale : nel 36 a.C. Ottaviano optò per condonare gli arretrati tributari, nel tentativo di guadagnare preziosi consensi oppure, come nota cinicamente Cassio Dione, nell’impossibilità di riscuoterli : Cass. Dio 49.15.3-5 ; Osgood 2006, 323 ; Scuderi 1979, 365. Retour au texte

196 Sul punto, vd. supra, p. 59 e n. 155. Retour au texte

197 Cass. Dio 48.8.4-5. Retour au texte

198 La specificità statutaria dei beni dotali quali res uxoria ben distinti sia dalle proprietà del marito sia all’interno dei beni della moglie è sottolineata da Treggiari 1991, 365 che definisce efficacemente la dos “legally him but potentially hers”. Retour au texte

199 Lo dimostra apertamente la discussione sul destino degli schiavi dotali di Terenzia all’interno dell’epistolario ciceroniano : Cic. fam. 14.4.4 ; Buonopane 2016 ; Dixon 1986, 95-97. Retour au texte

200 App. B Civ. 4.33.142 : καὶ τότε δὲ ἐσήνεγκαν ἑκοῦσαι, καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς ἢ χωρίων ἢ προικὸς ἢ οἰκιῶν, ὧν χωρὶς ἀβίωτόν ἐστιν ἐλευθέραις, ἀλλὰ ἀπὸ μόνων τῶν οἴκοι κόσμων, “e in quel momento contribuirono [scil. le nostre madri] volontariamente, e non in terra, poderi, dote, case, senza le quali le donne libere non possono vivere, ma soltanto con i gioielli che avevano in casa”. Retour au texte

201 Sul punto, Peppe 1984, 30. Retour au texte

202 Nel primo Principato il valore dei beni dotali era tendenzialmente limitato a quanto rendevano in un anno le proprietà di famiglia : Saller 1994, 217-219 (rapporto dote-hereditas) ; 212-217 (entità della dote). L’unica testimonianza in cui è possibile raffrontare l’entità della quota assegnata dotis nomine e l’eventuale ulteriore porzione di bona destinati alla figlia da un padre di famiglia senatoria presenta una proporzione 1 :4 : Sc. de Cn. Pisone Patre, ll. 103-105. Retour au texte

203 Ferriès 2013, 414 : “le rôle des femmes dans la continuité du lignage demeure dans une semi obscurité”. Retour au texte

204 Ferriès 2013, 409. Retour au texte

205 Treggiari 2007, 30-31, data la mancanza di informazioni sul padre di Terenzia, ipotizza che la donna sia diventata orfana ed erede della ricchezza paterna in giovane età. Retour au texte

206 A temperare le conseguenze patrimoniali delle proscrizioni intervenne talvolta anche un’accorta politica matrimoniale : i beni dotali, infatti, costituivano una cospicua immissione di liquidità a vantaggio del marito, fornendo un apporto decisivo per la carriera politica di alcuni liberi proscriptorum. Celebri sono le nozze tra il nipote del triumviro Lucio Emilio Lepido Paolo, proscritto riabilitato dopo il 39 a.C. e la Cornelia di Prop. 4.11 : a distanza di soli cinque anni dal trattato di Miseno, egli risulta capace di finanziare a proprie spese il prosieguo della costruzione della basilica Pauli iniziata dal padre, inaugurata nello stesso anno del suo consolato : Cass. Dio 49. 42. 2 ; Weigel 1985 ; Syme 20143, 263. Figlio e nipote di proscritti era anche Publio Quintilio Varo : rimasto orfano a soli quattro anni, grazie al matrimonio con una delle figlie di Agrippa già nel 25 a.C. potrebbe aver ottenuto la base economica indispensabile per accedere alla questura nonché l’appoggio dello stesso princeps, che lo volle al suo servizio nel corso della campagna in Oriente : Reinhold 1972. Cfr. Syme 20143. Queste unioni, funzionali a guadagnare preziose alleanze tra le fila della vecchia aristocrazia superstite, rientravano naturalmente in un preciso disegno del princeps : Cenerini 2013, 120-121. Retour au texte

207 Tac. ann. 2.371 ; Suet. Tib. 47.2-3. Si noti, peraltro, che sicuramente la casa di Ortensio sul Palatino costituiva il nucleo centrale dell’abitazione del princeps : Suet. Aug. 72.1. Retour au texte

208 Tac. ann. 3.76 ; Münzer 1918 ; Hinard 1985, 448 ipotizza che il console del 30 d.C. possa essere un discendente di L. Cassio Longino ; non è tuttavia possibile accertare il contributo di Giunia Terza nella sua ascesa politica. Retour au texte

209 Cass. Dio 48.16.3. Su Mucia, Mastrorosa 2019, 302-303 ; Vivas Garcìa 2019. La donna aveva partecipato anche alle trattative per la pace di Miseno : App. B. Civ. 5.69.291 ; 5.72.303. Retour au texte

210 Ferriès 2007, 318 nr. 2. Retour au texte

211 Così Ferriès 2013, 410, che ipotizza un legato. Su Marco Emilio Scauro, PIR2 A 405 ; Hinard 1985, 421 nr. 6 ; Cass. Dio 51.2.4-5. Mamerco, figlio di Marco Emilio Scauro, divenne console in età tiberiana : Syme 20143, 550-551. Retour au texte

212 Secondo Treggiari 2007, 148-149, Terenzia “should have been an important member of the delegations”. Retour au texte

213 Hinard 1985, 536 nr. 139 (senior); 537 nr. 140 (iunior). Retour au texte

214 App. B Civ. 4.50.220-221; Treggiari 2007, 149; Hinard 1985, 537 nr. 140; Hanslik 1948. Retour au texte

215 Sulle tutele previste per i degli accordi di Miseno, App. B Civ. 5.71.300-301 ; 5.72.306. Anche se cronicamente in difficoltà con il denaro liquido, secondo Syme 20143, 216 Cicerone alla sua morte era notevolmente ricco. Sulla ricchezza dello statista, Shatzman 1975, 403-425. Per alcune notazioni sulla situazione delle proprietà immobiliari di Cicerone al momento della sua morte, Treggiari 2007, 149, nonché Vell. 2.14.3 sull’esorbitante valore immobiliare della sua residenza urbana. Retour au texte

216 Saller 1994, 119, 123-124. Retour au texte

217 Hinard 1985, 537 nr. 141, nr. 538 nr. 142. Retour au texte

218 Hinard 1985, 508 ; Nep. Att. 12.1-2, 19.4. Sul carattere dissoluto e irascibile del giovane, che in un’occasione tirò una coppa di vino in faccia a Marco Agrippa, Sen. Suas. 7.13 ; Plin. nat. 14.147 ; Treggiari 2007, 153 ; Syme 20143, 345 n. 43. Retour au texte

219 Buonopane 2016; Treggiari 2007, Dixon 1986. Retour au texte

220 Sen. benef. 4.30 : Ciceronem filium quae res consulem fecit nisi pater ? “A che cosa il figlio di Cicerone dovette il consolato, se non alla fama paterna ?”. Retour au texte

221 Sulla ricchezza di Terenzia, Treggiari 2007, 30. Si noti che la rilevanza del contributo di Terenzia al sostentamento dei figli precede di gran lunga sia la restitutio di Marco sia la morte di Cicerone : gli 80.000 sesterzi annuali necessari per il mantenimento del giovane ad Atene erano il frutto delle provvigioni derivanti da alcune tenute comprese nei beni dotali di Terenzia. La destinazione delle rendite di queste proprietà venne decisa piuttosto precocemente dai coniugi, forse già all’interno di un patto dotale, e venne mantenuta in modo significativo anche in seguito al divorzio. Sul fatto che le sostanze di Terenzia fossero idealmente riservate a garantire un futuro al figlio, Cic. Fam. 14.1.5. Nessun dettaglio sulla vita della donna è noto dopo la morte di Cicerone ; le fonti (Val. Max. 8.13.6 ; Plin. nat. 7.158) convergono sull’eccezionale longevità della donna, vissuta fino a 103 anni e probabilmente sopravvissuta anche al figlio Marco : Treggiari 2007, 152. Pur non potendo beneficiare dei bona materna per via testamentaria, il giovane potrebbe averne beneficiato attraverso una donazione. Cfr. Plin. epist.10.4, dove la madre del cavaliere Voconio Romano dona al figlio quattro milioni di sesterzi in terreni proprio per consentirne l’ingresso in senato. Nulla sappiamo a proposito di un eventuale matrimonio di Marco. Retour au texte

222 Cass. Dio 54.10.2 ; App. B Civ. 4.44.189-192 ; RG 6.1 ; 11.1 ; 12.1 ; Birley 2000 ; Hinard 1985, 491-492 nr. 84. Retour au texte

223 Vd supra, p. 60 e n. 163. Retour au texte

224 La possibile identificazione della laudata con Turia, moglie del senatore Quinto Lucrezio Vespillone (Val. Max. 6.7.2 ; App. B Civ. 4.44.189-192), tradizionalmente accolta dalla dottrina per convenzionale praticità, è perlopiù respinta dagli studiosi : Caldelli 2015, 583-584 ; Hemelrijk 2004, 185 n. 2 ; Evans Grubbs 2002, 93 ; Durry 1991. Per recenti tentativi di accreditamento vd., Lindsay 2009 ; Biava 2004, 342-343. Propende per un’appartenenza della coppia all’ordo equester Osgood 2014, 118-124. L’ ipotesi, sulla base di considerazioni stilistico-retoriche, è stata di recente avvalorata anche da Pepe 2015, 49-51, cui rimando per un utile status quaestionis relativo all’identità e allo status dei personaggi. Retour au texte

225 Sull’episodio narrato in Val. Max. 6.7.2, Milnor 2005, 197-198. Retour au texte

226 Si noti che l’imperatore visse per oltre quarant’anni in quella che fu la dimora di Quinto Ortensio Ortalo, con ogni probabilità ereditata dal figlio e successivamente confiscata e messa all’asta, in seguito al suo inserimento nelle liste di proscrizione o alla sua esecuzione: Corbier 1992, 889-891. Retour au texte

227 Hinard 1985, 451-453 nr. 41 ; Tac. ann. 6.51.1. Sulle origini familiari di Livia, Braccesi 2016, 15-21 ; sui rapporti del padre di Livia con la factio antoniana, Christ 1993, 150-151. Retour au texte

228 Rohr Vio 2016b. Retour au texte

229 Hinard 1985, 485-486, nr. 78; Cass. Dio 48.44.1. Retour au texte

230 Suet. Tib. 4.3 ; Ferriès 2007, 366 nr. 38. Retour au texte

231 Sulla ricchezza di Livia, Barrett 2002, 174-185 e Hänninen 2016, in partic. 203 per la situazione patrimoniale della donna al tempo della proscrizione del padre e del marito. Retour au texte

232 Huntsman 2009, 141 ; 147-149. Anche se la carriera di Tiberio Claudio Nerone successiva al divorzio resta oscura, sembra anch’egli sia riuscito a riguadagnare il favore di Ottaviano. Alla sua morte, nel 33 a.C., egli lasciò i suoi figli alla protezione di Ottaviano, nominato loro tutore : Cass. Dio 48.44.5 ; Suet. Tib. 6.4 ; Huntsman 2009, 152-153. Retour au texte

233 Cass. Dio 49.38.1 ; Barrett 2002,137-138 ; Frei-Stolba 1998. L’esenzione venne attribuita anche a Ottavia e, nel medesimo anno, tra la serie di privilegi concessi alla moglie e alla sorella del princeps, rientrano pure il diritto a essere onorate con delle statue e la sacrosanctitas. Sottolinea l’importanza dell’inviolabilità tribunizia nell’ottica della successione, funzionale a proteggere i corpi che avrebbero dovuto generare degli eredi al princeps, Cenerini 2019. Sul significato che i provvedimenti ebbero per le donne della domus Augusta, di necessità purtroppo solo accennati in questa sede, Hallett (forthcoming), con particolare riferimento al ius trium liberorum. Retour au texte

234 Come sostiene Rohr Vio 2019, 13 : “l’emergenzialità è la condizione e legittimazione principale dell’azione pubblica femminile”. In questa sede l’attenzione è stata rivolta in modo precipuo all’episodio della protesta matronale guidata da Ortensia ; tuttavia, tra il II e il I sec. a.C. molteplici furono le occasioni in cui le donne agirono sulla scena pubblica. Sul tema, oltre a Rohr Vio 2016a e 2013 ; Lejeune 2012, rimando alla puntuale analisi di Rohr Vio 2019. Retour au texte

235 Una discussione puntuale sull’incidenza che l’impianto normativo ideato da Augusto ebbe complessivamente sul tessuto sociale, nonché sull’effettivo raggiungimento dei suoi scopi sul piano etico e demografico esula dagli scopi del presente lavoro. Improntate a un sostanziale ottimismo risultano le analisi di Eck 2019, 95 ; Fino 2018 ; McGinn 2008 ; Zabłocka 1988, 381 e Nörr 1981, 354. Contra Evans Grubbs 2002, 189 ; Raditsa 1980 ; Brunt 1971, 566. Retour au texte

236 A partire dagli anni Ottanta, la storiografia ha opportunamente concentrato l’attenzione sul ruolo delle appartenenti all’élite nelle dinamiche sociali, politiche ed economiche della Tarda Repubblica, valorizzandone il crescente protagonismo. Oltre agli studi di carattere monografico dedicati alle singole matronae (Treggiari 2019 e 2007 ; Braccesi 2016 ; Osgood 2014 ; Rohr Vio 2015 e 2013 ; Skinner 2011), si vedano Cenerini, Rohr Vio 2016a ; Rohr Vio 2013 ; Lejeune 2012 ; Valentini 2012 ; Schubert 2002 ; Christ 1993 ; Scuderi 1982 ; Hillard 1992. Da ultime, vd. anche Rohr Vio 2019 e Mastrorosa 2019, la cui analisi, basata su un’attenta rilettura di Cassio Dione, comprende anche il periodo alto-imperiale. Retour au texte

237 Emblematica, sotto questo profilo, la sententia del giurista d’età severiana Papiniano contenuta in D. 1.5.9 (Papin. 31 quaest.) : in multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum, “in molti articoli del nostro ordinamento la condizione femminile è inferiore a quella maschile”. Sull’insopprimibile alterità che caratterizza la funzione giuridica assegnata dall’ordinamento romano alle donne, Pavón 2018 ; Mercogliano 2011, 11-30 ; Thomas 1990 ; Dixon 1984. Retour au texte

238 Si pensi, per esempio, all’onorabilità e alla riconoscibilità pubblica statutariamente connesse all’appellativo materfamilias : Saller 1999, Fiori 1993-1994, Thomas 1990, 106-108 ; Hallett 1984, 211-212. Fin dall’età repubblicana, inoltre, il sistema giuridico romano prevedeva specifici istituti a tutela della dignità che il ruolo di mater conferiva alla donna, come nel caso del curator ventris. La qualità di vita della gestante risultava in definitiva di pubblico interesse e si connetteva inestricabilmente alla sua funzione procreativa : Baccari 2007, 257-258. Retour au texte

239 Dopo la lex Oppia (215 a.C.), volta a limitare il lusso delle donne in un contesto di assoluta emergenzialità sotto il profilo bellico, sociale, ed economico come quello della seconda guerra punica, il caso più emblematico è senza dubbio rappresentato dalla lex Voconia (169 a.C.), che impediva agli appartenenti alla prima classe di censo di nominare erede una donna, permettendo peraltro a quest’ultima di ottenere non più di metà del patrimonio in qualità di legataria. Sui due provvedimenti, vd supra, p. 65, n. 188 (lex Oppia) e pp. 46-49 e nn. 95, 96, 97 e 101 (lex Voconia). Di rilievo pressoché nullo nel limitare la capacità patrimoniale femminile, ma indicativo del profondo cambiamento di mentalità sotteso alla proposta augustea, il divieto introdotto da Cesare volto a limitare l’uso di lettighe, vesti purpuree, secondo Girolamo rivolto specificamente alle donne che non avevano né marito né figli e avevano meno di 45 anni (Suet. Caes. 43.2 ; Hier. Chron. ad. ann. 1971 = 46 a.C.). Retour au texte

240 McGinn 1998, 82. Retour au texte

241 Tale programma, forse anche in virtù dei tratti di doppiezza che lo caratterizzavano, dato che tanto i membri della famiglia quanto quelli dell’entourage di Augusto si dimostrarono tutt’altro che scrupolosi nell’osservanza delle nuove leggi (Syme 20143, 503-504), fu non a caso aspramente avversato. Sulla resistenza incontrata dalla legislazione, Cass. Dio 54.16. 3-7 ; 56.6.6 ; 56.7.1 ; Prop. 2.7.13-14 ; 20 ; Ov. Ars. amat. 2.157 ; 3.585 ; Ov. Amor. 1.4.64-65 ; Eck 2019 ; Astolfi 19964, 347-352 ; Spagnuolo Vigorita 20103, 38-57. Cfr. anche le conclusioni di Raaflaub, Samons 1990. A fronte dei casi in cui è attestata una ferma opposizione alle leggi augustee, anche attraverso la volontà di eluderle (celebre il caso delle matrone che, pur di frodare la legge, non esitarono a farsi prostitute : Suet. Aug. 46,2 ; Tib. 35 ; Tac. Ann. 2.85.1-3 ; D. 48.5.11.2 (Pap. 2 adult.) ; Spagnuolo Vigorita 20103, 42-43 ; Treggiari 1991, 79, 297 ; cfr. le sospette gravidanze di Vistilia menzionate in Plin. nat. 7.39 e studiate da Bruun 2010 e Kavanagh 2010), non mancano tuttavia le testimonianze non solo di un adeguamento al modello prescritto dalla normativa, ma di un’orgogliosa adesione allo stesso, come attesta per esempio CIL IX, 3158 (add. p. 697) = ILS 2682 = Buonocore 1997, 37 nr. 30 (Corfinium) ; ancor più eloquenti risultano le numerose attestazioni epigrafiche del ius liberorum, diffuse in Italia e in provincia, come nel caso di CIL XI, 6354 = ILS 6655 = Cresci Marrone, Mennella 1984, 257-259 nr. 65, con foto (Pitinum Pisauriense, fine del II sec. e la metà del III sec.). Anche in tema di ius liberorum il quadro restituito dalle fonti documentarie diverge profondamente da quanto si evince dai testi letterari. Se, eccettuato il caso di Livia, le fonti letterarie presentano infatti una netta sproporzione a vantaggio del sesso maschile, epigrafi e papiri vedono una netta preponderanza femminile : Armani 2018, § 8 ; Evans Grubbs 2002, 37-43. Sulle conseguenze che la diffusione della cittadinanza e del diritto romano hanno rappresentato per la condizione economico-giuridica delle donne, Hemelrijk 2015, 22-25 e Hemelrijk (forthcoming). Sulla cittadinanza come parametro per valutare la condizione femminile nell’antica Roma in termini di inclusione e appartenenza, Peppe 2016. Interessante, infine, anche l’insistenza del laudator di “Turia” sulla mancanza di figli e la sua difesa di un’ “etica di coppia” (LT 2.31-55). Se per certi versi questa ammissione tradisce forse una certa insofferenza verso le ingerenze del programma di riforma morale propugnato da Augusto (Hopwood 2019, 72-77 ; Osgood 2014,85-86 e 145 ; Lindsay 2009,195-197), la decisione di giustificare il mancato adeguamento al progetto princeps nell’elogio funebre per la moglie, ponendo l’accento sull’intraprendente proposta di lei di ricorrere a un uso strumentale del divorzio per porre rimedio alla propria sterilità, rivela al contempo un certo conformismo ideologico allo stesso : Osgood 2014, 85 ; Evans Grubbs 2002, 188-189. Retour au texte

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Référence électronique

Giulia Vettori, « Non solo moglie e madre. La materfamilias come soggetto patrimoniale nella legislazione etico-matrimoniale di Augusto », Eugesta [En ligne], 10 | 2020, mis en ligne le 01 janvier 2020, consulté le 09 mai 2024. URL : http://www.peren-revues.fr/eugesta/190

Auteur

Giulia Vettori

Università di Trento
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